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Document 32008R0685

    Regolamento (CE) n. 685/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008 , che abroga i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia

    GU L 192 del 19.7.2008, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/685/oj

    19.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 192/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 685/2008 DEL CONSIGLIO

    del 17 luglio 2008

    che abroga i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure in vigore

    (1)

    Al termine di un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale»), il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 85/2006 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia. Il dazio antidumping definitivo è stato imposto sotto forma di un prezzo minimo all’importazione.

    2.   Domanda di riesame e apertura della procedura

    (2)

    Il 20 febbraio 2007 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale dai seguenti Stati membri: Italia, Lituania, Polonia, Portogallo e Spagna («i richiedenti») a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (3)

    I richiedenti hanno fornito elementi di prova prima facie da cui risulta che le circostanze che hanno portato all’adozione delle misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo. I richiedenti hanno affermato, fornendo elementi di prova prima facie a sostegno delle proprie affermazioni, che se si effettuasse un confronto fra il valore normale costruito e i prezzi all’esportazione ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore. Pertanto, per controbilanciare il dumping non è più necessario un proseguimento dell’imposizione delle misure ai livelli attuali. Le prove sono state considerate sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura.

    (4)

    Di conseguenza, dopo aver consultato il comitato consultivo, il 21 aprile 2007 la Commissione ha aperto, mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), un riesame intermedio parziale delle misure antidumping vigenti sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («l’avviso di apertura»).

    (5)

    Tale riesame verteva unicamente sul dumping al fine di valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti.

    3.   Parti interessate alla procedura

    (6)

    La Commissione ha ufficialmente informato tutti i produttori esportatori noti stabiliti in Norvegia, gli importatori e le associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti del Regno di Norvegia, in merito all’apertura della procedura. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    4.   Campionamento

    (7)

    La sezione 5, lettera a), dell’avviso di apertura indicava che la Commissione poteva decidere di ricorrere alla tecnica del campionamento, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. In risposta alla domanda ai sensi della lettera a), punto i), della stessa sezione, 267 società hanno fornito le informazioni richieste entro il termine stabilito. Tra di esse, 169 erano produttori esportatori di salmone d’allevamento. Le esportazioni erano effettuate sia direttamente, sia indirettamente attraverso commercianti collegati o indipendenti.

    (8)

    Considerando il grande numero di società interessate, si è deciso di ricorrere alle disposizioni relative alla tecnica del campionamento. A tal fine, è stato costituito un campione di produttori che rappresentavano i maggiori volumi di esportazioni verso l’UE (produttori esportatori), in accordo con l’industria norvegese. I rappresentanti dell’industria norvegese hanno proposto di inserire nel campione: i) un produttore che non esporta autonomamente ma solo attraverso commercianti non collegati stabiliti in Norvegia; e ii) due esportatori che non producono essi stessi il prodotto in esame. La proposta non ha potuto essere accettata: per quanto riguarda il produttore, le garanzie che le vendite all’esportazione verso la Comunità attraverso commercianti indipendenti potessero essere effettivamente identificate non erano sufficienti. Per quanto riguarda gli esportatori non produttori, è stato impossibile stabilire un valore normale e quindi determinare un dazio per tali società.

    (9)

    A norma dell’articolo 17 del regolamento di base, il campione selezionato era basato sul maggior numero di esportazioni rappresentativo sul quale l’inchiesta poteva ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile. I produttori esportatori inseriti nel campione definitivo rappresentavano quasi il 60 % del volume dichiarato del prodotto in esame esportato verso la Comunità.

    (10)

    Per quanto riguarda gli esportatori, affinché la Commissione fosse in grado di decidere se era necessario un campionamento, gli importatori nella Comunità erano tenuti, in virtù della sezione 5, lettera a), punto ii), dell’avviso di apertura, ad inviare le informazioni indicate in tale sezione. Solo quattro importatori nella Comunità hanno risposto al modulo di campionamento. Tenuto conto del piccolo numero di importatori disposti a cooperare, non è stato necessario in questo caso alcun campionamento.

    (11)

    La Commissione ha inoltre ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. A tal fine, ha invitato tutte le parti notoriamente interessate e le parti che si sono fatte conoscere entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura a cooperare alla presente procedura e a riempire i questionari relativi. A tal fine, 267 produttori ed esportatori stabiliti in Norvegia, i rappresentanti dei produttori di salmone stabiliti nella Comunità e dei governi d’Irlanda e di Scozia hanno cooperato con la Commissione e hanno reso noti i loro punti di vista. Inoltre, quattro importatori e i sei produttori esportatori norvegesi inseriti nel campione hanno inviato risposte complete entro i termini.

    (12)

    La Commissione ha proceduto a una verifica in loco presso le seguenti imprese.

    a)

    Importatori/trasformatori/utilizzatori:

    Laschinger GmbH, Bischofmais, Germania,

    Gottfried Friedrichs KG (GmbH & Co.), Amburgo, Germania,

    Rodé Vis B.V., Urk, Paesi Bassi,

    Hätälä Oy, Oulu, Finlandia.

    b)

    Produttori esportatori stabiliti in Norvegia (livello del gruppo):

    Marine Harvest AS, Bergen, Norvegia,

    Hallvard Leroy AS, Bergen, Norvegia.

    (13)

    I due principali produttori esportatori norvegesi, vale a dire Marine Harvest AS e Hallvard Leroy AS rappresentavano più del 44 % della produzione totale dichiarata dai produttori norvegesi che hanno cooperato e il 45 % delle esportazioni norvegesi verso la Comunità.

    (14)

    Le informazioni comunicate dalle altre quattro società inserite nel campione sono state oggetto di un’analisi approfondita e si è constatato che i loro costi di produzione e i loro prezzi all’esportazione erano simili a quelli delle imprese visitate.

    (15)

    Tutte le parti interessate che hanno fatto richiesta e hanno dimostrato che esistevano motivi particolari per essere ascoltate, sono state ascoltate.

    5.   Periodo d’inchiesta

    (16)

    L’inchiesta relativa al dumping ha coperto il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (17)

    Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, vale a dire il salmone d’allevamento (non allo stato libero) anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato originario della Norvegia («il prodotto in esame»). La definizione esclude altri prodotti simili della piscicoltura, quali le trote grosse salmonate, la biomassa (salmone vivo) nonché il salmone allo stato libero e i prodotti ulteriormente preparati come il salmone affumicato.

    (18)

    Il prodotto è attualmente classificabile nei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 19 13 e ex 0304 29 13 i quali corrispondono a diverse presentazioni del prodotto stesso (pesci freschi o refrigerati, filetti freschi o refrigerati, pesci congelati e filetti congelati).

