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Document 32008R0893

    Regolamento (CE) n. 893/2008 del Consiglio, del 10 settembre 2008 , che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

    GU L 247 del 16.9.2008, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/893/oj

    16.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 247/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 893/2008 DEL CONSIGLIO

    del 10 settembre 2008

    che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDIMENTO

    1.   Misure in vigore oggetto del riesame

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 428/2005 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco («FPF», definite più dettagliatamente nel considerando 15) originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell’Arabia Saudita e ha modificato il regolamento (CE) n. 2852/2000 (3) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea («Corea»). L’8 luglio 2008 il Tribunale di primo grado ha annullato l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 limitatamente al dazio antidumping istituito sulle esportazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati ed esportati dalla società coreana Huvis Corp (4).

    2.   Misure scadute oggetto del riesame

    (2)

    Con il regolamento (CE) n. 1799/2002 (5) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia. Le misure istituite dal suddetto regolamento sono scadute l’11 ottobre 2007.

    3.   Inchiesta precedente relativa alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Malaysia e di Taiwan

    (3)

    A seguito del ritiro della denuncia, la Commissione, con la decisione 2007/430/CE (6) («decisione di chiusura»), ha chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di FPF originarie della Malaysia e di Taiwan («inchiesta precedente»). Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base si è ritenuto che l’abrogazione dei dazi antidumping sulle importazioni provenienti dalla Malaysia e da Taiwan non fosse contraria all’interesse della Comunità.

    4.   Presente inchiesta

    (4)

    Avendo stabilito che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti a indicare che le misure in vigore in quel momento potevano non essere più adeguate poiché il loro mantenimento poteva essere contrario all’interesse della Comunità, il 30 agosto 2007, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7), la Commissione ha avviato di propria iniziativa un riesame intermedio parziale delle misure in vigore a tale data applicabili alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Corea, dell’Arabia Saudita e della RPC («paesi interessati»). Il riesame si limita ad accertare se il mantenimento delle misure sia o meno contrario all’interesse della Comunità: la decisione presa in seguito al riesame potrebbe avere effetto retroattivo a decorrere dal 22 giugno 2007, ovvero dalla data di entrata in vigore della decisione di chiusura.

    (5)

    Come indicato sopra, le misure antidumping istituite sulle importazioni provenienti dalla Bielorussia sono scadute l’11 ottobre 2007. Di conseguenza, il riesame relativo alla Bielorussia è stato interrotto. Esso è stato tuttavia condotto formalmente sino a tale data e la Commissione ha esaminato in particolare la questione dell’abrogazione retroattiva delle misure in vigore tra il 22 giugno 2007 e l’11 ottobre 2007, qualora le conclusioni la giustificassero.

    5.   Parti interessate

    (6)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori comunitari, i fornitori, gli importatori e gli utilizzatori nonché le associazioni degli utilizzatori e dei produttori, gli esportatori e i rappresentanti dei paesi interessati. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

    (7)

    È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite. Sono pervenute risposte complete ai questionari da parte di dodici produttori, dieci utilizzatori, tre importatori, un’associazione europea di produttori, un’associazione austro-tedesca di produttori, una federazione tedesca di utilizzatori, due associazioni appartenenti a tale federazione e un’associazione europea di utilizzatori.

    (8)

    La Commissione ha ricevuto contributi anche da altri produttori, utilizzatori e importatori che non hanno fornito risposte complete al questionario.

    (9)

    Tra i produttori e gli utilizzatori cha hanno partecipato all’inchiesta figurano due gruppi verticalmente integrati che producono fibre di poliesteri in fiocco (in tutto o in parte) per il consumo vincolato (captive).

    (10)

    Infine, hanno reso note le loro osservazioni anche un’associazione di esportatori cinesi e due esportatori coreani, assistiti dalle loro autorità.

    (11)

    Gli esportatori della Bielorussia e dell’Arabia Saudita non hanno reso note le loro osservazioni. Inoltre, nessuna parte ha formulato osservazioni in merito alle misure relative a questi due paesi.

    (12)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il mantenimento delle misure fosse o meno contrario all’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

    a)

    Produttori comunitari

    Silon (Repubblica ceca),

    Trevira GmbH (Germania),

    Advansa (Germania),

    Wellman International Ltd (Irlanda);

    b)

    Utilizzatori comunitari

    PGI Nonwovens B.V (Paesi Bassi),

    Libeltex BVBA (Belgio),

    Lück GmbH (Germania);

    c)

    Utilizzatore e produttore comunitario

    ORV Manufacturing SpA (Italia);

    d)

    Associazioni di utilizzatori

    Gesamtverband Textil + Mode (Confederazione dell’industria tedesca dei tessili e della moda),

    Edana (Associazione europea dei prodotti monouso e non tessuti).

    6.   Periodo dell’inchiesta

    (13)

    L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del PIR («periodo considerato»).

    (14)

    Si ricorda che nell’inchiesta precedente il periodo dell’inchiesta era compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005 e che l’analisi delle tendenze utili per la valutazione aveva riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2005.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (15)

    Il prodotto in esame è identico a quello delle inchieste di cui ai considerando da 1 a 3: fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. Solitamente, ci si riferisce a tale prodotto con il nome di fibre di poliesteri in fiocco («FPF»).

    (16)

    Si tratta di un materiale di base utilizzato in diverse fasi del processo di fabbricazione dei tessili. Il consumo comunitario di fibre di poliesteri in fiocco riguarda la filatura, ovvero la fabbricazione di filamenti per la produzione di tessili, previa mescolatura con altre fibre quali cotone o lana, o altre applicazioni diverse dalla tessitura come le lavorazioni di riempimento, ossia l’imbottitura di alcuni prodotti tessili quali cuscini, sedili per automobili e giacche.

    C.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

    1.   Consumo comunitario

    (17)

    Il consumo comunitario complessivo è stato determinato in base alle statistiche di Eurostat relative alle importazioni e alle esportazioni e alla produzione dell’industria comunitaria (quale definita nel considerando 26) e di altri produttori comunitari.

    Tabella 1

    Consumo comunitario

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Volume (tonnellate)

    834 141

    843 579

    822 509

    823 667

    Indice (2004 = 100)

    100

    101

    99

    99

    (18)

    Come indicato nella tabella sopra, il consumo di FPF è leggermente diminuito nel periodo considerato. Questa tendenza contrasta nettamente con la situazione analizzata nell’inchiesta precedente: nel periodo considerato in tale inchiesta (2002-2005) il consumo comunitario, come indicato nel regolamento che ha istituito i dazi provvisori (8), è aumentato del 3 %.

