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Document 32009D0568

    Decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

    GU L 168 del 30.6.2009, p. 35–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/568(1)/oj

    30.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 168/35


    DECISIONE N. 568/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 18 giugno 2009

    che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettere c) e d), l’articolo 66 e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale fra gli Stati membri («la rete»), istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (3), nasce dall’idea che la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia richieda il miglioramento, la semplificazione e l’accelerazione dell’effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e un accesso alla giustizia effettivo per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali. La decisione in questione è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 2002.

    (2)

    Il programma dell’Aia sul Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 (4) richiede ulteriori sforzi per agevolare l’accesso alla giustizia e la cooperazione giudiziaria in materia civile. Il programma pone in particolare l’accento sull’applicazione effettiva degli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio in materia di giustizia civile e sulla promozione della cooperazione tra i membri delle professioni legali al fine di definire le migliori prassi.

    (3)

    A norma dell’articolo 19 della decisione 2001/470/CE, la Commissione ha presentato il 16 maggio 2006, una relazione sul funzionamento della rete. In tale relazione la Commissione ha concluso che, benché in linea generale la rete abbia raggiunto gli obiettivi fissati nel 2001, essa è ancora lontana dall’aver sviluppato tutte le sue potenzialità.

    (4)

    Per garantire la realizzazione degli obiettivi del programma dell’Aia in materia di potenziamento della cooperazione giudiziaria e di accesso alla giustizia, e per far fronte al prevedibile aumento dei compiti della rete negli anni a venire, la rete dovrebbe disporre di un quadro giuridico più idoneo a rafforzarne i mezzi d’azione.

    (5)

    È indispensabile migliorare negli Stati membri le condizioni operative della rete mediante i punti di contatto nazionali e, quindi, rafforzare il ruolo dei punti di contatto sia all’interno della rete sia rispetto ai giudici e alle professioni legali.

    (6)

    Gli Stati membri dovrebbero a tal fine valutare le risorse che occorre mettere a disposizione dei punti di contatto affinché questi possano svolgere pienamente le loro funzioni. La presente decisione dovrebbe far salva la ripartizione interna negli Stati membri delle competenze relativamente al finanziamento delle attività dei membri nazionali della rete.

    (7)

    Allo stesso fine occorre che vi siano in ogni Stato membro uno o più punti di contatto in grado di svolgere le funzioni loro assegnate. Se esiste più di un punto di contatto, lo Stato membro dovrebbe garantire un efficace coordinamento tra gli stessi.

    (8)

    In futuro, qualora un atto comunitario o uno strumento internazionale indichino come applicabile la legge di un altro Stato membro, i punti di contatto della rete dovrebbero intervenire nell’informazione delle autorità giudiziarie ed extragiudiziarie degli Stati membri sul contenuto di tale legge straniera.

    (9)

    È opportuno che i punti di contatto trattino le richieste di cooperazione giudiziaria con una rapidità compatibile con gli obiettivi generali perseguiti dalla decisione.

    (10)

    Per calcolare i termini previsti dalla presente decisione si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (5).

    (11)

    Il registro elettronico è inteso a fornire informazioni al fine della valutazione dei risultati conseguiti dalla rete e dell’applicazione pratica degli atti comunitari. Esso non dovrebbe quindi contenere tutte le informazioni che i punti di contatto scambiano tra loro.

    (12)

    Gli ordini professionali che rappresentano gli operatori della giustizia, in particolare avvocati, notai ed ufficiali giudiziari, che concorrono direttamente all’applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali in materia di giustizia civile, possono aderire alla rete tramite le rispettive organizzazioni nazionali, al fine di contribuire, unitamente ai punti di contatto, ad alcune delle funzioni ed attività specifiche della stessa.

