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Document 32008R1124

    Regolamento (CE) n. 1124/2008 della Commissione, del 12 novembre 2008 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 795/2004, (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004, per quanto riguarda le varietà di canapa che possono beneficiare di pagamenti diretti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

    GU L 303 del 14.11.2008, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1124/oj

    14.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 1124/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 12 novembre 2008

    recante modifica dei regolamenti (CE) n. 795/2004, (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004, per quanto riguarda le varietà di canapa che possono beneficiare di pagamenti diretti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 145, lettere c) e g),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per poter beneficiare di pagamenti diretti le varietà di canapa devono avere un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore a 0,2% e gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema di verifica del tenore di THC nella canapa.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3) e il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (4) stabiliscono modalità specifiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda la produzione di canapa.

    (3)

    A norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (catalogo comune) (5), in base alle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione deve pubblicare l'elenco delle varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione riguardante la varietà.

    (4)

    A norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE, se è accertato che la coltivazione di una varietà può presentare un rischio per la salute umana gli Stati membri possono essere autorizzati a vietare, su tutto o su parte del loro territorio, la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà.

    (5)

    In base alle comunicazioni degli Stati membri e ai risultati annui della verifica del tenore di THC nella canapa, si può considerare che per tutte le varietà elencate nel catalogo comune, tranne per due varietà, il tenore di THC non sia superiore allo 0,2% fissato dall'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (6)

    Per semplificare le procedure è opportuno usare il catalogo comune come strumento di riferimento per le varietà di canapa che possono beneficiare di pagamenti diretti e stabilire una procedura che affida agli Stati membri la competenza di valutare le analisi annue del tenore di THC nella canapa e di adottare le misure del caso.

    (7)

    Occorre quindi modificare i regolamenti (CE) n. 795/2004, (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 29

    Produzione di canapa

    Ai fini dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il pagamento per le superfici investite a canapa è subordinato all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi. Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (6).

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 796/2004 è così modificato:

    1)

    l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 33

    1.   Le varietà di canapa ammissibili ai pagamenti diretti sono quelle elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi.

    2.   Il sistema che gli Stati membri sono tenuti ad applicare ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo (in appresso: THC) delle colture è illustrato nell'allegato I del presente regolamento.

    3.   L'autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC riscontrato. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.

    Se tuttavia il tenore di THC riscontrato in un dato campione è superiore a quello fissato all'articolo 52, paragrafo 1, delle regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione considerata, una relazione su tutti i tenori di THC riscontrati per tale varietà. La relazione comprende il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.

    4.   Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore a quello fissato all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel corso della campagna di commercializzazione successiva gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B dell'allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso delle campagne di commercializzazione successive a meno che tutti i risultati delle analisi di una data varietà rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per la seconda campagna consecutiva superiore a quello fissato all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro chiede l'autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio. La domanda è trasmessa alla Commissione entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione in parola. In tale Stato membro, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti a partire dalla campagna successiva.

    5.   Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, le colture di canapa devono essere mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.

    Lo Stato membro può tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fioritura, secondo il metodo descritto nell'allegato I.»;

    2)

    l'allegato II è soppresso.

    Articolo 3

    Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato:

    1)

    l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 50

    Varietà di Cannabis sativa L.

    Le varietà di Cannabis sativa L. ammissibili all'aiuto di cui all'articolo 99, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono quelle elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi.»;

    2)

    all'articolo 56, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    per la canapa destinata alla produzione di fibre, l'utilizzazione sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi, e certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio.».

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica alle domande di aiuto presentate con riferimento alle campagne che hanno inizio a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

    (4)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.

    (5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

    (6)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.».


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