    2.   Importazioni dalla Bielorussia, dalla RPC, dall’Arabia Saudita e dalla Corea: volume, quota di mercato e prezzi all’importazione

    (19)

    Il volume delle importazioni nella Comunità dai paesi interessati è diminuito del 28 % tra il 2004 e il PIR, la quota di mercato è passata dal 24,4 % al 18 %, mentre i prezzi sono aumentati del 16 %. I dati si basano su statistiche di Eurostat.

    Tabella 2

    Importazioni dai paesi interessati

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Corea

    Volume (tonnellate)

    122 260

    108 407

    111 967

    133 574

    Indice (2004 = 100)

    100

    87

    92

    109

    Quota di mercato

    15,1 %

    13,2 %

    14,1 %

    16,9 %

    Prezzi in migliaia di EUR/t

    0,987

    1,115

    1,079

    1,114

    Indice (2004 = 100)

    100

    113

    109

    113

    Repubblica popolare cinese

    Volume (tonnellate)

    45 713

    38 103

    2 283

    8 935

    Indice (2004 = 100)

    100

    83

    5

    20

    Quota di mercato

    5,7 %

    4,6 %

    0,3 %

    1,1 %

    Prezzi in migliaia di EUR/t

    0,92

    0,97

    1,06

    1,10

    Indice (2004 = 100)

    100

    105

    115

    120

    Bielorussia

    Volume (tonnellate)

    1 771

    153

    81

    43

    Indice (2004 = 100)

    100

    8

    4,5

    2,4

    Quota di mercato

    0,2 %

    0 %

    0 %

    0 %

    Prezzi in migliaia di EUR/t

    0,97

    1,17

    1,16

    1,26

    Indice (2004 = 100)

    100

    121

    120

    130

    Arabia Saudita

    Volume (tonnellate)

    27 805

    6 433

    450

    72

    Indice (2004 = 100)

    100

    23

    2

    0,3

    Quota di mercato

    3,4 %

    0,8 %

    0,1 %

    0 %

    Prezzi in migliaia di EUR/t

    0,93

    1,05

    1,21

    0,9

    Indice (2004 = 100)

    100

    113

    130

    97

    Totale dei paesi interessati

    Volume (tonnellate)

    197 549

    153 096

    114 781

    142 624

    Indice (2004 = 100)

    100

    77

    58

    72

    Quota di mercato

    24,4 %

    18,7 %

    14,5 %

    18 %

    Prezzi in migliaia di EUR/t

    0,96

    1,08

    1,08

    1,11

    Indice (2004 = 100)

    100

    112

    112

    116

    (20)

    Il netto aumento di importazioni dalla Corea nel corso del PIR è derivato principalmente dall’istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni da Taiwan durante il primo semestre del 2007 (9). La Corea e Taiwan sono i principali fornitori di fibre di poliestere a basso punto di fusione (Low Melt Polyester — «LMP») e di fibre di poliestere siliconate coniugate cave (Hollow Conjugated Siliconised polyester — «HCS»). Poiché per alcune società il livello dei dazi provvisori sulle importazioni provenienti da Taiwan ha raggiunto il 29,5 %, gli importatori comunitari hanno deciso di acquistare LMP e HCS dalla Corea, per la quale i livelli dei dazi antidumping erano notevolmente inferiori.

    3.   Importazione dagli altri paesi terzi: volume, quota di mercato e prezzi all’importazione

    Tabella 3

    Importazioni da altri paesi terzi

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Volume (tonnellate)

    171 633

    225 748

    278 392

    256 291

    Indice (2004 = 100)

    100

    132

    162

    149

    Quota di mercato

    21 %

    28 %

    35 %

    32 %

    Prezzi in migliaia di EUR/t

    1,09

    1,20

    1,15

    1,15

    Indice (2004 = 100)

    100

    110

    106

    106

    (21)

    Durante il periodo considerato le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate del 49 %. Tale incremento è legato all’istituzione, nel marzo 2005, di dazi antidumping sulle importazioni provenienti dall’Arabia Saudita e dalla RPC nonché all’abrogazione, nell’ottobre 2006, delle misure antidumping relative alle importazioni da Indonesia, Thailandia e India.

    (22)

    Nel periodo in questione le importazioni sono quindi passate, nel complesso, da 370 KT circa a 400 KT circa. Se si considera come punto di partenza il periodo dell’inchiesta precedente, si è registrato un aumento da 380 KT circa a 400 KT circa.

    D.   SITUAZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

    1.   Livello di collaborazione

    (23)

    Durante il PIR le fibre di poliesteri in fiocco erano prodotte da diciannove produttori comunitari. La collaborazione dei produttori comunitari alla presente inchiesta è stata assai elevata. Dei diciannove produttori comunitari, dodici produttori che rappresentano il 70 % della produzione hanno collaborato pienamente. Altri produttori comunitari hanno presentato osservazioni in relazione all’inchiesta, ma non hanno fornito una piena collaborazione. Anche due associazioni di produttori (CIRFS e IVC) (10) hanno presentato osservazioni. Inoltre, tutti i produttori comunitari hanno fornito informazioni in merito alla loro produzione. Se si considerano tutte le osservazioni ricevute (dai singoli produttori e dalle associazioni), si può concludere che i produttori comunitari che rappresentano l’88 % della produzione comunitaria hanno reso note le loro osservazioni e sono contrari all’abrogazione delle misure. Tale livello di collaborazione è notevolmente più elevato rispetto a quello dell’inchiesta precedente, nella quale solo tre società, che rappresentano poco più del 25 % della produzione comunitaria, e un’associazione di produttori (CIRFS) hanno collaborato con la Commissione, per poi ritirare la denuncia.

    (24)

    La Commissione ha analizzato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che possono aver inciso sulla situazione dei produttori comunitari.

    2.   Definizione di produzione comunitaria e di industria comunitaria

    (25)

    Come indicato sopra, durante il PIR le fibre di poliesteri in fiocco erano fabbricate da diciannove produttori comunitari. Questi diciannove produttori costituiscono pertanto il totale della produzione comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

    (26)

    Dodici produttori comunitari (Advansa GmbH, Fibracat Europa S.L., Fidion S.r.l., Frana Polifibre SpA, Greenfiber International SA, IMP Comfort Sp.z o.o., Märkische Faser, Nurel SA, ORV Manufacturing SpA, Silon s.r.o., Trevira GmbH e Wellman International Ltd) hanno collaborato pienamente all’inchiesta. Nel corso del PIR hanno prodotto 347 640 tonnellate e rappresentano il 70 % della produzione comunitaria. Di conseguenza, rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in esame durante il PIR.

    (27)

    Si è ritenuto pertanto che i dodici produttori comunitari che hanno collaborato pienamente all’inchiesta rappresentavano l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Essi sono denominati di seguito «industria comunitaria».

