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Document 32009D0006

    2009/6/CE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2008 , che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all’influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione [notificata con il numero C(2008) 8333] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 4 del 8.1.2009, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/6(2)/oj

    8.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 4/15


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2008

    che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all’influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione

    [notificata con il numero C(2008) 8333]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/6/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

    visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (4), in particolare l’articolo 18,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A seguito dell’epidemia di influenza aviaria iniziata nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia.

    (2)

    Tali misure sono stabilite, in particolare, nella decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi (5), nella decisione 2005/731/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici (6), nella decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (7) e nella decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (8).

    (3)

    Tali decisioni si applicano fino al 31 dicembre 2008.

    (4)

    Focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 continuano a manifestarsi nel pollame e nei volatili selvatici nei paesi terzi. In vari paesi al mondo continuano inoltre a verificarsi casi di infezione umana, anche letali, dovuti allo stretto contatto con uccelli infetti. Permane quindi il rischio che la malattia si diffonda dai paesi terzi agli Stati membri.

    (5)

    Oltre quindi a limitare il rischio diretto causato da importazioni di pollame, di prodotti a base di pollame e di uccelli da compagnia, occorre mantenere le misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollamee altri volatili in cattività e mantenere in atto un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio.

    (6)

    Occorre pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2009 l’applicazione di tali decisioni.

    (7)

    Inoltre, il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (9), abroga la decisione 2000/666/CE della Commissione (10) e sostituisce i requisiti relativi alla quarantena di taluni volatili importati nella Comunità, come fissato nella suddetta decisione.

    (8)

    Gli attuali riferimenti della decisione 2007/25/CE relativi ai requisiti stabiliti dalla decisione 2000/666/CE devono quindi essere sostituiti con i riferimenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 318/2007.

    (9)

    È quindi necessario modificare in tal senso le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE.

    (10)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 7 della decisione 2005/692/CE, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009».

    Articolo 2

    All’articolo 4 della decisione 2005/731/CE, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009».

    Articolo 3

    All’articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009».

    Articolo 4

    La decisione 2007/25/CE è così modificata:

    1)

    all’articolo 1, paragrafo 1, il testo della lettera b), punto ii), è sostituito dal seguente:

    «ii)

    dopo l’importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (11), o

    2)

    all’articolo 6, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009»;

    3)

    l’allegato II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 5

    Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (4)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

    (5)  GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20.

    (6)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 93.

    (7)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105.

    (8)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29.

    (9)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.

    (10)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26.

    (11)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.»;


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

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