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Document 32008R1059
Commission Regulation (EC) No 1059/2008 of 27 October 2008 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Arroz del Delta del Ebro or Arròs del Delta de l’Ebre (PDO))
Regolamento (CE) n. 1059/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro o Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)]
Regolamento (CE) n. 1059/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro o Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)]
GU L 283 del 28.10.2008, pp. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
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28.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2008
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro o Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Arroz del Delta del Ebro» o «Arròs del Delta de l’Ebre» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
SPAGNA
Arroz del Delta del Ebro o Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)