    3.   Situazione economica dell’industria comunitaria

    (28)

    Tra il 2004 e il PIR la produzione e la quota di mercato dell’industria comunitaria hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

     

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Volume di produzione (tonnellate)

    317 450

    307 043

    321 127

    347 640

    Indice (2004 = 100)

    100

    97

    101

    110

    Quota di mercato

    36,9 %

    32,4 %

    38,6 %

    41,8 %

    (29)

    Dopo aver registrato un calo nel 2005, la produzione comunitaria è aumentata del 10 % rispetto alla situazione del 2004. Tale aumento è dovuto, tra l’altro, alla creazione di nuovi stabilimenti per la fabbricazione di FPF in Polonia e in Romania nel 2006. Si prevede che la produzione continui a crescere in futuro grazie al consolidamento delle attività dei suddetti stabilimenti e all’avvio di un nuovo stabilimento in Bulgaria con una capacità annua compresa fra le 12 000 e le 14 500 tonnellate. Anche la quota di mercato è scesa nel 2005, per poi risalire nel 2006 e nel 2007. Dal confronto fra questa tabella e la produzione dell’industria comunitaria dell’inchiesta precedente (quale definita nel considerando 70 del regolamento che istituisce i dazi provvisori) (11) nel corso del periodo considerato da tale inchiesta (2002-2005) emerge una variazione di tendenza. Tra il 2002 e il 2005 la produzione dell’industria comunitaria è infatti diminuita del 9 %, mentre nel periodo considerato nella presente inchiesta la produzione dell’industria comunitaria è aumentata del 10 %. Anche per quanto riguarda la quota di mercato la situazione si è modificata. La quota di mercato dell’industria comunitaria nell’inchiesta precedente era infatti calata del 2,3 %, mentre nella presente inchiesta la quota di mercato dell’industria comunitaria è aumentata quasi del 5 %.

    3.1.   Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

    (30)

    Tra il 2004 e il 2005 si è registrato un calo della capacità del 6 %. Dal 2006 la capacità ha cominciato ad aumentare, raggiungendo un livello di quasi 413 000 tonnellate durante il PIR (un aumento di quasi 13 % rispetto al 2004). Tale incremento è dovuto principalmente al fatto che due produttori che hanno collaborato hanno aperto nuovi stabilimenti in Polonia e Romania, i quali hanno iniziato la loro produzione nel 2006. L’utilizzo degli impianti è diminuito del 2,4 % nel periodo considerato. Questo calo è dovuto probabilmente all’installazione di nuove capacità e alla diminuzione del consumo nella Comunità. I dati relativi alla capacità di produzione sono nettamente diversi da quelli ottenuti nell’inchiesta precedente, nella quale la capacità dell’industria comunitaria era scesa del 9 % nel periodo considerato (2002-2005).

    Tabella 5

     

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Capacità in tonnellate

    366 062

    344 872

    378 931

    412 916

    Indice (2004 = 100)

    100

    94

    103,5

    112,7

    Utilizzo degli impianti

    86,8 %

    89,3 %

    85 %

    84,4 %

    3.2.   Fatturato e quantitativi venduti

    Tabella 6

     

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Fatturato in migliaia di EUR

    391 259

    388 502

    403 189

    443 540

    Indice (2004 = 100)

    100

    99

    103

    113

    Vendite nella Comunità (tonnellate)

    281 083

    259 314

    272 553

    300 051

    Indice (2004 = 100)

    100

    92

    97

    107

    (31)

    Nel periodo considerato il fatturato dell’industria comunitaria nella Comunità e i quantitativi di FPF venduti sono aumentati rispettivamente del 13 % e del 7 %. Tali aumenti sono connessi all’avvio nel 2006 di due nuovi stabilimenti in Polonia e in Romania. Se si confrontano tali dati con quelli dell’inchiesta precedente, che aveva visto un calo dell’1 % del volume di vendite durante il periodo considerato, la situazione è nettamente cambiata ed elementi di prova indicano che l’industria comunitaria ha realizzato uno sforzo considerevole per soddisfare la domanda.

    3.3.   Prezzi di vendita e costi

    (32)

    Nel periodo considerato il prezzo di vendita unitario dell’industria comunitaria nell’UE è aumentato del 6,2 %, passando da 1 392 EUR/t nel 2004 a 1 478 EUR/t durante il PIR. Dal 2005 si è registrato tuttavia un leggero calo dei prezzi. Il costo medio è salito del 9,7 %, passando da 1 388 EUR/t nel 2004 a 1 523 EUR/t durante il PIR. Tale aumento dei costi è legato soprattutto al notevole incremento dei costi medi della maggior parte delle materie prime, dovuto, in ultima analisi, all’impennata mondiale dei costi del petrolio. Queste cifre mostrano come, per evitare di perdere quota di mercato, l’industria comunitaria non abbia potuto coprire appieno i propri costi di produzione con i prezzi di vendita. Gli aumenti di prezzo dell’industria comunitaria sono stati assai più contenuti che nell’inchiesta precedente, in cui erano saliti del 12 % nel periodo considerato.

    Tabella 7

     

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Prezzo medio ponderato (migliaia di EUR/t)

    1,39

    1,50

    1,48

    1,48

    Indice

    100

    107

    106

    106

    Costo medio ponderato (EUR/t)

    1,388

    1,511

    1,556

    1,523

    Indice (2004 = 100)

    100

    109

    112

    109,7

    3.4.   Occupazione e salari

    (33)

    Tra il 2004 e il PIR, l’occupazione nell’industria comunitaria è aumentata del 17,8 % e il salario medio per dipendente è sceso del 10 %. Benché la produzione di FPF non sia un’attività ad alta intensità di manodopera, l’aumento della capacità e della produzione è stato accompagnato da un notevole incremento del numero di posti di lavoro. Nell’inchiesta precedente l’occupazione era diminuita del 19 % nel periodo considerato e il costo medio del lavoro per dipendente era aumentato di oltre il 30 %: ancora una volta, la situazione era totalmente diversa.

    Tabella 8

     

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Occupazione

    1 743

    1 660

    1 944

    2 053

    Indice (2004 = 100)

    100

    95

    111,5

    118

    Costo medio del lavoro per dipendente al mese

    3 191

    3 411

    3 015

    2 859

    Indice (2004 = 100)

    100

    107

    94

    90

    3.5.   Redditività

    (34)

    La redditività delle vendite (12) del prodotto in esame a clienti non collegati nella Comunità ha subito un forte peggioramento, indipendentemente che si consideri come punto di partenza il 2004 o il 2005. La situazione si è quindi gravemente deteriorata.

    Tabella 9

     

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Redditività

    0,3 %

    –0,8 %

    –5,4 %

    –3,2 %

    3.6.   Investimenti

    Tabella 10

     

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Investimenti in migliaia di EUR

    15 604

    16 580

    39 865

    32 618

    Indice (2004 = 100)

    100

    106

    255

    209

    (35)

    Tra il 2004 e il PIR gli investimenti dell’industria comunitaria sono aumentati del 109 %. Tale incremento è dovuto in larga misura alla creazione di nuovi stabilimenti in Polonia e Romania, i quali hanno cominciato ad operare nel 2006.

