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Document 32008R1033

    Regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 279 del 22.10.2008, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2023; abrog. impl. da 32023R0914

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1033/oj

    22.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 279/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 20 ottobre 2008

    che modifica il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

    visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

    sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2), stabilisce norme procedurali per la notificazione e l'esame delle concentrazioni. A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è necessario aggiornare il formulario di notificazione utilizzato per le concentrazioni, che richiede determinate informazioni basate su un elenco di tutti gli Stati membri.

    (2)

    Relativamente alla presentazione di documenti o di dichiarazioni rilasciate da persone, imprese o associazioni di imprese nel corso del procedimento, appare opportuno definire le modalità in base alle quali tali documenti o dichiarazioni possono essere considerati non riservati.

    (3)

    L'8 giugno 2004 il comitato misto SEE ha adottato la decisione n. 78/2004 e la decisione n. 79/2004, mediante le quali il regolamento (CE) n. 139/2004 viene incorporato nell'accordo SEE. A seguito di tali decisioni e per motivi di chiarezza e di trasparenza giuridica è necessario adeguare i formulari di notificazione e in particolare il formulario RM relativo alle richieste motivate, che riguarda le informazioni necessarie per i rinvii effettuati prima della notificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004.

    (4)

    Onde garantire che la Commissione sia in grado di effettuare una valutazione adeguata degli impegni proposti dai notificanti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 allo scopo di rendere una concentrazione compatibile con il mercato comune, i notificanti devono essere tenuti a presentare informazioni dettagliate in merito agli impegni proposti e, in particolare, a presentare informazioni specifiche qualora detti impegni consistano nella cessione di un'attività.

    (5)

    Affinché la Commissione possa accertare che gli impegni siano realizzati a tempo debito e in modo adeguato appare opportuno indicare che gli impegni stessi comprendano, se del caso, appositi meccanismi proposti dalle parti, ivi inclusa la nomina di un fiduciario incaricato di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni presi.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 802/2004,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 802/2004 è così modificato:

    1)

    all'articolo 18, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    «4.   Se le persone, imprese o associazioni di imprese omettono di osservare le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può presumere che i documenti o le dichiarazioni non contengano informazioni riservate.»;

    2)

    all'articolo 20, è inserto il seguente paragrafo 1 bis:

    «1 bis.   In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, un originale e 10 copie delle informazioni e dei documenti prescritti nel formulario MC relativo alle misure correttive di cui all'allegato IV del presente regolamento (di seguito: formulario MC). Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.»;

    3)

    è inserito il seguente articolo 20 bis:

    «Articolo 20 bis

    Fiduciari

    1.   Gli impegni che le imprese interessate propongono di assumere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 possono prevedere, a spese delle stesse imprese interessate, la nomina di uno o più fiduciari indipendenti incaricati di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni assunti ovvero deputati ad attuare gli impegni stessi. Il fiduciario può essere nominato dalle parti, previa approvazione della Commissione, o dalla Commissione stessa, e svolge i propri compiti sotto il controllo di quest'ultima.

    2.   La Commissione può prescrivere che gli impegni contengano le disposizioni relative al fiduciario di cui al paragrafo 1 come condizione e onere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.»;

    4)

    gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.


    ALLEGATO

    Gli allegati al regolamento (CE) n. 802/2004 sono così modificati:

    1)

    l'allegato I è così modificato:

    a)

    al punto 1.1 il primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Il presente formulario specifica le informazioni che le parti notificanti sono tenute a comunicare per notificare alla Commissione europea un progetto di fusione, acquisizione o un'altra concentrazione proposta. Per la compilazione del formulario, si richiama l'attenzione sul regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (di seguito: “regolamento sulle concentrazioni”) e sul regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (di seguito: “regolamento di applicazione”) al quale è allegato il presente formulario (1). Il testo di detti regolamenti e di altri documenti pertinenti è disponibile nelle pagine della DG Concorrenza del sito Europa della Commissione. Si richiama l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: “accordo SEE”) (2).

    b)

    al punto 1.1, l'ultima frase del secondo comma è sostituita dal testo seguente:

    «Le concentrazioni che non superano le soglie di fatturato possono essere di competenza delle autorità degli Stati membri e/o degli Stati EFTA preposte al controllo delle concentrazioni.»;

    c)

    la nota a piè di pagina (1), di cui al punto 3.5, è sostituito dal testo seguente:

