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Document 32008R0938

    Regolamento (CE) n. 938/2008 della Commissione, del 24 settembre 2008 , recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche [Roquefort (DOP)]

    GU L 257 del 25.9.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/938/oj

    25.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 257/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 938/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 24 settembre 2008

    recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche [Roquefort (DOP)]

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Roquefort», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

    (2)

    Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento (3). Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea circa la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento sono approvate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

    (3)  GU C 298 dell’11.12.2007, pag. 28.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

    Classe 1.3.   Formaggi

    FRANCIA

    Roquefort (DOP)


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