    3.7.   Conclusioni relative alla situazione dei produttori

    (36)

    L’inchiesta ha concluso che, contrariamente al caso di cui al considerando 3, l’industria comunitaria presenta un interesse in crescita per tale prodotto e ne sta intensificando la produzione e che la solidità finanziaria del settore è migliorata.

    (37)

    L’industria comunitaria è stata in grado di aumentare la propria quota di mercato quasi del 5 % durante il periodo considerato. Tale aumento si è tuttavia verificato in un periodo in cui il consumo è calato di più dell’1 %.

    (38)

    Nel periodo considerato il prezzo di vendita dell’industria comunitaria è aumentato del 6 %, ma dal 2005 si è registrato un leggero calo. In tale contesto, occorre considerare il fatto che, come spiegato nel considerando 32, questo aumento dei prezzi si è verificato in un’epoca in cui i costi sono saliti del 10 %.

    (39)

    Vi è stato inoltre un notevole incremento dell’occupazione a causa dell’apertura di due nuovi stabilimenti (13). Per quanto riguarda la redditività, la situazione ha subito un peggioramento negli ultimi anni, sebbene tra il 2006 e il PIR sia stato osservato un miglioramento. Per poter mantenere la propria posizione sul mercato, l’industria comunitaria è costretta a vendere in perdita.

    (40)

    Alla luce di quanto sopra si può concludere che, benché l’industria comunitaria abbia beneficiato in certa misura delle misure antidumping sulle importazioni dai paesi interessati, essa non si è ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping e si trova ancora in una situazione fragile e vulnerabile. Qualora le misure fossero abrogate, importazioni a livelli identici e/o più elevati dai paesi interessati aggraverebbero con ogni probabilità la situazione.

    4.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    4.1.   Capacità inutilizzate

    (41)

    La capacità inutilizzata nella RPC è pari a circa 3 milioni di tonnellate, ovvero 3,5 volte il totale del consumo comunitario. Questa capacità inutilizzata è aumentata del 37 % dal 2005, anno in cui sono state istituite le misure antidumping sulle importazioni dalla RPC. Per quanto riguarda la Corea, nel prossimo anno la capacità inutilizzata sarà pari a 114 000 tonnellate, ovvero al 14 % del consumo comunitario complessivo. Anche se parte di questa capacità inutilizzata corrisponde alla società cui si applica un dazio antidumping nullo, la maggior parte si riferisce a società soggette a dazi antidumping. Non sono disponibili dati relativi all’Arabia Saudita. Quanto alla Bielorussia, non è necessario effettuare un’analisi prospettica delle capacità inutilizzate poiché le misure sono venute a scadenza nell’ottobre 2007. In caso di abrogazione delle misure la capacità inutilizzata di tali paesi potrebbe venire orientata verso la Comunità.

    4.2.   Incentivi a ridirigere i volumi di vendita verso la Comunità

    (42)

    Alcuni dei principali mercati mondiali all’esportazione sono protetti da dazi antidumping sulle importazioni di FPF originarie della RPC e della Corea. Dazi sulle importazioni dalla RPC sono infatti in vigore in Turchia e negli Stati Uniti e in quest’ultimo paese raggiungono il 44,3 %. In Giappone, Turchia, Pakistan e Stati Uniti anche le esportazioni dalla Corea sono soggette a dazi antidumping, compresi fra lo 0 % e il 24,6 %. Se le misure in questione saranno abrogate, come indicato nel considerando 4, l’Unione europea diventerà uno dei principali mercati di una certa entità in cui le esportazioni dalla RPC e dalla Corea non saranno soggette a misure antidumping.

    (43)

    Alcuni utilizzatori hanno affermato che la RPC scoraggia le esportazioni di materie prime come le fibre di poliesteri in fiocco. Questa affermazione non è accettabile. Le statistiche disponibili mostrano che il flusso netto di FPF nella RPC (confronto tra la produzione e il consumo interno) è in continuo incremento e dovrebbe aumentare nei prossimi anni come indicato nella tabella che segue:

    Tabella 11

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    Flusso netto (confronto tra produzione e consumo industriale) in migliaia di tonnellate

    – 480

    – 200

    23

    258

    449

    541

    (44)

    Ciò indica chiaramente che le esportazioni di FPF dalla RPC sono in crescita e dovrebbero aumentare in futuro, malgrado sia stato affermato che la RPC scoraggerebbe le esportazioni di FPF. Tale affermazione è pertanto respinta.

    4.3.   Politiche di approvvigionamento

    (45)

    Un’associazione di utilizzatori ha dichiarato che i produttori di filati e di non tessuti fabbricati con FPF hanno spesso un chiaro interesse ad acquistare fibre originarie dell’UE al fine di produrre filati e non tessuti originari e di esportarli verso paesi con cui esistono accordi preferenziali. I dati forniti dagli utilizzatori nella presente inchiesta mostrano tuttavia che l’85-100 % del fatturato delle società del settore dei non tessuti per i prodotti contenenti FPF deriva dalle vendite effettuate nella Comunità. Le norme d’origine applicabili alle esportazioni verso i paesi con i quali esistono accordi preferenziali non dovrebbero quindi influire significativamente sugli utilizzatori di FPF quando prendono decisioni sull’origine dei prodotti all’atto del loro acquisto. In mancanza di elementi di prova a sostegno degli argomenti dell’associazione, questi ultimi sono respinti.

    4.4.   Conclusioni sull’andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    (46)

    Si conclude pertanto che, dati gli incentivi di cui sopra, in caso di abrogazione delle misure antidumping in vigore, quantitativi importanti verrebbero probabilmente esportati verso la Comunità.

    5.   Conclusioni in merito all’industria comunitaria

    (47)

    L’industria comunitaria ha realizzato un considerevole sforzo in termini di investimenti e tale sforzo è stato all’origine di una notevole espansione. La situazione dell’industria comunitaria è cambiata profondamente negli ultimi anni, come dimostrano in particolare la comparsa di una nuova industria in Polonia e in Romania e l’espansione prevista in Bulgaria.

    (48)

    Malgrado questi nuovi sforzi a livello di espansione e investimenti, va osservato tuttavia, come già indicato sopra, che la redditività dell’industria comunitaria resta precaria. Se le misure antidumping saranno abolite, quantità considerevoli di importazioni saranno con ogni probabilità oggetto di dumping.