    «(1)

    Cfr. l'articolo 57 dell'accordo SEE e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 24 dell'accordo SEE. Un caso va trattato come un caso di cooperazione se il fatturato combinato delle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è pari o superiore al 25 % del loro fatturato totale nel territorio a cui si applica l'accordo SEE; o se almeno due delle imprese interessate realizzano ciascuna un fatturato superiore a 250 milioni di euro nel territorio degli Stati EFTA; o se la concentrazione è atta a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel territorio degli Stati EFTA o in una sua parte sostanziale, in particolare a seguito dell'insorgenza o del rafforzamento di una posizione dominante.»;

    d)

    alla sezione 10, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

    «b)

    Se la risposta alla domanda a) è affermativa e se, a giudizio della parte notificante, la costituzione dell'impresa comune non ha come effetto un coordinamento del comportamento tra imprese indipendenti che configuri una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e, se del caso, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (3), spiegare i motivi di questa valutazione.

    e)

    alla sezione 10, l'alinea della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

    «A prescindere dalle risposte date alle domande a) e b) e per consentire alla Commissione di procedere a una valutazione completa del caso, si prega di indicare per quali motivi si ritiene che trovino applicazione i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e, se del caso, quelli stabiliti dalle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (4). Secondo l'articolo 81, paragrafo 3, il paragrafo 1 dello stesso articolo può essere dichiarato inapplicabile alle imprese comuni:

    2)

    L'allegato II è così modificato:

    a)

    al punto 1.1, il secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

    «Per la compilazione del formulario, si richiama l'attenzione sul regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (di seguito: “regolamento sulle concentrazioni”) e sul regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (di seguito: “regolamento di applicazione”), al quale è allegato il presente formulario (5). Il testo di detti regolamenti e di altri documenti pertinenti è disponibile nelle pagine della DG Concorrenza del sito Europa della Commissione. Si richiama inoltre l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: “accordo SEE”) (6).

    b)

    al punto 1.2, il quarto trattino del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    «—

    uno Stato membro o uno Stato EFTA esprima riserve motivate relative alla concorrenza in merito alla concentrazione notificata entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della copia della notifica, o»;

    c)

    la nota a piè di pagina (3), di cui al punto 3.5, è sostituito dal testo seguente:

    «(3)

    Cfr. l'articolo 57 dell'accordo SEE e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 24 dell'accordo SEE. Un caso può essere considerato un caso di cooperazione se il fatturato combinato delle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è pari o superiore al 25 % del loro fatturato totale nel territorio a cui si applica l'accordo SEE; o se almeno due delle imprese interessate realizzano ciascuna un fatturato superiore a 250 milioni di euro nel territorio degli Stati EFTA; o se la concentrazione è atta a ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel territorio degli Stati EFTA o in una sua parte sostanziale, in particolare a seguito dell'insorgenza o del rafforzamento di una posizione dominante.»;

    d)

    alla sezione 8, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

    «b)

    Se la risposta alla domanda a) è affermativa e se, a giudizio della parte notificante, la costituzione dell'impresa comune non ha come effetto un coordinamento del comportamento tra imprese indipendenti che configuri una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e, se del caso, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (7), spiegare i motivi di questa valutazione.

    e)

    alla sezione 8, l'alinea della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

    «A prescindere dalle risposte date alle domande a) e b) e per consentire alla Commissione di procedere a una valutazione completa del caso, si prega di indicare comunque per quali motivi si ritiene che trovino applicazione i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e, se del caso, quelli stabiliti dalle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (8). Secondo l'articolo 81, paragrafo 3, il paragrafo 1 dello stesso articolo può essere dichiarato inapplicabile alle imprese comuni;

    3)

    L'allegato III è così modificato:

    a)

    la sezione A dell'introduzione è sostituita dal testo seguente:

    «A.   Scopo del presente formulario

    Il presente formulario specifica le informazioni che le parti richiedenti sono tenute a fornire quando presentano una richiesta motivata di rinvio prima della notificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 o 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (di seguito: “regolamento sulle concentrazioni”) (9).