    2.   Prodotto simile

    (19)

    Come stabilito nel corso dell’inchiesta iniziale e come confermato dalla presente inchiesta, il prodotto in esame e quello prodotto e venduto sul mercato interno della Norvegia presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e hanno la stessa utilizzazione. Essi sono stati quindi considerati come prodotti simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Considerando che il presente riesame riguarda unicamente il dumping, nessuna conclusione è stata raggiunta per quanto riguarda il salmone prodotto e venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario.

    C.   DUMPING

    1.   Contesto generale

    (20)

    I produttori norvegesi di salmone d’allevamento vendevano il prodotto in esame nella Comunità sia direttamente, sia attraverso commercianti collegati o indipendenti. Solo le vendite identificabili destinate al mercato comunitario effettuate direttamente o attraverso società collegate stabilite in Norvegia sono state utilizzate per calcolare un prezzo all’esportazione a livello del produttore.

    2.   Valore normale

    (21)

    Per stabilire il valore normale, la Commissione ha determinato innanzitutto, per ciascun produttore esportatore inserito nel campione, se il volume totale delle sue vendite interne di salmone d’allevamento era rappresentativo rispetto al volume totale delle vendite all’esportazione verso la Comunità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne sono state ritenute rappresentative quando il volume totale delle vendite effettuate dal produttore esportatore sul suo mercato interno rappresentavano almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione verso la Comunità.

    (22)

    Per determinare se le vendite interne erano rappresentative, le vendite a commercianti indipendenti stabiliti in Norvegia e in possesso di una licenza d’esportazione nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame non sono state prese in considerazione poiché non è stato possibile determinare con certezza la destinazione finale di tali vendite. In effetti, l’inchiesta ha stabilito che queste vendite erano per la maggior parte destinate all’esportazione verso i mercati di paesi terzi e non al consumo interno.

    (23)

    La Commissione ha quindi identificato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dalle società che totalizzavano vendite interne globalmente rappresentative che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti all’esportazione verso la Comunità.

    (24)

    Le vendite interne di un particolare tipo di prodotto sono state considerate come sufficientemente rappresentative quando il volume di questo tipo di prodotto venduto sul mercato interno a clienti indipendenti nel corso del periodo d’inchiesta rappresentava il 5 % o più del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto all’esportazione verso la Comunità.

    (25)

    Si è inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo del prodotto in esame, effettuate in quantità rappresentative, potevano essere considerate come effettuate nel corso di operazioni commerciali normali, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, determinando la quota di vendite generatrici di utili del tipo di prodotto in questione ai clienti indipendenti. A tal fine, la Commissione ha determinato, per ciascun tipo di prodotto esportato, la quota di vendite interne generatrici di utili a clienti indipendenti sul mercato interno nel corso del periodo d’inchiesta, nel modo seguente.

    (26)

    Quando il volume delle vendite di un tipo di prodotto dato, venduto a un prezzo netto uguale o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto in questione e il prezzo medio ponderato praticato per questo tipo di prodotto era uguale o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi interni reali. Questo prezzo è stato espresso come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite interne effettuate per il tipo in questione durante il PIR, abbiano o no tali vendite generato utili.

    (27)

    Quando il volume delle vendite generatrici di utili di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite del tipo di prodotto in questione o il prezzo medio ponderato praticato per questo tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo interno reale espresso come media ponderata dei prezzi delle sole vendite generatrici di utili, se tali vendite rappresentavano il 10 % o più del volume totale delle vendite del tipo in questione.

    (28)

    Nei casi in cui il volume delle vendite generatrici di utili di un tipo dato rappresentava meno del 10 % del volume totale delle vendite del tipo in questione, si è considerato che questo tipo era venduto in quantità insufficienti affinché il prezzo praticato sul mercato interno potesse costituire una base adeguata ai fini della determinazione del valore normale.

    (29)

    Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi interni di un tipo di prodotto dato venduto da un produttore esportatore per stabilire il valore normale, è stato necessario applicare un altro metodo.

    (30)

    Si è esaminato in primo luogo se il valore normale poteva essere stabilito sulla base dei prezzi interni praticati da altri produttori stabiliti in Norvegia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. In mancanza di dati affidabili relativi ai prezzi interni praticati da altri produttori, si è fatto ricorso al metodo del valore normale costruito, conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo.

    (31)

    Di conseguenza, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato, in questo caso, un valore normale costruito secondo le seguenti modalità. Il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di fabbricazione di ciascun produttore esportatore per i tipi esportati, eventualmente adeguati, un importo ragionevole a titolo delle spese di vendita, spese amministrative e altre spese generali, nonché un ragionevole margine di utile.

    (32)

    In tutti i casi, le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali nonché il margine di utile sono stati stabiliti secondo i metodi indicati all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali sostenute e gli utili realizzati da ciascuno dei produttori esportatori interessati sul mercato interno costituivano dati affidabili.

    (33)

    Nessuno dei sei produttori esportatori interessati per i quali il valore normale doveva essere stabilito aveva vendite interne rappresentative. Non è stato pertanto possibile utilizzare il metodo descritto all’articolo 2, paragrafo 6, testo introduttivo. Non è stato inoltre possibile applicare la lettera a) dello stesso paragrafo poiché nessuno dei produttori esportatori interessati aveva vendite interne rappresentative. Neppure il punto b) era applicabile poiché si è constatato che le vendite della categoria generale dei prodotti sul mercato interno non erano state effettuate nel quadro di operazioni commerciali normali. Per questo motivo gli importi corrispondenti alle spese di vendita, alle spese amministrative, alle altre spese generali e al margine di utile sono stati stabiliti facendo ricorso ad un altro metodo ragionevole, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. A tal fine, e in mancanza di altre informazioni più affidabili, si è ritenuto che un margine di utile del 30 % e un importo del 3 % per le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali sarebbero stati ragionevoli tenuto conto delle cifre dichiarate dai sei produttori esportatori nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame concernente le loro vendite interne.

    (34)

    I produttori esportatori norvegesi hanno contestato l’utilizzazione di un margine di utile del 30 %, sostenendo che esso non corrispondeva alle cifre reali dei margini normali del settore della piscicoltura. Tuttavia, nulla indicava nel dossier che gli importi stabiliti nel modo sopra indicato per gli utili superassero gli utili normalmente realizzati da altri produttori esportatori sulle vendite di prodotto della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d’origine nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame. Infatti, come sopra indicato, il margine di utile utilizzato si basava su cifre reali verificate. Tale argomentazione ha dovuto quindi essere respinta.

    3.   Prezzo all’esportazione

    (35)

    In tutti i casi in cui il prodotto in esame era esportato a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire sulla base di prezzi all’esportazione realmente pagati o da pagare.

