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Document 32009D0799
2009/799/EC: Commission Decision of 29 October 2009 amending Decision 2002/994/EC concerning certain protective measures with regard to the products of animal origin imported from China (notified under document C(2009) 8243) (Text with EEA relevance)
2009/799/CE: Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2009 , che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina [notificata con il numero C(2009) 8243] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/799/CE: Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2009 , che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina [notificata con il numero C(2009) 8243] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 285 del 31.10.2009, p. 42–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
31.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina
[notificata con il numero C(2009) 8243]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/799/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (2), si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o animale. |
(2) |
In base all’articolo 3 di tale decisione, gli Stati membri autorizzano l’importazione dei prodotti elencati nella parte II dell’allegato della decisione in questione, se accompagnati da un attestato in cui l’autorità cinese competente dichiara che ogni partita è stata sottoposta prima dell’invio ad un’analisi chimica destinata a garantire che i prodotti suddetti non presentino alcun pericolo per la salute dell’uomo. Detta analisi deve essere effettuata al fine di individuare in particolare la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e dei relativi metaboliti. |
(3) |
La decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1o ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (3), ha modificato la decisione 2004/432/CE della Commissione (4) al fine di tenere conto del piano di sorveglianza dei residui per le uova destinate all’esportazione verso la Comunità presentato dalle autorità cinesi competenti. |
(4) |
È quindi opportuno inserire uova e prodotti a base di uova nell’elenco di prodotti di cui alla parte II dell’allegato della decisione 2002/994/CE e modificare di conseguenza la decisione in questione. |
(5) |
L’autorizzazione ad importare uova e prodotti a base di uova dalla Cina verso la Comunità non pregiudica le altre misure sanitarie adottate per motivi di sanità pubblica o di salute animale. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella parte II dell’allegato della decisione 2002/994/CE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
uova e prodotti a base di uova». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154.
(3) GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20.
(4) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42.