    Si richiama l'attenzione sul regolamento sulle concentrazioni e sul regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (di seguito: “regolamento di applicazione relativo alle concentrazioni”), al quale è allegato il presente formulario RM. Il testo di detti regolamenti e di altri documenti pertinenti è disponibile nelle pagine della DG Concorrenza del sito Europa della Commissione. Si richiama altresì l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: “accordo SEE”) (10).

    L'esperienza ha dimostrato la grande utilità, tanto per le parti quanto per le autorità competenti, di contatti preliminari per determinare con precisione la quantità e il tipo di informazioni da fornire. Le parti sono quindi incoraggiate a consultare la Commissione e gli Stati membri o Stati EFTA interessati per quanto concerne l'adeguatezza della portata e del tipo di informazioni sulle quali intendono basare la loro richiesta motivata.

    b)

    nella sezione B dell'introduzione, l'ultima frase del terzo comma è sostituita dal testo seguente:

    «Infine, le parti dovrebbero anche tenere presente che, se un rinvio si basa su informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete fornite nel formulario RM, la Commissione e/o gli Stati membri e gli Stati EFTA possono contemplare la possibilità di un rinvio successivo alla notificazione, che rettifichi l'eventuale rinvio deciso nella fase precedente la notificazione.»;

    c)

    nella sezione B dell'introduzione, la prima e la seconda frase della lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

    «A norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione è tenuta a trasmettere senza ritardo le richieste motivate agli Stati membri e agli Stati EFTA. I termini per l'esame di una richiesta motivata decorrono a partire dal ricevimento della richiesta da parte degli Stati membri o Stati EFTA interessati.»;

    d)

    nella sezione B dell'introduzione, l'ultima frase del punto d) è sostituita dal testo seguente:

    «Se possibile, va inoltre indicata la fonte presso la quale la Commissione o gli Stati membri e Stati EFTA interessati potrebbero procurarsi le informazioni di cui le parti non dispongono.»;

    e)

    nella sezione B dell'introduzione, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

    «e)

    Le parti possono chiedere alla Commissione di considerare completa la richiesta motivata anche in mancanza di una parte delle informazioni richieste nel presente formulario, qualora ritengano che determinate informazioni richieste possano essere superflue ai fini della valutazione del caso da parte della Commissione o degli Stati membri o Stati EFTA interessati.

    La Commissione prenderà in considerazione tale richiesta purché venga adeguatamente motivato il fatto che le informazioni in questione non sono pertinenti e necessarie per l'esame della richiesta di rinvio prima della notificazione. Le parti dovrebbero fornire tali motivazioni nell'ambito dei contatti preliminari presi con la Commissione e con gli Stati membri e Stati EFTA interessati, presentando quindi una richiesta scritta di dispensa dall'obbligo di fornire le informazioni in questione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione relativo alle concentrazioni. La Commissione può consultarsi con le autorità competenti degli Stati membri o Stati EFTA interessati prima di decidere se accogliere tale richiesta.»;

    f)

    nella sezione D dell'introduzione, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Al fine di agevolare il trattamento del formulario RM da parte delle autorità degli Stati membri e degli Stati EFTA, si raccomanda alle parti di fornire alla Commissione una traduzione della loro richiesta motivata in una o più lingue comprensibili a tutti i destinatari delle informazioni. In caso di richiesta di rinvio a uno o più Stati membri o Stati EFTA, si raccomanda alle parti che presentano la richiesta di trasmettere una copia della richiesta nella lingua o nelle lingue dello Stato o degli Stati membri o EFTA a cui si chiede di rinviare il caso.»;

    g)

    nella sezione E dell'introduzione, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «L'articolo 287 del trattato e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (11), fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionari e altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma del regolamento che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. Lo stesso principio deve valere anche a tutela della riservatezza fra le parti richiedenti.

    h)

    nella sezione 2, è aggiunto il seguente punto 2.4.2:

    «2.4.2.