    (36)

    Quando le vendite all’esportazione sono state effettuate attraverso commercianti collegati, il prezzo all’esportazione è stato costruito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, a partire dal prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente, previo adeguamento per tenere conto di tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita e la maggiorazione di un importo ragionevole a titolo delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali e del margine di utile. A tale riguardo, sono state utilizzate le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali effettive di commercianti collegati nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame. Per quanto riguarda il margine di utile, esso è stato stabilito sulla base delle informazioni disponibili e, in mancanza di altre informazioni più affidabili, si è stabilito che fosse ragionevole per un commerciante in questo settore un margine di utile del 2 %.

    (37)

    Come indicato al considerando 21, quando le vendite sono state effettuate attraverso commercianti indipendenti, non è stato possibile stabilire con certezza la destinazione finale del prodotto esportato. Non è stato quindi possibile determinare se una vendita data sia stata effettuata a un cliente stabilito nella Comunità o in un altro paese terzo e si è quindi deciso di tenere conto delle vendite effettuate a commercianti indipendenti. L’industria comunitaria ha obiettato a questo approccio, sostenendo che sarebbe stato opportuno esaminare tali vendite sulla base dell’ipotesi che il salmone fosse stato venduto attraverso commercianti indipendenti che avevano accesso alla Comunità a prezzi inferiori al prezzo minimo d’importazione (PMI).

    (38)

    Ricordiamo che, al momento di stabilire il prezzo all’esportazione, le vendite al primo acquirente indipendente dovrebbero essere prese in considerazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base e che, pertanto, nel contesto della determinazione del dumping i prezzi alla rivendita praticati dai primi acquirenti indipendenti non sono pertinenti. Tale argomentazione ha dovuto pertanto essere respinta.

    4.   Confronto

    (39)

    Il confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione è stato effettuato su base franco fabbrica.

    (40)

    Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati concessi gli opportuni adeguamenti ogni qualvolta si è accertato che essi erano accurati e giustificati da elementi di prova sottoposti a verifica. Su questa base, sono stati concessi adeguamenti per le differenze inerenti a sconti e riduzioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, imballaggio, credito e dazi all’importazione.

    5.   Dumping

    5.1.   Società inserite nel campione

    (41)

    Per i produttori esportatori inseriti nel campione, è stato calcolato un margine di dumping individuale. Per queste società, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato verso la Comunità è stato confrontato al prezzo medio ponderato all’esportazione del tipo di prodotto corrispondente, a norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

    5.2.   Società non inserite nel campione

    (42)

    Per quanto riguarda i produttori esportatori non inseriti nel campione, si è constatato che per la maggior parte delle loro vendite, i prezzi all’esportazione erano generalmente simili a quelli degli esportatori inseriti nel campione. In mancanza di informazioni contrarie, si è ritenuto che i risultati del campionamento fossero rappresentativi dell’insieme degli esportatori.

    5.3.   Società che non hanno cooperato

    (43)

    Tenuto conto del livello elevato di cooperazione (quasi il 100 %), si è inoltre concluso che i margini di dumping stabiliti per i produttori esportatori del campione che hanno cooperato all’inchiesta fossero rappresentativi per la Norvegia.

    5.4.   Margini di dumping

    (44)

    Sulla base di quanto precede, i margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Marine Harvest AS

    –20,3 %

    Norway Royal Salmon AS

    –5,9 %

    Hallvard Leroy AS

    –13,0 %

    Mainstream Norway AS

    –0,8 %

    Norwell AS

    –0,8 %

    Polar Quality AS

    –2,7 %

    (45)

    Il margine di dumping medio ponderato per le sei società esportatrici è pari al – 16,1 %.

    D.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

    1.   Contesto generale

    (46)

    Considerando che il dumping constatato nel corso del periodo d’inchiesta era a un livello de minimis, la probabilità di una reiterazione di pratiche di dumping in caso di scadenza delle misure è stata esaminata, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base; in altre parole, si è analizzato se le circostanze nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame presentavano un carattere durevole. A tale riguardo, sono stati esaminati in particolare i seguenti quattro aspetti: i) l’evoluzione del valore normale; ii) lo sviluppo dei volumi d’esportazione e dei prezzi all’esportazione verso la Comunità e i paesi terzi; iii) i volumi e le capacità di produzione in Norvegia; e iv) la situazione dell’industria norvegese.

    2.   Evoluzione del valore normale

    (47)

    Per la grande maggioranza delle vendite all’esportazione (99 %), il valore normale è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, a partire dai costi di produzione dei produttori esportatori interessati, aggiungendo un importo per le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali oltre che per gli utili. Si è quindi ritenuto opportuno esaminare l’evoluzione probabile dei costi di produzione in Norvegia come surrogato dei prezzi interni, al fine di determinare l’evoluzione probabile del valore normale.

    (48)

    L’inchiesta ha indicato che la struttura dei costi dei produttori esportatori norvegesi era rimasta stabile durante tutto il PIR. I costi unitari di produzione delle imprese osservate erano stati in media dal 20 al 25 % al di sotto del prezzo minimo all’importazione.

    (49)

    Per quanto riguarda la loro probabile evoluzione, sono stati esaminati alcuni fattori che hanno un’influenza sul livello dei costi unitari, come i costi di alimentazione, i costi dei giovani salmoni, l’impatto del processo di consolidamento dell’industria norvegese del salmone e la maggiore utilizzazione di nuove tecnologie sempre più efficaci.

    (50)

    Si è ritenuto che i costi di alimentazione, che rappresentano dal 50 al 60 % del costo totale, fossero un indicatore affidabile dell’evoluzione del costo totale. Ciò è confermato anche dagli analisti del settore. Alcune parti interessate hanno sostenuto che il costo totale sarebbe aumentato dopo il PIR e dovrebbe verosimilmente continuare ad aumentare, almeno del 30 %, entro la fine del 2008 rispetto all’inizio del PIR, essenzialmente a causa degli aumenti previsti dei prezzi dell’alimentazione. Esse hanno fatto notare che un aumento del valore normale accompagnato da una diminuzione dei prezzi all’esportazione comporterebbe una reiterazione del dumping.