    (49)

    L’importazione di grandi quantità di prodotti a prezzi di dumping eserciterebbe un’ulteriore pressione in termini di prezzi sull’industria comunitaria, ridurrebbe i margini di profitto e la redditività e aggraverebbe le perdite. Ciò potrebbe comportare la probabile cancellazione di ulteriori investimenti, un calo dell’innovazione, l’erosione della competitività dell’industria integrata, tagli e chiusure.

    (50)

    Per i motivi di cui sopra, se l’industria comunitaria fosse esposta a considerevoli volumi di importazioni dalla RPC, dalla Corea e dall’Arabia Saudita a prezzi di dumping in mancanza di misure, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe ulteriormente. Si conclude pertanto che l’abrogazione delle misure sarebbe contraria all’interesse dell’industria comunitaria.

    E.   UTILIZZATORI COMUNITARI

    (51)

    Il mercato dei prodotti contenenti fibre di poliesteri in fiocco si divide in a) il settore dei filati (la produzione di filamenti per la produzione di tessuti, eventualmente previa mescolatura con altre fibre, quali la lana e il cotone), b) il settore delle fibre non destinate alla tessitura (la produzione di fogli e reti che non devono essere trasformate in filati, senza uso di carta) e c) il settore del riempimento (l’imbottitura di alcuni prodotti tessili, per esempio cuscini o sedili per automobili).

    1.   Livello di cooperazione degli utilizzatori comunitari

    (52)

    Sedici utilizzatori industriali hanno formulato osservazioni in relazione alla presente inchiesta. Essi rappresentano il 17 % del consumo comunitario totale di FPF e il 13 % circa delle importazioni dai paesi interessati. Tuttavia, solo dieci utilizzatori (14), pari al 12 % circa del consumo comunitario totale di FPF, hanno collaborato pienamente: essi appartengono tutti ai settori dei non tessuti e dell’imbottitura. Per quanto riguarda gli utilizzatori che non hanno prestato una collaborazione piena, solo uno opera nel settore dei filati.

    (53)

    Inoltre, la Gesamtverband Textil + Mode (la federazione tedesca delle industrie tessili, che rappresenta tanto il settore dei filati quanto quello delle fibre non destinate alla tessitura), due associazioni appartenenti a tale federazione [Industrieverband Garne-Gewebe-Technische Textilien e.V. (IVGT) e Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V.] e un’associazione europea che rappresenta le società del settore dei non tessuti (EDANA) hanno presentato le loro osservazioni, chiedendo alla Commissione di abrogare le misure in vigore. Tutti gli utilizzatori di cui sopra sono membri di una o più di queste associazioni. Tali associazioni rappresentano circa il 30 % del consumo comunitario totale di FPF.

    (54)

    Il livello di collaborazione dei singoli utilizzatori al presente procedimento è più elevato che nell’inchiesta precedente. Va osservato inoltre che nell’inchiesta precedente solo gli utilizzatori favorevoli alla non istituzione di dazi (il 10 % circa del consumo totale) hanno reso note le loro osservazioni, mentre al presente procedimento hanno partecipato anche utilizzatori favorevoli al mantenimento delle misure.

    2.   Argomenti avanzati dagli utilizzatori

    2.1.   Utilizzatori favorevoli all’abrogazione

    (55)

    Alcuni utilizzatori che rappresentano l’11 % circa del consumo totale di FPF e il 10 % delle importazioni dai paesi interessati hanno avanzato una serie di argomenti contro il mantenimento dei dazi. Tutti questi utilizzatori appartengono a una o più delle associazioni di utilizzatori citate sopra, che a loro volta sono a favore dell’abrogazione delle misure. Gli argomenti avanzati dagli utilizzatori e dalle associazioni favorevoli all’abrogazione sono esaminati nel seguito.

    (56)

    In primo luogo, essi affermano di trovarsi in una situazione difficile a causa della crescente concorrenza che subiscono i loro prodotti finiti dai paesi che sono passati dall’esportazione di FPF a quella di prodotti non tessuti (ad esempio la RPC). A loro avviso, se le misure esistenti venissero abrogate, essi potrebbero acquistare fibre a prezzi inferiori ed essere quindi maggiormente competitivi nei confronti dei prodotti finiti provenienti dall’Asia. Il calo del prezzo di mercato delle FPF comporterà un potenziale aumento della loro redditività. Occorre tenere presente che i loro clienti sono principalmente catene di discount, per le quali è fondamentale poter vendere a prezzi stracciati, e che il margine applicato ai prodotti finiti è molto basso.

    (57)

    In risposta a tali argomenti, va sottolineato che le informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta mostrano che la loro redditività non è cambiata malgrado l’istituzione nel 2005 di dazi antidumping sulle importazioni di FPF originarie della RPC e l’aumento delle importazioni di prodotti finiti da tale paese. Questo si spiega con il fatto che anche l’incidenza delle FPF sui costi totali dei prodotti contenenti FPF si è mantenuta stabile, come si evince dalla seguente tabella:

    Tabella 12

     

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Redditività

    3,48 %

    4,07 %

    3,88 %

    3,79 %

    Costi totali delle FPF in percentuale dei costi totali

    22,3 %

    24 %

    24 %

    24 %

    (58)

    La situazione è quindi diversa dall’inchiesta precedente in cui l’istituzione di nuovi dazi antidumping, pari in certi casi quasi al 30 %, avrebbe avuto senza dubbio un impatto negativo assai più pronunciato sulla struttura dei costi degli utilizzatori di FPF e sulla possibilità di questi ultimi di presentare offerte vantaggiose ai loro clienti.

    (59)

    Nel periodo considerato, inoltre, il fatturato realizzato da questi utilizzatori nella Comunità grazie ai prodotti contenenti FPF è cresciuto di più del 10 %, come indicato nella seguente tabella 13:

    Tabella 13

     

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Fatturato in migliaia di EUR

    427 694

    452 329

    456 445

    472 750

    Indice: (2004 = 100)

    100

    106

    107

    111

    (60)

    Tali dati indicano che l’aumento delle importazioni di prodotti finiti dalla RPC a partire dal 2005 non ha impedito agli utilizzatori comunitari di FPF di espandersi e di vendere i loro prodotti a dettaglianti, mantenendo il loro margine di profitto. Per quanto riguarda la possibile incidenza sui prezzi finali pagati dai consumatori, non è stato avanzato alcun argomento, mentre nell’inchiesta precedente si era concluso che l’istituzione di nuovi dazi, in alcuni casi pari al 30 %, avrebbe potuto ripercuotersi sui consumatori.

