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Document 32009D0001

    2009/1/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2008 , relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Repubblica di Bulgaria in applicazione della decisione 2008/477/CE della Commissione relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2500 - 2690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità [notificata con il numero C(2008) 8302]

    GU L 2 del 6.1.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1(2)/oj

    6.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 2/6


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 16 dicembre 2008

    relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Repubblica di Bulgaria in applicazione della decisione 2008/477/CE della Commissione relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità

    [notificata con il numero C(2008) 8302]

    (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

    (2009/1/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,

    vista la decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi della decisione 2008/477/CE, gli Stati membri devono designare e quindi mettere a disposizione, su base non esclusiva, la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente a parametri specifici, al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore della decisione.

    (2)

    In applicazione della decisione 2008/477/CE, gli Stati membri devono designare e quindi mettere a disposizione la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz, al più tardi entro il 13 dicembre 2008.

    (3)

    L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2008/477/CE prevede che, in via di deroga, gli Stati membri possano chiedere periodi di transizione che prevedano accordi di condivisione dello spettro radio, a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione n. 676/2002/CE.

    (4)

    La Repubblica di Bulgaria ha informato la Commissione di non essere in grado di applicare entro i termini previsti le prescrizioni della decisione 2008/477/CE, poiché la banda di frequenze in questione è attualmente riservata in esclusiva ad attrezzature di comunicazione elettronica utilizzate per fini di sicurezza nazionale.

    (5)

    Con lettera del 22 ottobre 2008, la Repubblica di Bulgaria ha pertanto richiesto una deroga temporanea a tali prescrizioni per poter continuare ad usare le attrezzature in questione in attesa di predisporre un nuovo sistema di radiocomunicazioni mobili destinato alla sicurezza nazionale, che utilizzerà un’altra banda di frequenze.

    (6)

    La durata della deroga varierebbe a seconda della regione. Per i distretti di Vidin, Montana, Vratsa, Lovech, Pleven, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Russe, Turgovishte, Razgrad, Shumen, Silistra, Dobrich e Varna (ossia la Bulgaria settentrionale), la deroga sarebbe valida fino alla fine del 2009. Per i distretti di Triavna, Blagoevgrad, Pazardjik, Plovdiv, Smolyan, Kurdzhaly, Haskovo, Stara Zagora, Sliven, Yambol, Burgas, città di Sofia e regione di Sofia (ossia la Bulgaria meridionale), la deroga sarebbe valida fino alla fine del 2010, ma per i distretti città di Sofia e regione di Sofia la Bulgaria si sforzerebbe di adempiere ai propri obblighi nel 2009.

    (7)

    La Bulgaria ha fornito sufficienti giustificazioni a sostegno della propria richiesta di deroga, chiarendo in particolare la necessità di attribuire altre frequenze adeguate agli attuali utilizzatori della banda 2 500-2 690 MHz, l’importanza di far migrare simultaneamente tutti i collegamenti di una stessa regione e l’esigenza di assegnare risorse finanziarie all’acquisto di nuove attrezzature di comunicazione mobile destinate alla sicurezza pubblica. Una relazione relativa all’avanzamento della migrazione e al rispetto degli impegni contribuirebbe alla corretta gestione del periodo di transizione.

    (8)

    Nel corso della riunione del 2 ottobre 2008, i membri del comitato sullo spettro radio hanno dichiarato di non essere contrari a questa deroga transitoria.

    (9)

    La limitazione richiesta non ritarderebbe indebitamente l’attuazione della decisione 2008/477/CE, né creerebbe indebite disparità tra gli Stati membri sul piano delle condizioni di concorrenza o delle normative. La richiesta è giustificata e una deroga transitoria appare adeguata per agevolare la completa attuazione della decisione 2008/477/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Facendo seguito alla domanda da essa presentata il 22 ottobre 2008, la Repubblica di Bulgaria è autorizzata a differire l’attuazione della decisione 2008/477/CE fino al 31 dicembre 2009 nella Bulgaria settentrionale e fino al 31 dicembre 2010 in quella meridionale, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3.

    Articolo 2

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    Bulgaria settentrionale: i distretti di Vidin, Montana, Vratsa, Lovech, Pleven, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Russe, Turgovishte, Razgrad, Shumen, Silistra, Dobrich e Varna,

    Bulgaria meridionale: i distretti di Triavna, regione di Sofia, città di Sofia, Blagoevgrad, Pazardjik, Plovdiv, Smolyan, Kurdzhaly, Haskovo, Stara Zagora, Sliven, Yambol e Burgas.

    Articolo 3

    Entro il 16 gennaio 2010, la Bulgaria presenta una relazione sull’attuazione della decisione 2008/477/CE nella parte settentrionale del paese, nella città di Sofia e nella regione di Sofia; entro il 16 gennaio 2011 presenta una relazione relativa all’insieme del proprio territorio.

    Articolo 4

    La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

    Per la Commissione

    Viviane REDING

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37.


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