    (51)

    Le parti interessate non hanno fornito alcuna prova a sostegno di un eventuale prevedibile aumento del 30 % dei costi di alimentazione. Inoltre, l’analisi dell’evoluzione possibile dei costi non ha potuto confermare tali affermazioni. D’altro canto, contrariamente a quanto è stato affermato da queste parti interessate, l’inchiesta ha evidenziato che i costi di alimentazione verificati dei produttori esportatori norvegesi sono rimasti più o meno stabili durante il PIR e i primi tre trimestri del 2007. In tal modo, dalla tabella 1 al considerando 54 risulta solo un leggero aumento dei costi di alimentazione tra il 2006 e il 2007. L’inchiesta ha stabilito del resto che l’aumento dei prezzi dell’alimentazione era collegato essenzialmente all’aumento dei prezzi di alcuni componenti alimentari (materie prime) come l’olio di pesce e le farine di pesce. È opportuno rilevare che l’olio e le farine di pesce possono essere sostituiti in certa misura con altre materie prime meno costose nella composizione dell’alimentazione dei pesci, come gli oli e le farine vegetali. Di conseguenza, i produttori di alimenti modificherebbero normalmente la composizione dell’alimentazione dei pesci al fine di mantenere il costo totale di alimentazione al livello più basso possibile. È quindi probabile che anche se il costo di taluni componenti alimentari aumentasse, ciò non avrebbe un impatto lineare diretto sul costo totale di alimentazione, vale a dire che nel caso in cui vi fosse un aumento, esso sarebbe significativamente meno rapido. Da notare inoltre che gli altri fattori di costo descritti ai considerando 52 e da 55 a 63 avrebbero verosimilmente un effetto al ribasso e quindi compensativo sul potenziale aumento dei costi di alimentazione.

    (52)

    Per quanto riguarda il prezzo dei giovani salmoni, che rappresenta circa il 15 % del costo totale di allevamento, l’inchiesta ha stabilito che i prezzi sono diminuiti come indicato alla successiva tabella 1. Anche se è difficile prevedere esattamente l’evoluzione dei costi dei giovani salmoni, la tendenza persistente al ribasso indicata nella tabella 1 è stata considerata come un indicatore affidabile che permette ragionevolmente di concludere che questa tendenza continuerà in futuro. In ogni caso, l’inchiesta non ha evidenziato una modifica significativa dei costi dei giovani salmoni in futuro e nessuna delle parti interessate ha effettuato affermazioni in tal senso.

    (53)

    Considerando che i costi combinati dei giovani salmoni e dell’alimentazione rappresentano almeno il 65 % dei costi totali e che l’olio e le farine di pesce sono in certa misura sostituibili con altre materie prime di costo inferiore nella composizione dell’alimentazione dei pesci (cfr. considerando 51), si è concluso che questi ultimi non dovrebbero probabilmente aumentare in modo significativo in un futuro prevedibile.

    (54)

    Tabella 1: Evoluzione dei costi dell’alimentazione e dei giovani salmoni in corone norvegesi (per chilo di salmone eviscerato non decapitato) [fonte: Kontali Analysis AS (4) (2008)]

    Norvegia

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007 E

    Alimentazione

    10,36

    9,41

    8,90

    10,08

    10,65

    Giovani salmoni

    2,10

    2,00

    1,94

    1,72

    1,70

    (55)

    In seguito alle informazioni, l’industria comunitaria ha obiettato in merito alle conclusioni precedenti ponendo come ipotesi che i costi dell’alimentazione avrebbero dovuto essere ripartiti per generazione dal momento che i costi dell’alimentazione durante un determinato anno non influenzano il costo del raccolto di quell’anno specifico ma il costo di un raccolto futuro. In altre parole, le conclusioni concernenti l’evoluzione dei costi dell’alimentazione non riflettevano correttamente la situazione reale. Tale argomentazione ha dovuto essere respinta poiché sono stati utilizzati nell’analisi i costi dell’alimentazione effettivamente verificati aggregati per generazione.

    (56)

    L’industria comunitaria ha inoltre obiettato alle conclusioni secondo le quali i prezzi più elevati di alcuni componenti alimentari potevano essere compensati con prodotti sostitutivi. A tale riguardo, si è sostenuto che, da un lato, a causa di un aumento dei prezzi di altri componenti alimentari e, d’altro lato, a causa dell’impatto negativo sulla qualità della carne dei salmoni, tale sostituzione sarebbe stata limitata. Per quanto riguarda l’aumento dei costi di altri componenti alimentari, questo argomento non è stato appoggiato da elementi di prova sufficienti e ha dovuto essere quindi respinto. Si ammette che la sostituzione di alcuni componenti alimentari è limitata. Tuttavia, come si è indicato al considerando 51, si è constatato che la sostituzione è di fatto possibile in certa misura. Su questa base, si è concluso che anche se il costo dell’alimentazione può aumentare in futuro, è poco probabile che aumenti nella stessa proporzione dell’aumento dei costi degli oli e delle farine di pesce. L’industria comunitaria non ha presentato alcun elemento di prova in grado di confutare tali conclusioni.

    (57)

    Il processo di consolidamento è un altro fattore che contribuisce alla stabilizzazione dei costi di produzione. È opportuno rilevare che, dal 2000, il numero di imprese che producono l’80 % del salmone dell’Atlantico in Norvegia è passato da 55 a 31 nel 2006. Anche se il settore norvegese della piscicoltura può ancora essere considerato frammentato, il processo di consolidamento ha avuto effetti positivi sui costi di produzione, non solo tra i grandi produttori norvegesi, che sono stati inseriti nel campione, ma anche nell’insieme del settore, come hanno confermato gli esperti. In effetti, nuove sinergie, l’integrazione delle attività di produzione e le economie di scala hanno consentito ai produttori di contenere l’aumento dei costi unitari, malgrado il forte aumento dei volumi di produzione.

    (58)

    Questa tendenza al consolidamento dovrebbe proseguire in futuro e ciò avrà molto probabilmente un nuovo impatto positivo sui costi grazie alle economie di scala.

    (59)

    Infine, l’introduzione di nuove tecnologie e nuove attrezzature nelle attività di piscicoltura hanno contribuito a controllare l’aumento dei costi unitari, malgrado l’aumento dei volumi di produzione (cfr. considerando 64 e seguenti).

    (60)

    Dopo la comunicazione delle informazioni, l’industria comunitaria ha contestato che i costi alla produzione fossero diminuiti sostenendo che il consolidamento in sé non è necessariamente un fattore di riduzione dei costi. Si è sostenuto pertanto che, secondo le statistiche norvegesi, le piccole e medie imprese in Norvegia sarebbero più efficaci dei grandi gruppi. Si è inoltre sostenuto che la conclusione relativa alla riduzione dei costi sarebbe in contraddizione con le conclusioni del considerando 92 concernente le possibili conseguenze di un’epidemia e la prospettiva di una diminuzione del rendimento per giovane salmone in futuro, due fattori che avrebbero effetti di aumento dei costi.

    (61)

    Da notare in primo luogo che il considerando 92 non riguarda le conseguenze di un’eventuale epidemia ma il tasso di mortalità normale inerente alla produzione di salmone, che non ha di per sé assolutamente alcun impatto sui costi. In secondo luogo, la prospettiva di una diminuzione del rendimento per giovane salmone evocata in questo considerando non è dovuta a una situazione eccezionale e non è considerata come significativa e non ha quindi alcun impatto sensibile sul costo globale. Il considerando 92 tenta solamente di dimostrare che l’aumento del volume della produzione non si rifletterebbe meccanicamente in un aumento della produzione di giovani salmoni, considerando che anche altri fattori esercitano un’influenza sul volume del raccolto, fatto che non è stato contestato dall’industria comunitaria.