    (61)

    Gli utilizzatori a favore dell’abrogazione hanno inoltre affermato che nella Comunità, malgrado il calo del dollaro, i prezzi delle fibre di poliesteri in fiocco sono in aumento. Tale affermazione non concorda con i dati ottenuti dalla Commissione nel corso dell’inchiesta. Benché il prezzo delle FPF abbia subito un’impennata nel 2005, successivamente esso si è mantenuto stabile, come si evince dalla tabella 7 per le FPF prodotte e vendute nella Comunità e dalla tabella 14 per le FPF importate (15):

    Tabella 14

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    1o trimestre 2008

    Prezzi in migliaia di EUR/t

    1,02

    1,15

    1,13

    1,15

    1,15

    Indice (2004 = 100)

    100

    113

    111

    113

    113

    (62)

    Alla luce di quanto precede, non sembra che le misure in vigore abbiano avuto ripercussioni di rilievo sui costi e sulla redditività degli utilizzatori.

    (63)

    In secondo luogo, gli utilizzatori contrari all’istituzione di misure affermano che nella Comunità esiste uno scarto importante a livello di occupazione fra il settore che produce FPF (circa 3 000 persone) e l’industria a valle (70 000 persone, secondo le loro affermazioni).

    (64)

    Per quanto riguarda tali affermazioni, benché la cifra di 70 000 addetti appaia esagerata, non si può negare che l’industria utilizzatrice presenti una maggiore intensità di manodopera rispetto all’industria produttrice. A causa del grado limitato di piena collaborazione da parte degli utilizzatori (le cifre relative all’occupazione sono state fornite solo da utilizzatori che rappresentano il 12 % del consumo comunitario totale di FPF), la Commissione non è stata in grado di ottenere informazioni precise in merito all’occupazione. La tabella 15 mostra tuttavia che gli utilizzatori che hanno collaborato pienamente all’inchiesta occupano 5 009 persone. Ciò indicherebbe che almeno 40 000-45 000 persone parteciperebbero alla fabbricazione di prodotti contenenti FPF. La tabella che segue contiene inoltre indicazioni sull’andamento dell’occupazione presso gli utilizzatori che hanno collaborato:

    Tabella 15

     

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Occupazione

    3 898

    4 471

    4 854

    5 009

    Indice (2004 = 100)

    100

    115

    125

    129

    (65)

    Malgrado il numero limitato di società che hanno collaborato, si può tuttavia concludere che i dazi antidumping in vigore non hanno impedito un notevole incremento dell’occupazione nel periodo considerato. Le affermazioni degli utilizzatori sono pertanto respinte. La situazione era ovviamente diversa nell’inchiesta precedente, in cui l’istituzione di dazi antidumping aggiuntivi fino ad un livello del 30 % avrebbe potuto comportare perdite di posti di lavoro nel settore degli utilizzatori.

    (66)

    In terzo luogo, gli utilizzatori di cui alla presente sezione sottolineano la crescente domanda, nei settori delle fibre non destinate alla tessitura e del riempimento, di due tipi speciali di FPF, HCS e LMP (come indicato nel considerando 20), la cui produzione nella Comunità resta limitata rispetto alle ampie capacità di produzione di RPC e Corea.

    (67)

    A questo proposito, secondo le stime più attendibili della Commissione alla luce delle informazioni fornite dalle parti interessate, nel PIR il consumo complessivo di LMP nella Comunità è stato pari a 85 000-90 000 tonnellate, mentre quello di HCS è stato pari a 65 000-70 000 tonnellate. Attualmente l’industria comunitaria fornisce 2 155 tonnellate di LMP e 21 543 tonnellate di HCS. La domanda di questi tipi di FPF è in continua crescita e, secondo un’associazione di utilizzatori, nei prossimi anni si avrà un incremento annuo del 6 % per entrambi i tipi.

    (68)

    I produttori comunitari di FPF sostengono che la fabbricazione di questi «prodotti specializzati» nella Comunità è limitata in quanto il livello attuale dei prezzi di dumping non consente loro di aumentare la produzione. Secondo i dati raccolti nella presente inchiesta, nel periodo considerato la capacità di produzione di HCS e LMP nell’industria comunitaria ha subito il seguente andamento:

    Tabella 16

     

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Capacità dell’industria comunitaria — HCS

    67 050

    46 550

    61 550

    61 550

    Indice (2004 = 100)

    100

    69

    92

    92

    Capacità dell’industria comunitaria — LMP

    32 050

    32 050

    32 050

    32 050

    Indice (2004 = 100)

    100

    100

    100

    100

    (69)

    Questa tabella mostra che l’industria comunitaria sarebbe in grado di coprire l’88-95 % della domanda complessiva di HCS e circa il 37 % di quella di LMP qualora i prezzi raggiungessero un certo livello. Inoltre, anche se l’industria comunitaria fabbrica quantità limitate di questi «prodotti specializzati», gli utilizzatori sono in grado di acquistarli dalla Corea e dalla RPC con dazi antidumping limitati (solo il 5,7 % per la Huvis in Corea e il 4,9 % per la Far Eastern nella RPC). Quanto alla possibilità di acquistare da Taiwan, è stato affermato che la produzione di FPF in tale paese è in calo, il che comporterà aumenti dei prezzi o scarsità di offerta: se si dovesse fare ricorso a importazioni dalla RPC e dalla Corea al posto di quelle da Taiwan, i dazi su tali «prodotti specializzati» importati da questi due paesi avrebbero una notevole incidenza sui costi a causa del modesto margine di profitto degli utilizzatori comunitari. Tali argomenti sono inaccettabili. Da un lato, anche se la produzione di FPF a Taiwan è in calo, si prevede un aumento della capacità inutilizzata (la capacità inutilizzata prevista per il 2008 è dell’ordine di 122 000 tonnellate, mentre quella per il 2009 di 150 000 tonnellate). Per concludere, nulla prova con sicurezza che si avrebbe una carenza strutturale di tali «prodotti specializzati».

    (70)

    Quanto ai prezzi di questi «prodotti specializzati», non esistono statistiche ufficiali, ma secondo i dati forniti dalle società che hanno collaborato, tra il 2004 e il PIR il prezzo delle HCS (dazi antidumping compresi) è aumentato solo del 2 %, come si vede nella seguente tabella. Nel 2006 si è registrato addirittura un notevole calo dei prezzi. L’aumento osservato tra il 2006 e il PIR era dovuto probabilmente all’istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni da Taiwan nel primo semestre del 2007. Per quanto riguarda le LMP, il loro prezzo ha registrato un incremento del 18 % nel periodo considerato.

    Tabella 17

     

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Prezzi HCS in migliaia di EUR/t

    1,21

    1,26

    1,05

    1,24

    Indice (2004 = 100)

    100

    104

    87

    102

    Prezzi LMP in migliaia di EUR/t

    1,31

    1,44

    1,43

    1,54

    Indice (2004 = 100)

    100

    110

    109

    118

    (71)

    Questi dati vanno analizzati alla luce dell’incidenza di tali «prodotti specializzati» sui costi totali dei prodotti contenenti FPF. Sulla base dei dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato, l’impatto delle fibre HCS sui costi totali dei prodotti contenenti FPF rappresenterebbe solo l’1,98 %, mentre quello delle fibre LMP il 4,38 %. Se si considera che la redditività media è pari al 4 % circa, l’incidenza di questi «prodotti specializzati» sui costi totali non è significativa, malgrado il notevole incremento del prezzo delle LMP. L’argomentazione viene pertanto respinta.