    (13)

    Per potenziare maggiormente le funzioni della rete in materia di accesso alla giustizia, è opportuno che i punti di contatto negli Stati membri contribuiscano a fornire al pubblico informazioni generali, avvalendosi dei mezzi tecnologici più appropriati e offrendo almeno, sul sito web del ministero della Giustizia di ciascuno Stato membro, un collegamento ipertestuale al sito web della rete e a quelli delle autorità preposte all’applicazione pratica di tali atti. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un obbligo per gli Stati membri di concedere al pubblico un accesso diretto ai punti di contatto.

    (14)

    Nell’attuare la presente decisione è opportuno tener conto dell’attuazione progressiva del sistema europeo di giustizia elettronica (e-justice), il quale si prefigge, in particolare, di favorire la cooperazione giudiziaria e l’accesso alla giustizia.

    (15)

    Per incrementare la fiducia reciproca fra i giudici dell’Unione europea e le sinergie fra le reti europee coinvolte in questo processo, è opportuno che la rete intrattenga relazioni continuative con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, in particolare con le reti delle istituzioni giudiziarie e dei giudici.

    (16)

    Per contribuire a promuovere la cooperazione giudiziaria internazionale è opportuno che la rete sviluppi contatti con le altre reti di cooperazione giudiziaria nel mondo e con le organizzazioni internazionali che promuovono la cooperazione giudiziaria internazionale.

    (17)

    Per consentire un monitoraggio costante dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della decisione 2001/470/CE modificata dalla presente decisione, è opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo delle relazioni sulle attività della rete.

    (18)

    La decisione 2001/470/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

    (19)

    Poiché l’obiettivo della presente decisione non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente decisione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (20)

    A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati hanno notificato che intendono partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

    (21)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2001/470/CE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 2 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 1 è modificato come segue:

    i)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    magistrati di collegamento previsti dall’azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione europea (6), con responsabilità nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;

    ii)

    è aggiunta la lettera seguente:

    «e)

    ordini professionali che rappresentano a livello nazionale, negli Stati membri, gli operatori della giustizia che concorrono direttamente all’applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.»;

    b)

    al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

    «Se il punto di contatto designato in virtù del presente paragrafo non è un giudice, lo Stato membro interessato provvede ad un collegamento efficace con la magistratura nazionale. A tal fine lo Stato membro può designare un giudice a supporto di tale funzione. Il giudice in questione è membro della rete.»;

    c)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis   Gli Stati membri assicurano ai punti di contatto mezzi sufficienti e adeguati in termini di personale, risorse e moderni strumenti di comunicazione per consentire loro di svolgere adeguatamente i loro compiti quali punti di contatto.»;

    d)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «4 bis   Gli Stati membri stabiliscono gli ordini professionali di cui al paragrafo 1, lettera e). A tal fine essi ottengono il consenso degli ordini professionali in questione sulla loro partecipazione alla rete.

    Qualora in uno Stato membro esistano vari ordini professionali che rappresentano a livello nazionale una professione legale, spetta allo Stato membro garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata nella rete.»;

    e)

    il paragrafo 5 è modificato come segue:

    i)

    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell’articolo 20, i riferimenti completi delle autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, con l’indicazione:»;

    ii)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    se del caso, delle loro funzioni specifiche nella rete, comprese le competenze specifiche in presenza di più punti di contatto.»;

    2)

    l’articolo 3 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    facilitare l’accesso effettivo alla giustizia con azioni di informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.»;

    b)

    al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

    «b)

    garantire un’applicazione efficace e pratica degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri.

    In particolare quando si applica il diritto di un altro Stato membro, gli organi giurisdizionali o le autorità adite possono rivolgersi alla rete per ottenere informazioni sul contenuto di tale legge;

    c)

    predisporre, alimentare e promuovere un sistema d’informazione destinato al pubblico sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all’accesso alla giustizia.