    (62)

    Quanto all’effetto di riduzione dei costi del processo di consolidamento, l’industria comunitaria non ha presentato alcuna prova in appoggio alle obiezioni. Le argomentazioni dell’industria comunitaria a tale riguardo hanno dovuto pertanto essere respinte.

    (63)

    In conclusione, tenendo conto di quanto precede, si è ritenuto che il valore normale non dovrebbe aumentare in modo significativo in un futuro prevedibile. Al contrario, tenuto conto in particolare del processo di consolidamento in corso, nuove riduzioni dei costi potrebbero aver luogo anche se i prezzi dell’alimentazione registrassero una tendenza all’aumento (cfr. considerando 51). Di conseguenza, il valore normale costruito, che si basa sui costi di fabbricazione, è considerato come di natura durevole.

    3.   Evoluzione dei prezzi all’esportazione e dei volumi di produzione in Norvegia

    3.1.   Evoluzione del volume di produzione in Norvegia e delle esportazioni verso l’UE

    (64)

    Come indica la tabella 2 al considerando 65, la produzione norvegese di salmone è aumentata regolarmente nel corso degli ultimi tre anni e in particolare nel 2007, essenzialmente a causa di condizioni biologiche favorevoli rispetto al 2006, anno in cui la produzione era stata debole. Come indicato alla tabella 3 del considerando 66 concernente il consumo totale stimato nella Comunità, tuttavia, il mercato comunitario per i prodotti in esame è aumentato in modo considerevole (+ 9,40 % tra il 2006 e il 2007) e dovrebbe aumentare ulteriormente se si manterranno le tendenze recenti. L’evoluzione del consumo indicata nella tabella 3 comprende tutte le importazioni dai paesi terzi e le vendite dell’industria comunitaria nel mercato comunitario.

    (65)

    Tabella 2: Produzione totale di salmone in tonnellate di equivalente pesci interi tra il 2003 e il 2007 (fonte: Kontali Analysis: Monthly Salmon Report January No 01/2008)

    Norvegia

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

     

    508 400

    537 000

    572 300

    598 500

    723 200

    Variazione annuale

     

    5,63 %

    6,57 %

    4,58 %

    20,80 %

    (66)

    Tabella 3: Evoluzione del consumo (offerta da tutte le fonti, compresa l’industria comunitaria) di salmone dell’Atlantico nella Comunità tra il 2004 e il 2007 (fonte: Kontali Analysis: Monthly Salmon Report January No 01/2008)

    Anno

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

     

    579 200

    603 100

    634 600

    651 000

    712 200

    Variazione annuale

     

    3,94 %

    5,22 %

    2,58 %

    9,40 %

    (67)

    Nel 2007, conformemente alle statistiche pubbliche (Kontali Analysis), la quota di mercato stimata del salmone norvegese nella Comunità ha raggiunto il 71 % contro il 69 % nel 2006. Ciò è dovuto tuttavia in particolare alla diminuzione delle importazioni dal Cile in cui i livelli di produzione sono diminuiti dal 3 % al 5 % (a seconda delle fonti) tra il 2006 e il 2007, a causa dell’insorgere di un’epidemia che dovrebbe avere effetti durevoli sui livelli di produzione almeno nel 2008 e negli anni seguenti.

    (68)

    Sulla base di quanto precede, si è concluso che il mercato comunitario in aumento sarebbe in grado di assorbire una gran parte dei volumi di produzione norvegesi senza che la produzione norvegese si appropri necessariamente di quote di mercato importanti dell’industria comunitaria. Inoltre, come sottolineato ai considerando 78 e seguenti, è probabile che quote crescenti dei volumi di produzione norvegesi siano esportate verso altri mercati dei paesi terzi nei quali è stata osservata un’importante crescita. Infine, anche la diminuzione della presenza del Cile nella Comunità contribuirà molto probabilmente a ridurre i rischi di un’offerta eccedentaria verso la Comunità.

    (69)

    In seguito alla diffusione delle informazioni, l’industria comunitaria ha sostenuto che la situazione in Cile non ha un impatto significativo sul mercato comunitario poiché il salmone cileno veniva esportato prevalentemente nel mercato degli Stati Uniti e che pertanto la situazione dell’offerta nel mercato comunitario è determinata essenzialmente dalle esportazioni norvegesi. L’industria comunitaria ha inoltre sostenuto che le quote di mercato delle esportazioni dalla Norvegia nella Comunità sono aumentate di altri 2 punti percentuali, mentre le importazioni dal Cile nella Comunità sarebbero aumentate del 5 % all’inizio del 2008.

    (70)

    Occorre rilevare in primo luogo che i dati presentati dall’industria comunitaria si riferiscono solo a due o tre mesi del 2008 e che pertanto non è possibile trarre da essi conclusioni significative. In effetti, in questo tipo di mercato gli sviluppi devono essere studiati facendo riferimento ad un lasso temporale più lungo. In secondo luogo, la situazione epidemica in Cile dovrebbe avere un impatto sull’offerta mondiale che sarà in fin dei conti ridotta e nell’ambito della quale i volumi aggiuntivi di produzione norvegese possono essere riorientati.

    (71)

    Per quanto riguarda i prezzi all’esportazione verso la Comunità, alcune parti interessate hanno sostenuto che essi erano nettamente diminuiti dal periodo dell’inchiesta di riesame e raggiungerebbero un livello di 2,85 EUR/kg nel 2008; tale livello, in combinazione con l’aumento previsto dei costi e di conseguenza del valore normale, comporterebbe un dumping. Questo prezzo è stato stimato sulla base del prezzo trasversale medio dichiarato nel mercato di Oslo nel 2007, vale a dire 3,13 EUR/kg, previa detrazione di una diminuzione media stimata tra 0,06 EUR/kg e 0,28 EUR/kg.

    (72)

    Per quanto riguarda l’evoluzione del valore normale, come è spiegato ai considerando 47 e seguenti, le argomentazioni delle parti interessate in questione hanno dovuto essere respinte.

    (73)

    Per quanto riguarda i prezzi all’esportazione verso la Comunità, le statistiche pubblicamente disponibili mostrano che le affermazioni delle parti interessate sopra menzionate non sono confermate dall’evoluzione recente dei prezzi all’esportazione (cfr. grafico 1).

