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Document 32008R0618

    Regolamento (CE) n. 618/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 , recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare nell'ambito del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008

    GU L 168 del 28.6.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/618/oj

    28.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 168/17


    REGOLAMENTO (CE) N. 618/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 27 giugno 2008

    recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare nell'ambito del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 31,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

    (2)

    Detti quantitativi sono fissati, per il periodo di consegna 2007/2008, dal regolamento (CE) n. 77/2008 della Commissione, del 28 gennaio 2008, recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008 (3).

    (3)

    L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo ACP contiene disposizioni da applicare in caso di mancata consegna del quantitativo convenuto da parte di uno Stato ACP.

    (4)

    Le competenti autorità di Barbados, del Congo, del Kenia, del Madagascar e di Trinidad e Tobago hanno informato la Commissione che non saranno in grado di consegnare la totalità del quantitativo convenuto e che non desiderano beneficiare di un periodo di consegna supplementare.

    (5)

    Previa consultazione degli Stati ACP interessati, occorre pertanto procedere ad una riassegnazione del quantitativo non consegnato per consentirne la fornitura durante il periodo di consegna 2007/2008.

    (6)

    Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 77/2008 e adeguare i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2007/2008, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/2006.

    (7)

    L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 prevede che il paragrafo 1 del medesimo articolo non si applichi a un quantitativo riassegnato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 o paragrafo 2, del protocollo ACP. Il quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento deve essere pertanto importato prima del 30 giugno 2008. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la decisione di riassegnazione è stata presa tardivamente e tenuto conto altresì del tempo concesso per la presentazione delle domande di titoli di importazione, sarà impossibile rispettare tale termine. Occorre pertanto che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006 si applichi anche al quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti del codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2007/2008 e per i rispettivi paesi esportatori, sono adeguati come indicato nell'allegato.

    Articolo 2

    In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, l'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica al quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento e importato dopo il 30 giugno 2008.

    Articolo 3

    Il regolamento (CE) n. 77/2008 è abrogato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

    (2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

    (3)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 6.


    ALLEGATO

    Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco

    Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India

    Obblighi di consegna 2007/2008

    Barbados

    27 464,3

    Belize

    69 615,98

    Congo

    0,00

    Costa d'Avorio

    10 123,12

    Figi

    162 656,25

    Guyana

    191 368,87

    India

    9 999,83

    Giamaica

    148 003,16

    Kenia

    2 045,07

    Madagascar

    6 249,50

    Malawi

    24 367,72

    Maurizio

    476 789,70

    Mozambico

    5 965,92

    Uganda

    0,00

    Saint Kitts e Nevis

    0,00

    Suriname

    0,00

    Swaziland

    126 027,92

    Tanzania

    9 672,60

    Trinidad e Tobago

    0,00

    Zambia

    11 865,01

    Zimbabwe

    37 660,14

    TOTALE

    1 319 875,62


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