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Document 32008R1143
Commission Regulation (EC) No 1143/2008 of 13 November 2008 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 1143/2008 della Commissione, del 13 novembre 2008 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 1143/2008 della Commissione, del 13 novembre 2008 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 308 del 19.11.2008, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
19.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1143/2008 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2008
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti che sono state fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2008.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
Assortimento condizionato per la vendita al minuto composto di:
Il dispositivo è composto di un involucro di acciaio inossidabile con un circuito microelettronico, un sensore ad alta sensibilità, un alloggiamento per le batterie e un alloggiamento per una cartuccia. Ogni cartuccia è composta di un inalatore e di una fiala. La fiala contiene nicotina, una miscela aromatizzante per sigarette e normali additivi alimentari. Sia l’inalatore che la fiala sono monouso. Il circuito elettronico, quando viene attivato dall’inalazione, avvia l’atomizzazione del diluente della nicotina e la produzione del «fumo» atomizzato che sarà inalato dal fumatore. |
8543 70 90 |
Classificazione effettuata in base alle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 e al testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90. Il componente che conferisce all’assortimento il suo carattere essenziale è il dispositivo elettronico, poiché è il circuito elettronico che avvia l’atomizzazione del diluente della nicotina e la produzione del «fumo» atomizzato che sarà inalato dal fumatore. La classificazione nella voce 8424 è esclusa poiché il dispositivo non è un apparecchio meccanico per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide. Il dispositivo elettronico è considerato un apparecchio elettrico, con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85. In virtù della regola generale 3 b), l’assortimento deve pertanto essere classificato nella voce 8543 (cfr. anche le note esplicative del Sistema armonizzato, voce 8543, terzo paragrafo). |