    (72)

    La situazione era diversa nell’inchiesta precedente, in cui l’istituzione di dazi antidumping pari quasi al 30 % sulle importazioni di LMP e di HCS originarie di Taiwan e l’aumento di prezzi che avrebbe comportato per gli stessi prodotti avrebbero avuto una maggiore incidenza sui costi totali.

    2.2.   Utilizzatori contrari all’abrogazione

    (73)

    Alcuni utilizzatori che rappresentano il 6 % del consumo comunitario totale e il 3 % delle importazioni dai paesi interessati hanno sottolineato che l’abrogazione delle misure comprometterebbe la redditività dell’industria a valle poiché il fallimento del settore delle FPF nell’UE comporterebbe un innalzamento dei prezzi di queste fibre nel giro di due anni e quindi un probabile aumento delle importazioni di prodotti contenenti FPF.

    (74)

    Alla luce delle argomentazioni esposte al punto D.4 (andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure), non si può effettivamente escludere tale situazione, che comporterebbe inoltre rischi per il mantenimento di un’efficace concorrenza.

    3.   Conclusioni

    (75)

    Tenendo conto di tutti i fattori di cui sopra, si conclude che, benché la maggior parte degli utilizzatori che hanno partecipato all’inchiesta ritenga che il mantenimento dei dazi sia contrario al loro interesse, l’inchiesta mostra che la proroga delle misure non avrebbe effetti negativi di rilievo sulla loro situazione economica e finanziaria. Inoltre, diversamente dalla situazione nell’inchiesta precedente, gli utilizzatori hanno opinioni diverse sull’incidenza che un’eventuale abrogazione delle misure esistenti potrebbe avere sulle loro attività. Sebbene, come descritto sopra, la maggior parte abbia chiesto alla Commissione di abrogare i dazi antidumping, fra gli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta un numero significativo è contrario all’abolizione dei dazi.

    F.   IMPORTATORI ED OPERATORI COMMERCIALI

    (76)

    Sei importatori/operatori commerciali hanno presentato osservazioni in relazione alla presente inchiesta entro i termini indicati nell’avviso di apertura, ma solo tre di loro (Saehan Europe, GSI Global Service International e Marubeni) hanno offerto piena collaborazione e hanno risposto a tutte le domande formulate dalla Commissione. Si tratta in ogni caso di società redditizie e il numero di dipendenti che partecipano all’importazione/commercio di FPF è trascurabile.

    (77)

    Non sembra che il mantenimento dei dazi possa avere effetti negativi di rilievo sulle loro attività. La maggior parte ritiene che sia nel loro interesse abolire le misure sulle importazioni dalla Corea, ma non su quelle dalla RPC, in quanto ciò comporterebbe un afflusso enorme di prodotti oltre a un calo dei prezzi e a una diminuzione dei loro margini di profitto. D’altro canto sono dell’avviso che, poiché le capacità inutilizzate della Corea sono più limitate di quelle cinesi, l’impatto sui prezzi delle importazioni dalla Corea non si ripercuoterebbe negativamente sulle loro attività.

    (78)

    In base a quanto precede si conclude che, in linea generale, le attività degli importatori e degli operatori commerciali non subiranno effetti significativi, indipendentemente dal mantenimento o meno delle misure.

    G.   ALTRE CONSIDERAZIONI

    (79)

    Secondo i produttori comunitari che hanno dichiarato di produrre il 56 % di FPF a partire da materiali riciclati, le importazioni di FPF oggetto di dumping hanno avuto un’incidenza negativa sulla redditività delle società di riciclaggio. Essi hanno affermato inoltre che 425 000 persone sarebbero impiegate nella raccolta di polietilene tereftalato destinato a rifornire le società di riciclaggio. A tale proposto va osservato che le imprese che si occupano del riciclaggio delle bottiglie in PET non sono state interessate a partecipare alla presente inchiesta malgrado fossero state invitate nell’avviso di apertura e avessero ricevuto questionari dalla Commissione, questionari cui non hanno risposto. Vi è d’altro canto una domanda significativa e crescente di bottiglie in PET riciclate in Asia e la mancata istituzione di misure antidumping non impedirà all’industria del riciclaggio delle bottiglie in PET di vendere i suoi prodotti sul mercato mondiale. Di conseguenza, tali affermazioni sono state respinte.

    (80)

    Alcuni produttori comunitari hanno inoltre affermato che la fabbricazione di fibre di poliesteri in fiocco a partire da materiali riciclati comporta un minor consumo di energia rispetto al processo chimico e che il trasporto di FPF importate dall’Asia produce emissioni di carbonio. Se la produzione comunitaria venisse sostituita da importazioni in dumping, provenienti in particolare dalla RPC e dalla Corea, ciò comporterebbe quindi un aumento delle emissioni di carbonio e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici. Si ricorda comunque che nei procedimenti antidumping l’analisi dell’interesse della Comunità si concentra sulle conseguenze economiche delle misure sugli operatori interessati e non riguarda direttamente gli aspetti ambientali.

    (81)

    Per quanto riguarda l’Arabia Saudita (o la Bielorussia), non sono stati avanzati argomenti che permettano di concludere che il mantenimento delle misure non sarebbe nell’interesse della Comunità.

    H.   CONCLUSIONI

    (82)

    Alla luce di quanto precede è possibile concludere che i produttori comunitari di FPF, compresa l’industria comunitaria, beneficiano delle misure in vigore, ma si trovano ancora in una situazione vulnerabile. Nel periodo considerato hanno potuto aumentare la quota di mercato, la produzione, la capacità, il fatturato nonché il livello di occupazione. Essi hanno inoltre realizzato sforzi considerevoli in termini di investimenti e hanno aperto nuovi stabilimenti in Polonia, Romania e Bulgaria. Va aggiunto che la Tergal, importante fornitore del settore dei filati, ha superato le proprie difficoltà finanziarie e, secondo le informazioni fornite dalla società stessa, dal luglio 2007 non è più oggetto di una procedura di salvaguardia (procédure de sauvegarde). La loro situazione finanziaria continua tuttavia ad essere precaria ed essi non sarebbero in grado di far fronte a un improvviso afflusso di importazioni in dumping. Il mantenimento dei dazi continuerà ad offrire vantaggi sostanziali all’industria comunitaria e contribuirà con ogni probabilità a ripristinare la sua solidità finanziaria. Questa situazione è nettamente diversa da quella emersa nel corso dell’inchiesta precedente in cui si era concluso che l’offerta di FPF poteva risultare problematica nel mercato comunitario a causa della conversione industriale di una società (La Seda) destinata ad incrementare la fabbricazione di altri prodotti, del fallimento di un altro produttore (Pennine Fibers) e delle precedenti difficoltà finanziarie della Tergal.