    Fornire una ripartizione del fatturato realizzato nel territorio degli Stati EFTA dalle imprese interessate, precisando, se del caso, lo Stato EFTA in cui vengono eventualmente realizzati più di due terzi del fatturato.»;

    i)

    nella sezione 4, l'alinea della sezione III è sostituito dal testo seguente:

    «Ai fini delle informazioni richieste nel presente formulario, i mercati interessati dalla concentrazione sono i mercati del prodotto rilevanti nel territorio SEE, nella Comunità, nel territorio degli Stati EFTA o in uno qualsiasi degli Stati membri o degli Stati EFTA nei quali:»;

    j)

    nella sezione 4, il punto 4.1 è sostituito dal testo seguente:

    «4.1.

    indicare i singoli mercati interessati dalla concentrazione, secondo la definizione di cui alla sezione III:

    a)

    al livello del SEE, della Comunità o dell'EFTA;

    b)

    in caso di richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, al livello di ciascuno degli Stati membri o Stati EFTA;

    c)

    in caso di richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, al livello di ciascuno degli Stati membri o Stati EFTA indicato al punto 6.3.1 del presente formulario come competente per l'esame della concentrazione.»;

    k)

    al primo comma della sezione 5, l'alinea e le lettere a), b) e c) sono sostituiti dal testo seguente:

    «Per ogni mercato rilevante del prodotto interessato per l'ultimo esercizio,

    a)

    per il territorio del SEE, per la Comunità nel suo insieme e per il territorio degli Stati EFTA nel suo insieme;

    b)

    in caso di richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, separatamente per ciascuno degli Stati membri/Stati EFTA in cui operano i partecipanti alla concentrazione; e

    c)

    in caso di richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, separatamente per ciascuno degli Stati membri/Stati EFTA indicato al punto 6.3.1 del presente formulario come competente per l'esame della concentrazione in cui operano i partecipanti alla concentrazione; e»;

    l)

    nella sezione 6, il punto 6.2.1 è sostituito dal testo seguente:

    «6.2.1.

    Individuare lo o gli Stati membri e EFTA che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, si ritiene debbano esaminare la concentrazione, precisando se sono già stati presi o no contatti informali con tali Stati membri e/o Stati EFTA.»;

    m)

    nella sezione 6, il terzo comma del punto 6.2.2 è sostituito dal testo seguente:

    «Se si chiede il rinvio per l'intero caso, confermare che non vi sono mercati interessati al di fuori del territorio degli Stati membri e Stati EFTA ai quali si chiede di rinviare il caso.»;

    n)

    nella sezione 6, il punto 6.2.3 è sostituito dal testo seguente:

    «6.2.3.

    Spiegare in che modo ciascuno dei mercati interessati negli Stati membri e Stati EFTA ai quali si chiede di rinviare il caso presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni.»;

    o)

    nella sezione 6, il punto 6.2.5 è sostituito dal testo seguente:

    «6.2.5.

    Qualora, a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, uno o più Stati membri e/o Stati EFTA diventino competenti per l'esame dell'insieme o di una parte della concentrazione, le parti richiedenti acconsentono a che tali Stati membri e/o EFTA si servano delle informazioni contenute nel presente formulario ai fini dei rispettivi procedimenti nazionali relativi al caso o alla parte del caso in questione? SÌ o NO.»;

    p)

    nella sezione 6, il punto 6.3.1 è sostituito dal testo seguente:

    «6.3.1.

    Per ciascuno Stato membro e/o EFTA, specificare se la concentrazione può o no essere esaminata sulla base del suo diritto della concorrenza. Contrassegnare una casella per ciascuno Stato membro e/o EFTA.

    La concentrazione può essere esaminata sulla base del diritto nazionale della concorrenza dei seguenti Stati membri e/o EFTA? Dare una risposta per tutti gli Stati membri e/o EFTA, indicando SÌ o NO per ciascuno di essi. Qualora per un paese non venga data alcuna indicazione, si riterrà che la risposta per quel paese sia SÌ.

    Belgio:

    NO

    Bulgaria:

    NO

    Repubblica ceca:

    NO

    Danimarca:

    NO

    Germania:

    NO

    Estonia:

    NO

    Irlanda:

    NO

    Grecia:

    NO

    Spagna:

    NO

    Francia:

    NO

    Italia:

    NO

    Cipro:

    NO

    Lettonia:

    NO

    Lituania:

    NO

    Lussemburgo:

    NO

    Ungheria:

    NO

    Malta:

    NO

    Paesi Bassi:

    NO

    Austria:

    NO

    Polonia:

    NO

    Portogallo:

    NO

    Romania:

    NO

    Slovenia:

    NO

    Slovacchia:

    NO

    Finlandia:

    NO

    Svezia:

    NO

    Regno Unito:

    NO

    Islanda:

    NO

    Norvegia:

    NO

    Liechtenstein:

    NO»;

    q)

    nella sezione 6, il punto 6.3.2 è sostituito dal testo seguente:

    «6.3.2.

