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Document 32009D0623
2009/623/EC: Commission Decision of 26 August 2009 amending Decision 2006/139/EC as regards its period of applicability and the list of authorities in Canada approved for keeping a herdbook or register of certain animals (notified under document C(2009) 6522) (Text with EEA relevance)
2009/623/CE: Decisione della Commissione, del 26 agosto 2009 , che modifica l'allegato della decisione 2006/139/CE per quanto riguarda il periodo di validità e l'elenco delle autorità del Canada autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di determinati animali [notificata con il numero C(2009) 6522] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/623/CE: Decisione della Commissione, del 26 agosto 2009 , che modifica l'allegato della decisione 2006/139/CE per quanto riguarda il periodo di validità e l'elenco delle autorità del Canada autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di determinati animali [notificata con il numero C(2009) 6522] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 224 del 27.8.2009, pp. 15–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
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27.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 224/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 2009
che modifica l'allegato della decisione 2006/139/CE per quanto riguarda il periodo di validità e l'elenco delle autorità del Canada autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di determinati animali
[notificata con il numero C(2009) 6522]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/623/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all’importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (1), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2006/139/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio con riguardo all’elenco di autorità dei paesi terzi autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di determinati animali (2) dispone che gli Stati membri siano autorizzati ad importare animali da riproduzione di alcune specie, il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni, in quanto animali «di razza pura» o «ibridi», soltanto se sono stati iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da un'autorità elencata nella decisione stessa. Tali autorità sono elencate nell'allegato di detta decisione. |
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(2) |
In conformità dell'articolo 18 della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE (3), la procedura di redazione degli elenchi degli organismi relativi alle specie e/o razze in questione, che l'autorità competente del paese terzo ha riconosciuto ai fini della direttiva 94/28/CE, sarà sostituita da informazioni in rete a partire dal 1o gennaio 2010. Per motivi di chiarezza e certezza giuridica è quindi necessario inserire una data di scadenza del periodo di validità della decisione 2006/139/CE. |
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(3) |
La voce relativa alla Bulgaria nell'allegato alla decisione 2006/139/CE è diventata obsoleta con l'adesione di tale Stato membro e va quindi eliminata per motivi di chiarezza giuridica. |
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(4) |
Inoltre il Canada ha chiesto di aggiornare varie voci che lo riguardano nell'allegato della decisione 2006/139/CE. |
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(5) |
Il Canada ha fornito garanzie relative alla conformità con le prescrizioni pertinenti della normativa comunitaria e, in particolare, con la direttiva 94/28/CE. |
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(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/139/CE. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/139/CE è modificata come segue:
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1) |
viene inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2009.»; |
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2) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2006/139/CE è modificato come segue:
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1) |
il punto II è soppresso; |
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2) |
il punto III è sostituito dal seguente: «III. Canada Specie: bovina
Canadian Chianina Association — Chianina cattle (non attiva) Internet: http://www.clrc.ca/chianina.shtml
Canadian Marchigiana Association (Romark) — Marchigiana cattle (non attiva) Canadian Meuse-Rhine-Ijssel Association — Meuse-Rhine-Ijssel cattle (non attiva)
Canadian Romagnola Association (Romark) — Romagnola cattle (non attiva)
Specie: caprina
Specie: ovina
Specie: suina Canadian Potbellied Pet Pig Registry — Potbellied Pig (non attiva)
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