    (83)

    Per quanto riguarda gli utilizzatori e gli importatori, i dazi antidumping in vigore sulle importazioni dai paesi interessati non ne hanno compromesso la solidità finanziaria, né la capacità di espansione. Se le misure verranno abrogate, i vantaggi per gli utilizzatori e gli importatori saranno probabilmente limitati dal momento che i dazi antidumping non hanno avuto effetti significativi sulla loro situazione economica. A differenza di tale conclusione, l’analisi svolta nell’inchiesta precedente aveva mostrato che l’istituzione di nuovi dazi antidumping, in alcuni casi pari al 30 %, avrebbe avuto un’incidenza sui prezzi delle FPF, soprattutto a livello di HCS e di LMP, con conseguenti difficoltà finanziarie per numerosi utilizzatori.

    (84)

    Si conclude pertanto che i possibili modesti vantaggi per gli utilizzatori e gli importatori di FPF nella Comunità in caso di abrogazione dei dazi risulterebbero chiaramente sproporzionati rispetto ai gravi effetti negativi che subirebbe l’industria comunitaria.

    (85)

    Si può quindi concludere che non sarebbe giustificato abrogare per motivi legati all’interesse della Comunità le misure esistenti sulle importazioni dai paesi interessati.

    I.   APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

    (86)

    Numerose parti interessate hanno sostenuto che non è possibile istituire misure antidumping su base discriminatoria conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base che dispone: «Il dazio antidumping viene istituito per l’importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, …». È stato inoltre indicato che questo principio di non discriminazione è anche uno dei principi fondamentali della normativa dell’OMC.

    (87)

    Secondo le parti interessate che chiedono l’applicazione del principio di non discriminazione, il regolamento (CE) n. 2005/2006 aveva accertato che le importazioni di FPF da Taiwan e dalla Malaysia erano oggetto di dumping ed arrecavano pregiudizio. È stato affermato che se queste due fonti di importazioni di FPF non erano state sottoposte a dazi antidumping non era perché la Commissione avrebbe successivamente accertato l’inesistenza del dumping e del pregiudizio per le importazioni di FPF dalla Malaysia e da Taiwan. Si è sostenuto inoltre che la decisione della Commissione di abrogare le misure antidumping sulle importazioni di FPF dalla Malaysia e da Taiwan a partire dal 22 giugno 2007, benché fosse stato accertato che tali importazioni erano oggetto di dumping e causavano pregiudizio, ha per effetto di invalidare il mantenimento dei dazi antidumping sulle importazioni di FPF provenienti da altri paesi.

    (88)

    In primo luogo, si osserva che nel caso della Malaysia e di Taiwan la denuncia è stata ritirata e che il Consiglio non ha raggiunto conclusioni definitive in merito all’adeguatezza dell’istituzione di dazi antidumping. Non esiste quindi discriminazione.

    (89)

    In secondo luogo, i criteri giuridici relativi all’interesse della Comunità a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, (applicabile al caso della Malaysia e di Taiwan) e dell’articolo 21 (applicabile nella fattispecie) del regolamento di base sono diversi. Nel primo caso si tratta di sapere se la ponderazione degli interessi in gioco sia tale che la Commissione debba portare avanti il procedimento d’ufficio, anche in mancanza di una denuncia circostanziata. Nel secondo caso si tratta di sapere se la ponderazione di interessi sia tale che occorra abrogare le misure. Il diverso carattere dei criteri applicabili fa quindi sì che non si possa parlare di discriminazione.

    (90)

    In terzo luogo, anche nell’ipotesi di una decisione definitiva del Consiglio relativa alla non istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di FPF originarie della Malaysia e di Taiwan, non si avrebbe discriminazione dal momento che il principio di non discriminazione si applica solo qualora inchieste diverse relative allo stesso prodotto raggiungano conclusioni analoghe. In altri termini, il rispetto del principio di non discriminazione, quale definito all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo antidumping del WTO, impone che situazioni analoghe non vengano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non vengano trattate allo stesso modo. Come spiegato sopra, i fatti e le conclusioni relativi alla presente inchiesta sono completamente diversi da quelli relativi alla Malaysia e a Taiwan: le due situazioni non sono pertanto paragonabili.

    (91)

    Alla luce di quanto esposto sopra, gli argomenti avanzati in merito all’applicazione del principio di non discriminazione sono respinti.

    J.   DISPOSIZIONI FINALI

    (92)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende raccomandare la proroga delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.

    (93)

    In base ai fatti e alle considerazioni di cui sopra si conclude che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è opportuno chiudere il riesame intermedio e mantenere i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di FPF prodotte ed esportate nella Comunità europea dai paesi interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo unico

    Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Bielorussia, della Repubblica di Corea, dell’Arabia Saudita e della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma al codice NC 5503 20 00, è chiuso senza modifiche delle misure antidumping in vigore.

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 settembre 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. KOUCHNER


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.

    (3)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17.

    (4)  Causa T-221/05.

    (5)  GU L 274 dell’11.10.2002, pag. 1.

    (6)  GU L 160 del 21.6.2007, pag. 30.

    (7)  GU C 202 del 30.8.2007, pag. 4.

    (8)  Regolamento (CE) n. 2005/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malesia e di Taiwan (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 65).

    (9)  Cfr. nota 8.

    (10)  CIRFS (The International Rayon and Synthetic Fibres Committee — Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche, organo rappresentativo dell’industria europea delle fibre sintetiche) e IVC (Industrievereinigung Chemiefaser e.V. — Associazione delle industrie tedesche e austriache delle fibre artificiali).

    (11)  Cfr. nota 8.

    (12)  Per evitare qualsiasi distorsione potenziale dei dati, non si è tenuto conto della redditività delle società con attività in fase di avviamento durante il periodo dell’inchiesta o parte di quest’ultimo.

    (13)  Nel 2005 un produttore comunitario è fallito nel Regno Unito, ma i nuovi stabilimenti avviati in Polonia e Romania hanno compensato la perdita di produzione e di occupazione conseguente a tale fallimento.

    (14)  Libeltex, ORV, PGI Nonwovens, Ziegler, Tharreau, Sandler, Frankenstolz, Lück, TWE Vliesstoffwerke e IMP Comfort.

    (15)  Fonte: Eurostat. Un’associazione di produttori ha inoltre dichiarato che nel giugno 2008 si è registrato un notevole incremento dei prezzi rispetto al giugno 2007. Tale netto incremento corrisponde ai prezzi in dollari, ma i prezzi espressi in euro sono rimasti stabili.


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