    (74)

    Grafico 1: Evoluzione dei prezzi (franco vettore Oslo EUR/kg di salmone superiore fresco — fonte: Fish Pool] nel 2006, 2007 e inizio 2008

    Image

    (75)

    Risulta da quanto precede che i prezzi all’esportazione verso la Comunità nel 2007 erano effettivamente nettamente più bassi di quanto fossero durante gran parte del periodo dell’inchiesta. Tali prezzi si situavano tra 2,88 EUR/kg e 3,51 EUR/kg nel 2007. L’inchiesta ha tuttavia mostrato che questi prezzi erano ancora largamente al di sopra dei costi di produzione stabiliti e quindi al di sopra del valore normale e non potevano essere considerati come oggetto di dumping. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili per i primi tre mesi del 2008, i prezzi nel corso di questo periodo si situavano tra 2,96 EUR/kg e 3,35 EUR/kg, vale a dire, analogamente, ancora al di sopra dei costi stabiliti. Di conseguenza è molto probabile che essi non fossero oggetto di dumping considerando che il valore normale è rimasto stabile, come precisato ai considerando 47 e seguenti. L’inchiesta ha mostrato che i prezzi continuavano ad essere influenzati dalla domanda del mercato ma che si situavano attualmente a un livello superiore. Si è inoltre constatato che tali fluttuazioni dei prezzi erano normali in questo settore.

    (76)

    L’industria comunitaria ha sostenuto che i prezzi all’esportazione dopo il periodo dell’inchiesta di riesame erano influenzati dall’esistenza del prezzo minimo all’importazione e quindi mantenuti a un livello relativamente elevato. Ha inoltre affermato che, di conseguenza, in caso di abrogazione delle misure, il livello di prezzo per la Comunità diminuirebbe in modo significativo. Questa conclusione non è confermata dai risultati dell’inchiesta in corso, secondo i quali il valore normale resterebbe relativamente stabile, mentre la probabilità della sensibile diminuzione dei livelli dei prezzi all’esportazione verso la Comunità era limitata. Questi ultimi risultati erano basati su un’analisi approfondita di alcuni aspetti elencati nel considerando 46, come la probabile evoluzione della produzione e dei volumi d’esportazione della Norvegia verso la Comunità e altri mercati di paesi terzi. L’industria comunitaria non ha presentato informazioni né elementi di prova in grado di inficiare il valore dei risultati ottenuti in merito.

    (77)

    Considerando quanto precede, si è concluso che le crescenti esportazioni norvegesi di salmone verso la Comunità non dovrebbero essere tali da generare un rischio di offerta eccedentaria nel mercato comunitario. Inoltre, tenuto conto della situazione dei costi di produzione e dei prezzi all’esportazione verso la Comunità, il rischio di dumping sembra alquanto improbabile.

    3.2.   Prezzi all’esportazione e evoluzione dei volumi verso i paesi terzi

    (78)

    L’inchiesta ha mostrato che la Comunità era e rimarrà probabilmente il principale mercato per il salmone norvegese, prima della Russia e del Giappone. Esistono inoltre mercati emergenti per il salmone, nei quali le esportazioni norvegesi sono aumentate in questi ultimi anni; questa tendenza dovrebbe proseguire in futuro (cfr. considerando 82 e seguenti). In effetti, l’inchiesta ha mostrato che i produttori norvegesi erano preparati ad approvvigionare questi mercati in futuro. Essi hanno potuto stabilirvi collegamenti con clienti e operazioni di distribuzione/vendita che testimoniano il vivo interesse dei produttori esportatori norvegesi per questi mercati.

    (79)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che il mercato russo era storicamente volatile e che era pertanto impossibile prevedere se la domanda sarebbe effettivamente aumentata e se i produttori esportatori norvegesi saranno in grado di esportare maggiori quantità su questo mercato in futuro. Queste stesse parti hanno affermato inoltre che le esportazioni norvegesi verso il Giappone registravano una tendenza al ribasso negli ultimi cinque anni e che pertanto, analogamente, era incerto se i maggiori volumi di produzione in Norvegia possono effettivamente essere esportati nel mercato giapponese.

    (80)

    Tuttavia, per quanto riguarda la Russia, l’inchiesta ha mostrato che il mercato, che totalizza circa 61 000 tonnellate, ha continuato a crescere e che non vi erano motivi per ritenere che tale tendenza non prosegua nel prossimo futuro.

    (81)

    Le esportazioni totali di salmone dei vari paesi produttori verso il Giappone hanno registrato una diminuzione del 15 % nel 2007 rispetto al 2006. Tuttavia, mentre un certo numero di paesi fornitori ha ridotto le esportazioni verso il Giappone, la Norvegia ha potuto aumentare la sua quota di mercato, che è passata dal 52 % nel 2006 al 66 % nel 2007 (fonte: Kontali Analysis). Come indicato al considerando 67, la produzione del Cile è stata gravemente colpita da un’epidemia cosicché i volumi di esportazione in generale, e quindi anche delle esportazioni verso il Giappone, sono diminuiti notevolmente. La Norvegia ha quindi potuto assorbire quote del mercato del Cile, situazione che dovrebbe durare almeno sino al 2009, come indicato al considerando 67.

    (82)

    Come indicato nella tabella 4, considerando 85, le esportazioni norvegesi verso gli altri mercati emergenti del mondo, quali l’Europa dell’est (Ucraina, Belarus) e l’estremo oriente (Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Tailandia) sono aumentati in modo significativo. Orbene, contrariamente a quanto è stato affermato dalle parti interessate, questi mercati assorbiranno verosimilmente una quota crescente della produzione norvegese nei prossimi anni.

    (83)

    I prezzi all’esportazione verso la Comunità e gli altri paesi terzi su una base franco vettore Oslo erano a livelli simili e si è pertanto concluso che tutti i mercati avevano un’attrattiva comparabile in caso di domanda sufficiente. Quando è venduto fresco o refrigerato, il prodotto in esame è trasportato di solito in camion verso l’Unione europea. Quando le destinazioni sono più lontane e non accessibili su strada in tempi ragionevoli, il prodotto è trasportato per via aerea.

    (84)

    Sulla base di quanto precede, si conclude che, a parità di condizioni, la diminuzione della produzione cilena di salmone dell’ordine del 3-5 % nel 2007, collegata all’insorgere di un’epidemia, contribuirà a contenere la crescita dell’offerta mondiale nel 2008 e darà opportunità ai produttori norvegesi in mercati come il Giappone, gli Stati Uniti e altri mercati emergenti, nei quali i produttori cileni detengono quote importanti.