    Per ciascuno Stato membro e/o EFTA, fornire dati finanziari o di altra natura sufficienti a dimostrare che la concentrazione soddisfa o no i criteri di giurisdizione previsti dal diritto nazionale applicabile.»;

    r)

    nella sezione 6, è aggiunto il seguente punto 6.3.3:

    «6.3.3.

    Spiegare per quale ragione il caso dovrebbe essere esaminato dalla Commissione. Spiegare in particolare se la concentrazione può incidere sulla concorrenza al di là del territorio di un solo Stato membro e/o EFTA.»;

    s)

    nella sezione 6, il punto 6.3.4 è soppresso.

    4)

    È aggiunto il seguente allegato IV:

    «ALLEGATO IV

    Formulario mc relativo alle informazioni riguardanti gli impegni presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004

    FORMULARIO MC RELATIVO ALLE MISURE CORRETTIVE

    INTRODUZIONE

    Il presente formulario indica le informazioni e i documenti che le imprese interessate devono presentare contestualmente alla proposta di impegni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004. Le informazioni richieste sono necessarie per consentire alla Commissione di valutare se gli impegni sono atti a rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, in modo che la concorrenza effettiva non venga significativamente ostacolata. La Commissione può dispensare dall'onere di fornire un'informazione o un documento particolare relativamente agli impegni proposti o di conformarsi a qualsiasi altra prescrizione di cui al presente allegato, qualora ritenga che l'osservanza di tali oneri o prescrizioni non sia necessaria per l'esame degli impegni. Il livello di informazioni richiesto varierà secondo il tipo e la struttura della misura correttiva proposta. Ad esempio, misure correttive che prevedano la cessione di un ramo aziendale strettamente integrato richiederanno in genere informazioni più dettagliate rispetto alla cessione di rami aziendali autonomi. La Commissione è disponibile per discutere preventivamente il contenuto delle informazioni richieste alle parti. Qualora ritengano che particolari informazioni richieste nel presente formulario non siano necessarie per la valutazione della Commissione, le parti sono invitate a chiedere alla Commissione stessa l'esonero da determinate prescrizioni, specificando adeguatamente i motivi per i quali esse considerano irrilevanti dette informazioni.

    SEZIONE 1

    Descrizione degli impegni

    1.1.   Si prega di fornire informazioni dettagliate su

    i)

    l'oggetto degli impegni proposti; e

    ii)

    le modalità di attuazione.

    1.2.   Per gli impegni relativi alla cessione di un ramo aziendale, le informazioni specifiche richieste sono indicate alla sezione 5.

    SEZIONE 2

    Idoneità ad eliminare i dubbi concorrenziali

    2.   Fornire informazioni che dimostrino l'idoneità degli impegni proposti a eliminare l'impedimento significativo della concorrenza effettiva, quale è stato individuato dalla Commissione.

    SEZIONE 3

    Deviazione rispetto ai modelli

    3.   Indicare tutte le eventuali differenze degli impegni proposti rispetto ai pertinenti modelli di impegni pubblicati dai servizi della Commissione e rivisti periodicamente, illustrandone le ragioni.

    SEZIONE 4

    Sintesi degli impegni

    4.   Fornire una sintesi non riservata della natura e del contenuto degli impegni proposti e precisare per quale motivo si ritiene che essi siano atti a eliminare qualsiasi ostacolo significativo frapposto alla concorrenza effettiva. La Commissione può utilizzare tale sintesi per effettuare con i terzi il test di mercato degli impegni proposti.

    SEZIONE 5

    Informazioni sui rami aziendali da cedere

    5.   Nel caso in cui gli impegni proposti consistano nella cessione di un ramo aziendale, devono essere forniti i documenti e le informazioni indicati di seguito.

    Informazioni generali sul ramo aziendale da cedere

    Fornire le seguenti informazioni in merito all'attuale gestione del ramo aziendale da cedere e ai cambiamenti previsti per il futuro:

    5.1.   Descrivere il ramo aziendale da cedere in modo generale, fornendo informazioni sugli enti che a esso appartengono, sulla loro sede legale e amministrativa, sui siti di produzione o fornitura di servizi e sulla struttura organizzativa generale, nonché ogni altra utile informazione riguardante la struttura amministrativa del ramo aziendale stesso.

