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Document 32008R0668
Commission Regulation (EC) No 668/2008 of 15 July 2008 amending Annexes II to V of Regulation (EC) No 2096/2005 laying down common requirements for the provision of air navigation services, as regards working methods and operating procedures (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 668/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008 , recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 668/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008 , recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 188 del 16.7.2008, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2011; abrogato da 32011R1035
16.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 668/2008 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2008
recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (2) fanno riferimento ad alcuni allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale. Successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 2096/2005, tali allegati sono stati modificati dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) come indicato nelle lettere indirizzate agli Stati («State letters») 2001/74 datata 10 agosto 2001; 2003/29 datata 28 marzo 2003; 2004/16 datata 26 marzo 2004; 2005/35 e 2005/39 datate 24 marzo 2005; 2006/38 datata 24 marzo 2006; 2006/64 datata 18 agosto 2006; 2007/11, 2007/13, 2007/19, 2007/20, 2007/23 e 2007/24 datate 30 marzo 2007. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti nel regolamento (CE) n. 2096/2005 per conformarsi agli obblighi di diritto internazionale degli Stati membri e garantire la coerenza con la normativa internazionale. |
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2096/2005. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2096/2005 è modificato come segue.
1) |
Nell’allegato II, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE Il fornitore di servizi di traffico aereo deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di traffico aereo nello spazio aereo interessato:
|
2) |
Nell’allegato III, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE Il fornitore di servizi meteorologici deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi meteorologici nello spazio aereo interessato:
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3) |
Nell’allegato IV, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE Il fornitore di servizi d’informazione aeronautica deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di informazioni aeronautiche nello spazio aereo interessato:
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4) |
Nell’allegato V, il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE Il fornitore di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nell’allegato 10 relativo alle telecomunicazioni aeronautiche della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza nello spazio aereo interessato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(2) GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/2008 (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5).