    (85)

    Tabella 4: Evoluzione del mercato (esportazioni) concernente il salmone dell’Atlantico norvegese — 2006 rispetto al 2007 (volumi in tonnellate di peso vivo) — (fonte: Norwegian Seafood Export Council)

     

    Volume 2006

    Volume 2007

    Variazione

    UE

    438 569

    509 273

    16,1 %

    Giappone

    26 703

    28 846

    8,0 %

    Russia

    39 998

    61 248

    53,1 %

    USA

    10 752

    14 136

    31,5 %

    Ucraina

    6 518

    13 617

    109 %

    Cina

    5 284

    9 021

    71 %

    Corea del Sud

    6 037

    7 613

    26 %

    Tailandia

    3 177

    7 887

    148 %

    (86)

    L’industria comunitaria ha contestato i risultati sopra indicati sostenendo che l’evoluzione dei volumi esportati dalla Norvegia verso altri paesi terzi avrebbe mostrato una tendenza diversa all’inizio del 2008, vale a dire che le esportazioni verso questi paesi in termini assoluti sarebbero diminuite e che la crescita totale delle esportazioni sarebbe stata pertanto inferiore a quella del 2007 e a quella delle esportazioni verso la Comunità europea nel corso dello stesso periodo.

    (87)

    L’inchiesta ha mostrato che i dati delle importazioni per l’inizio del 2008 variavano sensibilmente in funzione della fonte utilizzata. Kontali Analysis ha rilevato pertanto tendenze all’aumento molto più forti per lo stesso periodo. Inoltre, come ricordato al considerando 70, l’evoluzione del mercato dovrebbe essere considerata su un periodo più lungo per disporre di dati affidabili. Gli argomenti dell’industria comunitaria non potevano quindi ridurre il valore dei risultati concernenti l’evoluzione dei volumi all’esportazione verso altri paesi terzi.

    4.   Volumi e capacità di produzione in Norvegia

    (88)

    Il livello di produzione in Norvegia, vale a dire il peso vivo massimo autorizzato, è principalmente determinato dal numero di licenze di produzione concesse dalle autorità norvegesi e dalla capacità dei piscicoltori di ottenere una produzione quanto maggiore possibile entro i limiti della loro licenza. Altri fattori suscettibili di aumentare la produzione di salmone sono ad esempio i fattori biologici e meteorologici favorevoli e il miglioramento delle procedure piscicole grazie ad attrezzature di alta tecnologia. Inversamente, l’insorgere di un’epidemia potrebbe nuocere gravemente alla produzione e comportare una diminuzione delle catture, come è avvenuto in Cile nel 2007.

    (89)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’aumento della produzione di novellame in Norvegia dal 2006 (più 20 % tra il 2006 e il 2008 secondo tali parti) consentirebbe di supporre un forte aumento della produzione norvegese di salmone nel corso dei prossimi due anni che porterebbe a una situazione di offerta eccedentaria. Su questa base, e considerando i livelli di produzione particolarmente elevati raggiunti nel 2007, queste parti hanno sostenuto che nel 2008 (e nel corso degli anni seguenti) i volumi di produzione in Norvegia sarebbero nettamente più elevati e supererebbero ampiamente la crescita dei mercati di esportazione, e in particolare del mercato comunitario. Esse hanno affermato che, se il miglioramento dei rendimenti registrato dall’industria norvegese del salmone nel 2007 si ripetesse nel 2008, le eccedenze o gli invenduti potrebbero raggiungere tra le 20 000 e le 91 000 tonnellate, sulla base di una produzione stimata di 870 000 tonnellate di equivalenti pesci interi, vale a dire 150 000 tonnellate più del 2007.

    (90)

    L’inchiesta non ha confermato tali affermazioni. Se è vero che vi è stato un aumento nella produzione di novellame nel 2006, tale aumento era in linea con quello degli anni precedenti e non può essere considerato come eccezionale, come dimostra il grafico 2

    (91)

    Grafico 2: Quantità di novellame di salmone prodotto (in migliaia) — (fonte: SSB Norway)

    Image

    (92)

    Inoltre, sulla base di una combinazione di fattori quali i fattori di mortalità, le regolamentazioni che determinano il peso vivo massimo autorizzato e i minori rendimenti per salmone giovane nel 2008, secondo Kontali Analysis, la produzione stimata di salmone nel 2008 dovrebbe aumentare solo del 6 %, vale a dire di 47 000 tonnellate di equivalenti pesci interi (723 000 tonnellate nel 2007 e 770 000 tonnellate nel 2008). Le cifre riguardanti il minore sviluppo del peso vivo nel 2008 sono sostenute dai dati sulle vendite di alimenti che sono diminuite brutalmente nel 2008 rispetto al 2007 (fonte: Havbruksdata e FHL).

    (93)

    In seguito alla diffusione delle informazioni, l’industria comunitaria ha riaffermato che la produzione in Norvegia aumenterà probabilmente in modo sensibile e ha fornito altri dati concernenti le quantità raccolte, gli stock e il novellame per l’inizio del 2008. Così come per quanto precede, si è ritenuto che i dati relativi a soli due mesi dell’anno non siano di per sé concludenti e non possano quindi ridurre la portata dei risultati concernenti l’evoluzione del volume della produzione della Norvegia come sopra descritto.

    (94)

    Di conseguenza, e sulla base delle informazioni disponibili, anche se i volumi di produzione norvegesi hanno una tendenza al rialzo, la produzione non dovrebbe avere un aumento eccezionale nel prossimo futuro, come hanno affermato le parti interessate sopra menzionate. Inoltre, come sottolineato ai considerando 82 e seguenti, i maggiori volumi di produzione non saranno probabilmente esportati totalmente verso la Comunità ma saranno orientati verso altri mercati di paesi terzi nei quali vi è un forte aumento della domanda. Infine, per i motivi esposti ai considerando 71 e seguenti, le esportazioni verso la Comunità non dovrebbero essere effettuate a prezzi di dumping.

    5.   La situazione dell’industria norvegese

    (95)

    Infine, è stata esaminata in modo approfondito la situazione dell’industria norvegese in generale, e nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame in particolare. L’inchiesta ha rivelato che, contrariamente a quanto era stato constatato nel corso dell’inchiesta iniziale, il settore dell’acquacoltura in Norvegia è composto da imprese estremamente redditizie. L’ampio processo di consolidamento, ancora in corso, ha reso infatti questo settore molto sano ed efficace. Ciò risulta anche dalla struttura proprietaria delle imprese in questione: molti fondi d’investimento e fondi pensione norvegesi mondiali sono ottimamente rappresentati nei gruppi di produttori esportatori. La situazione era diversa al momento dell’inchiesta iniziale.

    (96)

    L’inchiesta ha inoltre evidenziato che i produttori norvegesi erano nel frattempo anche molto ben posizionati sul mercato comunitario, nel quale rappresentano tra l’80 e il 90 % del volume di produzione totale della Comunità. Si è constatato che queste società norvegesi collegate stabilite nella Comunità producevano e vendevano salmone in gran parte per e nel mercato comunitario.

    (97)

    È opportuno inoltre notare che le società madri norvegesi esportavano esse stesse notevoli quantità verso la Comunità.

