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Document 32008R0977

Regolamento (CE) n. 977/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008 , relativo alla classificazione di talune merci nella TARIC

GU L 266 del 7.10.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2013; abrogato da 32013R0441

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/977/oj

7.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/8


REGOLAMENTO (CE) N. 977/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella TARIC

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi altra nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici TARIC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella TARIC e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella TARIC nei corrispondenti codici TARIC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice TARIC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Fogli di poli(etilene tereftalato) (PET), di spessore non superiore a 0,35 mm, con superficie metallizzata, non spediti dal Brasile o da Israele.

3920621994

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, della nota 10 del capitolo 39 e del testo dei codici NC 3920, 3920 62 e 3920 62 19 e del codice TARIC 3920621994.

La metallizzazione della superficie va considerata come un trattamento superficiale che non rinforza il foglio. Le merci devono pertanto essere classificate alla voce 3920 (si vedano le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 3920, quarto paragrafo).

Il foglio non presenta le caratteristiche delle merci delle sottovoci da 3920621100 a 3920621988.

I fogli devono essere classificati alla sottovoce 3920621994 in quanto la dicitura «fogli di poli(etilene tereftalato) (PET)» della sottovoce 3920621994 riguarda i fogli di PET di uno spessore non superiore a 0,35 mm che non possono essere classificati ai codici TARIC da 3920621100 a 3920621988.

2.

Fogli di poli(etilene tereftalato) (PET), di spessore superiore a 0,35 mm, con superficie metallizzata, non spediti dal Brasile o da Israele.

3920629094

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, della nota 10 del capitolo 39 della NC e del testo dei codici NC 3920, 3920 62 e 3920 62 90 e del codice TARIC 3920629094.

La metallizzazione della superficie va considerata come un trattamento superficiale che non rinforza il foglio. Le merci devono pertanto essere classificate alla voce 3920 (si vedano le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 3920, quarto paragrafo).

Il foglio non presenta le caratteristiche delle merci delle sottovoci da 3920629020 a 3920629040.

I fogli devono essere classificati alla sottovoce 3920629094 in quanto la dicitura «fogli di poli(etilene tereftalato) (PET)» delle sottovoci 3920629094 riguarda i fogli di PET di uno spessore superiore a 0,35 mm che non possono essere classificati ai codici TARIC da 3920629020 a 3920629040.


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