    5.2.   Specificare e descrivere eventuali ostacoli giuridici frapposti al trasferimento del ramo aziendale o degli attivi, compresi i diritti dei terzi e le autorizzazioni amministrative richieste.

    5.3.   Elencare e descrivere i prodotti fabbricati o i servizi forniti, in particolare le caratteristiche tecniche e di altra natura, i marchi interessati, il fatturato generato da ciascun prodotto o servizio e qualsiasi innovazione o qualsiasi nuovo prodotto o servizio in progetto.

    5.4.   Descrivere il livello al quale vengono esercitate le funzioni essenziali del ramo aziendale da cedere (qualora non siano svolte al livello del ramo aziendale stesso), in particolare le funzioni riguardanti ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione e vendite, logistica, rapporti con i clienti, rapporti con i fornitori, sistemi informatici, ecc. Precisare nella descrizione il ruolo svolto da tali altri livelli, le relazioni con il ramo aziendale da cedere e le risorse (personale, attivi, risorse finanziarie ecc.) destinate alla funzione di cui trattasi.

    5.5.   Descrivere dettagliatamente i collegamenti esistenti (in qualsiasi direzione) tra il ramo aziendale da cedere e le altre imprese controllate dalle parti notificanti, in particolare quelli derivanti da:

    fornitura, produzione, distribuzione, fornitura di servizi o altri contratti;

    attivi materiali o immateriali comuni;

    personale comune o distaccato;

    sistemi informatici o altri sistemi comuni; e

    clienti comuni.

    5.6.   Descrivere in via generale tutti gli attivi materiali e immateriali rilevanti utilizzati dal ramo aziendale da cedere e/o a questo appartenenti, compresi in ogni caso i diritti di proprietà intellettuale e i marchi.

    5.7.   Presentare un organigramma, recante il numero di dipendenti che svolge attualmente ciascuna delle funzioni del ramo aziendale da cedere, nonché un elenco dei dipendenti indispensabili per gestire il ramo aziendale stesso, descrivendo le rispettive funzioni.

    5.8.   Descrivere i clienti del ramo aziendale da cedere, fornendo un elenco di clienti, una descrizione delle corrispondenti registrazioni e il fatturato totale del ramo aziendale da cedere per a ciascun cliente (in EUR e in percentuale del fatturato totale del ramo aziendale stesso).

    5.9.   Fornire i dati finanziari del ramo aziendale da cedere, compresi il fatturato e l'EBITDA ottenuti nell'ultimo biennio e la previsione per il biennio prossimo.

    5.10.   Specificare e descrivere tutti i cambiamenti, verificatisi nell'ultimo biennio, nell'organizzazione del ramo aziendale da cedere o nei collegamenti con altre imprese controllate dalle parti notificanti.

    5.11.   Specificare e descrivere tutti i cambiamenti, previsti nel prossimo biennio, nell'organizzazione del ramo aziendale da cedere o nei collegamenti con altre imprese controllate dalle parti notificanti.

    Informazioni generali sull'attività da cedere come descritta negli impegni

    5.12.   Descrivere tutti i settori nei quali il ramo aziendale da cedere, come descritto negli impegni proposti, differisce per la sua natura e il suo ambito operativo dal ramo aziendale stesso com'è attualmente gestito.

    Acquisizione da parte di un acquirente idoneo

    5.13.   Illustrare le ragioni per le quali si ritiene che il ramo aziendale verrà acquisito da un acquirente idoneo entro l'arco di tempo previsto negli impegni proposti.»


    (1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

    (2)  Cfr. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE, nonché il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito: “l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte”). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Dal 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.»;

    (3)  Cfr. l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.»;

    (4)  Cfr. l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.»

    (5)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

    (6)  Cfr. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE, nonché il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito: “l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte”). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Dal 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.»;

    (7)  Cfr. l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.»;

    (8)  Cfr. l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.»

    (9)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

    (10)  Cfr. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE, nonché il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito: “l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte”). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Al 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.»;

    (11)  Cfr. in particolare l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 dell'accordo SEE e l'articolo 17, paragrafo 2, del capitolo XIII del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.»;


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