    (98)

    Su questa base, si è considerato che le società madri norvegesi delle società produttrici situate nella Comunità sarebbero colpite almeno in proporzioni simili da un significativo calo dei prezzi sul mercato comunitario dovuto ad importazioni in regime di dumping dalla Norvegia. Su questa base, infatti, non è irragionevole supporre che i produttori esportatori norvegesi non avrebbero alcun interesse, almeno sul piano economico, a contribuire con pratiche di dumping ad una diminuzione dei prezzi del salmone d’allevamento nella Comunità. Ciò nuocerebbe direttamente alla redditività del settore e avrebbe conseguenze negative sulle azioni delle società quotate in borsa e che hanno tra i loro azionisti importanti fondi pensione e fondi d’investimento, come indicato nel considerando 95.

    (99)

    Sulla base di quanto precede, era quindi ragionevole concludere che i produttori esportatori norvegesi hanno un interesse evidente ad evitare situazioni di crollo dei prezzi del mercato e a mantenere elevata la loro redditività economica. Di conseguenza, il rischio che le pratiche di dumping dei produttori esportatori norvegesi siano reiterate in un futuro prevedibile è stato considerato limitato.

    (100)

    L’industria comunitaria ha contestato i risultati precedentemente indicati sostenendo che la buona salute dei produttori norvegesi osservata nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame non era durevole e che dopo questo periodo tali produttori avrebbero incontrato difficoltà finanziarie; alcuni di loro avrebbero anche registrato perdite all’inizio del 2008. L’industria comunitaria ha pertanto affermato che la grande maggioranza dei produttori norvegesi non possiede filiali sul mercato comunitario e che, su questa base, non si potrebbe concludere che il dumping non sarà reiterato. Infine, si è sostenuto che i produttori norvegesi con filiali nella Comunità avrebbero ridotto la loro produzione sul mercato comunitario e avrebbero aumentato la produzione in Norvegia nel caso in cui le misure fossero abrogate.

    (101)

    Per quanto riguarda la situazione finanziaria dei produttori norvegesi, si constata che le perdite di alcune imprese erano collegate ai loro investimenti in Cile e all’insorgere dell’epidemia in questo paese. Tali circostanze particolari hanno riguardato solo un piccolo numero del totale dei produttori norvegesi. Inoltre, l’informazione riguardava solo l’inizio dell’esercizio 2008 e non consente conclusioni globali relative ai risultati di tali imprese sull’intero anno. Per quanto riguarda le imprese produttrici a capitale norvegese nella Comunità, e come ha ammesso anche l’industria comunitaria, anche se il numero di imprese che possiedono filiali nella Comunità è limitato, esse rappresentano la quota principale del totale della produzione norvegese e sono quindi considerate come significative. L’argomentazione secondo la quale le capacità delle imprese produttrici a capitale norvegese nella Comunità sarebbero ridotte nel caso in cui le misure fossero abrogate non è stata suffragata da elementi di prova. Tali argomentazioni hanno dovuto pertanto essere respinte.

    6.   Conclusioni

    (102)

    L’inchiesta ha evidenziato che il dumping nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame era a un livello de minimis. L’inchiesta ha mostrato inoltre che non vi erano motivi di credere che il volume di produzione in Norvegia aumenterebbe più del tasso di crescita tradizionale e porterebbe ad un importante aumento dei volumi delle esportazioni norvegesi verso la Comunità. L’inchiesta ha inoltre stabilito che il rischio di un’importante diminuzione dei prezzi delle esportazioni norvegesi a prezzi di dumping era limitata nel futuro prevedibile, per il motivo fondamentale che non era probabile una situazione di importante sovrapproduzione in Norvegia, che potrebbe essere il principale fattore in grado di determinare tale diminuzione dei prezzi. In particolare, il valore normale, che è stato ritenuto verosimilmente molto stabile, era nettamente al di sotto dei prezzi all’esportazione nel corso del periodo d’inchiesta, vale a dire le variazioni normali dovute al carattere fluttuante del mercato e quindi le diminuzioni temporanee dei prezzi all’esportazione non erano di natura tale da comportare automaticamente un dumping. Infine si è considerato che la nuova situazione dell’acquacoltura norvegese, divenuta molto redditizia, con società quotate in borsa, e inoltre la forte produzione norvegese nella Comunità, fanno sì che una reiterazione delle pratiche di dumping non è probabile in un futuro prevedibile. Per i motivi sopra indicati, si è concluso che la probabilità di una reiterazione del dumping era debole e non giustificava il mantenimento delle misure antidumping in vigore.

    (103)

    Di conseguenza, è opportuno chiudere il presente riesame intermedio e abrogare le misure vigenti concernenti le importazioni di salmone di allevamento originarie della Norvegia.

    E.   MISURE DI CONTROLLO SPECIFICHE

    (104)

    Come indicato in precedenza le condizioni del mercato, vale a dire l’offerta e la domanda, dovrebbero rimanere stabili in un prossimo futuro e una reiterazione del dumping è molto improbabile. In effetti, tutti gli indicatori esaminati mostrano che ci si può ragionevolmente aspettare che i volumi di esportazione verso la Comunità non aumenteranno in modo sensibile e i prezzi all’esportazione rimarranno a livelli tali da non costituire dumping.

    (105)

    Tuttavia, tenuto conto del carattere alquanto imprevedibile delle condizioni del mercato a causa della natura del prodotto (beni deperibili), si è considerato opportuno sorvegliare strettamente il mercato e riesaminare la situazione in caso di prove sufficienti prima facie di un cambiamento importante delle condizioni di mercato. In tal caso, sarà presa in considerazione l’opportunità di avviare un’inchiesta d’ufficio, se ciò sarà ritenuto necessario.

    (106)

    Il controllo dovrebbe essere limitato nel tempo sino alla scadenza prevista in origine per le misure definitive imposte dal regolamento (CE) n. 85/2006, se fossero state mantenute, vale a dire sino al 21 gennaio 2011.

    F.   INFORMAZIONE DELLE PARTI

    (107)

    Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si prevedeva di chiudere il presente riesame intermedio ed abrogare il dazio antidumping vigente sulle importazioni del prodotto in esame. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione quando ciò risultava opportuno e le affermazioni erano suffragate da elementi di prova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo unico

    Il riesame parziale intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di salmone d’allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, attualmente classificabile nei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 19 13 e ex 0304 29 13, originarie della Norvegia, aperto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso.

    Il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni sopra menzionate è abrogato.

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. WOERTH


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 15 del 20.1.2006, pag. 1.

    (3)  GU C 88 del 21.4.2007, pag. 26.

    (4)  Kontali Analysis AS è un fornitore di statistiche, prevalentemente per l’industria dell’acquacoltura e della pesca (www.kontali.no).


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