EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1261

Regolamento (CE) n. 1261/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 338 del 17.12.2008, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1261/oj

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1261/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e relative interpretazioni esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 17 gennaio 2008 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni (di seguito «modifiche all’IFRS 2»). Le modifiche all’IFRS 2 forniscono chiarimenti sulle condizioni di maturazione, su come contabilizzare le condizioni di non maturazione e gli annullamenti di accordi di pagamenti basati su azioni da parte dell’entità o della controparte.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all’IFRS 2 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ha esaminato il parere dell’EFRAG sull’omologazione e ha comunicato alla Commissione europea di considerarlo equilibrato ed obiettivo.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard IFRS 2 Pagamenti basati su azioni è modificato conformemente alle modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni, di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche all’IFRS 2 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IFRS 2

«Modifiche all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni»

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

MODIFICHE ALL'IFRS 2

Pagamenti basati su azioni

Il presente documento illustra le modifiche all'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. Le modifiche rendono definitive le proposte contenute nell'exposure draft relativa alle modifiche proposte all'IFRS 2 — Condizioni di maturazione e annullamenti pubblicata nel mese di febbraio del 2006.

Le entità devono applicare tali modifiche a tutti i pagamenti basati su azioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 2 per gli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata.

CONDIZIONI DI NON MATURAZIONE

Nel Principio, dopo il paragrafo 21, si aggiungono l'intestazione e il paragrafo 21A riportati di seguito.

Trattamento contabile delle condizioni di non maturazione

21A

Analogamente, una entità deve considerare tutte le condizioni di non maturazione nell'effettuare la stima del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Per cui, ai fini dell'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale con condizioni di non maturazione, l'entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti da una controparte che soddisfa tutte le condizioni di maturazione che non riguardano condizioni di mercato (per esempio, i servizi ricevuti da un dipendente che rimane in servizio per il periodo di servizio specificato), indipendentemente dal conseguimento di tali condizioni di non maturazione.

ANNULLAMENTI

Nel Principio, il paragrafo 28 è modificato come segue.

«28

Se una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale è annullata o regolata durante il periodo di maturazione (eccetto che non si tratti di una assegnazione revocata per annullamento quando non vengono soddisfatte le condizioni di maturazione)…»

Nel Principio, il paragrafo 28(b) è modificato come segue.

«28

(b)

…Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo. Tuttavia, se l'accordo di pagamento basato su azioni include delle componenti di passività, l'entità deve rideterminare il fair value (valore equo) della passività alla data di annullamento o regolamento. Qualsiasi pagamento effettuato per regolare la componente di passività deve essere contabilizzato come estinzione della passività.»

Nel Principio, dopo il paragrafo 28, è aggiunto il paragrafo 28A riportato di seguito.

«28A

Se una entità o una controparte può scegliere se soddisfare o meno una condizione di non maturazione, l'entità deve trattare contabilmente il mancato conseguimento, da parte dell'entità o della controparte stessa, di quella condizione di non maturazione nel periodo di maturazione come annullamento.»

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Nel Principio, è aggiunto il paragrafo 62 riportato di seguito.

62

Un'entità deve applicare le seguenti modifiche retroattivamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva:

(a)

le disposizioni di cui al paragrafo 21A relativamente al trattamento contabile delle condizioni di non maturazione;

(b)

le definizioni riviste dei termini «maturare» e «condizioni di maturazione» di cui all'Appendice A;

(c)

le modifiche ai paragrafi 28 e 28A relative agli annullamenti.

È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.

DEFINIZIONI

Nell'Appendice A, le definizioni dei termini «maturare» e «condizioni di maturazione» sono modificate nel modo seguente.

«Maturare

Acquisire la titolarità di un diritto. In un accordo di pagamento basato su azioni, il diritto di una controparte a ricevere disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi di capitale della entità matura quando la titolarità del diritto della controparte non è più subordinata alla soddisfazione di una qualsiasi condizione di maturazione.

Condizioni di maturazione

Le condizioni che determinano se l'entità riceve i servizi che conferiscono il diritto alla controparte di ricevere disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi di capitale della entità in base a un accordo di pagamento basato su azioni. Le condizioni di maturazione possono essere condizioni di servizio o condizioni di conseguimento di risultati. Le condizioni di servizio prevedono che la controparte debba completare un determinato periodo di servizio. Le condizioni di conseguimento di risultati prevedono che la controparte debba completare un determinato periodo di servizio e debba conseguire determinati obiettivi di risultato (come un certo aumento degli utili della entità in un determinato periodo di tempo). Una condizione di conseguimento di risultati potrebbe essere una condizione di mercato


Top