    La principale fonte d’informazione è costituita dal sito web della rete, che riporta informazioni aggiornate in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.»;

    3)

    all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   In particolare, i punti di contatto hanno il compito di:

    a)

    assicurarsi che le autorità giudiziarie locali ricevano informazioni generali sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Essi provvedono in particolare a che le autorità giudiziarie locali acquisiscano una migliore conoscenza della rete, compreso il relativo sito web;

    b)

    fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, a norma dell’articolo 3, agli altri punti di contatto, alle autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), e alle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, per consentire loro di presentare richieste di cooperazione giudiziaria attuabili e di stabilire i contatti diretti più appropriati;

    c)

    fornire qualsiasi informazione che faciliti l’applicazione del diritto di un altro Stato membro, applicabile in virtù di un atto comunitario o di uno strumento internazionale. A tal fine, il punto di contatto che riceve una richiesta di informazioni può appoggiarsi alle altre autorità nel suo Stato membro di cui all’articolo 2 per fornire le informazioni richieste. Le informazioni contenute nella risposta non sono vincolanti né per il punto di contatto, né per le autorità consultate, né per l’autorità che ha inviato la richiesta;

    d)

    cercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere quando si presenta una richiesta di cooperazione giudiziaria, fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo e l’articolo 6;

    e)

    agevolare il coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria nello Stato membro interessato, in particolare ove varie richieste delle autorità giudiziarie di questo Stato debbano essere eseguite in un altro Stato membro;

    f)

    contribuire all’informazione generale del pubblico attraverso il sito web della rete sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea, sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all’accesso alla giustizia;

    g)

    collaborare all’organizzazione delle riunioni di cui all’articolo 9 e parteciparvi;

    h)

    collaborare alla preparazione e all’aggiornamento delle informazioni di cui al titolo III, in particolare del sistema d’informazione destinato al pubblico, secondo le modalità previste da tale titolo.

    i)

    assicurare il coordinamento tra i membri della rete a livello nazionale;

    j)

    preparare ogni due anni una relazione sulle loro attività, comprese, se del caso, le migliori prassi nell’ambito della rete, presentarla a una riunione dei membri della rete e segnalare in particolare i possibili margini di miglioramento nell’ambito della rete.»;

    4)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 5 bis

    Ordini professionali

    1.   Per concorrere all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 3, i punti di contatto hanno idonei contatti con gli organi professionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo modalità decise da ciascuno Stato membro.

    2.   I contatti di cui al paragrafo 1 possono comprendere, in particolare, le attività seguenti:

    a)

    scambio di esperienze e informazioni sull’applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari e degli strumenti internazionali;

    b)

    collaborazione nell’elaborazione e nell’aggiornamento delle schede informative di cui all’articolo 15;

    c)

    partecipazione degli ordini professionali alle pertinenti riunioni.

    3.   Gli ordini professionali non chiedono ai punti di contatto informazioni su casi individuali.»;

    5)

    all’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

    «A tal fine, ciascuno Stato membro provvede, secondo modalità da esso decise, affinché il punto o i punti di contatto e le autorità competenti dispongano di mezzi sufficienti per riunirsi periodicamente.»;

    6)

    all’articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Per agevolare il funzionamento della rete, ciascuno Stato membro provvede affinché i propri punti di contatto dispongano di una conoscenza sufficiente di una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea diversa dalla loro, tenuto conto del fatto che devono poter comunicare coi punti di contatto degli altri Stati membri.»;

    7)

    l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    Trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria

    1.   I punti di contatto rispondono a tutte le richieste loro indirizzate tempestivamente ed entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora il punto di contatto non sia in grado di evadere una richiesta entro detto termine, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta che, di norma, non è superiore a trenta giorni.

    2.   Per rispondere con la massima efficacia e tempestività alle richieste di cui al paragrafo 1, i punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più idonei messi a loro disposizione dagli Stati membri.

    3.   La Commissione tiene un registro elettronico, protetto e ad accesso limitato, delle richieste di cooperazione giudiziaria e delle risposte di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e). I punti di contatto garantiscono che le informazioni necessarie alla costituzione e al funzionamento di questo registro siano fornite regolarmente alla Commissione.

    4.   Almeno una volta ogni sei mesi la Commissione fornisce ai punti di contatto informazioni sulle statistiche delle richieste di cooperazione giudiziaria e sulle risposte di cui al paragrafo 3.»;

    8)

    l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    Riunioni dei punti di contatto

    1.   I punti di contatto della rete si riuniscono almeno una volta ogni sei mesi, a norma dell’articolo 12.

    2.   Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunioni da uno o più punti di contatto, che possono essere accompagnati da altri membri della rete, senza comunque superare il numero di sei rappresentanti per Stato membro.»;

    9)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 11 bis

    Partecipazione di osservatori alle riunioni della rete

    1.   Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, la Danimarca può farsi rappresentare alle riunioni di cui agli articoli 9 e 11.

    2.   I paesi in via d’adesione e i paesi candidati possono essere invitati a partecipare a tali riunioni in qualità d’osservatori. Possono altresì essere invitati ad assistere come osservatori a talune riunioni della rete gli Stati terzi parti di accordi internazionali di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale conclusi dalla Comunità.

    3.   Ogni Stato osservatore può farsi rappresentare a queste riunioni da una o più persone, senza che sia superato in alcun caso il numero di tre rappresentanti per Stato.»;

    10)

    alla fine del titolo II è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 12 bis

    Relazioni con altre reti e organizzazioni internazionali

    1.   La rete intrattiene relazioni e scambia esperienze e migliori prassi con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, quali la rete giudiziaria europea in materia penale. La rete intrattiene relazioni anche con la rete europea di formazione giudiziaria, al fine di promuovere, ove opportuno e ferme restando le prassi nazionali, sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale destinate alle autorità giudiziarie locali degli Stati membri.

    2.   La rete intrattiene relazioni con la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-NET). In particolare, al fine di fornire ogni informazione generale sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali per facilitare l’accesso dei consumatori alla giustizia, i punti di contatto della rete sono a disposizione dei membri della rete ECC-NET.

    3.   Per svolgere i compiti di cui all’articolo 3 relativi agli strumenti internazionali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, la rete mantiene contatti e scambia esperienze con le altre reti di cooperazione giudiziaria stabilite fra paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che promuovono la cooperazione giudiziaria internazionale.

    4.   La Commissione, in stretta collaborazione con la presidenza del Consiglio e con gli Stati membri, è responsabile dell’attuazione del presente articolo.»;

    11)

    la formulazione del titolo III è sostituita dalla seguente:

    12)

    all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «c)

    le informazioni di cui all’articolo 8.»;

    13)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 13 bis

    Informazioni generali al pubblico

    La rete contribuisce a fornire informazioni generali al pubblico attraverso i mezzi tecnologici più idonei, per informarlo in merito al contenuto e al funzionamento degli atti comunitari o degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

    A tal fine, e fatto salvo l’articolo 18, i punti di contatto promuovono presso il pubblico il sistema d’informazione di cui all’articolo 14.»;

    14)

    all’articolo 17, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    provvede alle traduzioni, nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, delle informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, così come delle pagine generali del sistema d’informazione e delle schede informative di cui all’articolo 15, e le inserisce sul sito web.»;

    15)

    all’articolo 18, paragrafo 4, il termine «progressivamente» è soppresso;

    16)

    l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 19

    Relazioni

    Entro il 1o gennaio 2014 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle attività della rete. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte volte ad adeguare la presente decisione e contiene informazioni sulle attività della rete intese a portare avanti l’ideazione, lo sviluppo e l’attuazione del sistema europeo di giustizia elettronica, in particolare nell’ottica di favorire l’accesso alla giustizia.»;

    17)

    l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 20

    Comunicazione

    Entro il 1o luglio 2010, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5.».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2011, eccetto per quanto riguarda l’articolo 1, punto 1, lettera e) e punto 17, i quali si applicano a decorrere dalla data di notifica della presente decisione agli Stati membri destinatari.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 2009.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Š. FÜLE


    (1)  Parere espresso il 3 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 giugno 2009.

    (3)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

    (4)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

    (5)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

    (6)  GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.»;


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