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Document 32008R0565

Regolamento (CE) n. 565/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda la definizione del tenore massimo di diossine e PCB nel fegato di pesce (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 160 del 19.6.2008, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. impl. da 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/565/oj

19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/20


REGOLAMENTO (CE) N. 565/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda la definizione del tenore massimo di diossine e PCB nel fegato di pesce

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

È opportuno fissare tenori massimi a un livello rigoroso, che è possibile ottenere attraverso buone pratiche, tenendo altresì conto dei rischi associati al consumo degli alimenti.

(3)

Dal 2006 si sono registrati tenori molto elevati di diossine e PCB diossina-simili nel fegato di pesce in scatola, segnalati attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). Per il fegato di pesce e i suoi prodotti derivati non sono stati definiti tenori massimi. Al fine di tutelare la salute pubblica le competenti autorità hanno vietato l'immissione in commercio di tali prodotti, considerati a rischio.

(4)

È opportuno stabilire un tenore massimo comunitario per la somma di diossine e PCB diossina-simili nel fegato di pesce e nei suoi prodotti derivati, in modo da tutelare la salute pubblica e garantire un approccio uniforme nel mercato interno.

(5)

Tenendo conto del processo d'inscatolamento specifico per il fegato di pesce, è auspicabile che il tenore massimo stabilito per il fegato di pesce fresco si applichi anche al fegato di pesce trasformato.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nella parte 5 (Diossine e PCB) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunto il punto seguente:

 

 

Tenori massimi

Somma di diossine

(OMS-PCDD/F-TEQ)

Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ)

«5.11

Fegato di pesce e suoi prodotti derivati, esclusi gli oli di organismi marini di cui al punto 5.10

25,0 pg/g peso fresco (32) (3)

2.   La nota 34 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è sostituita dal testo seguente:

«(34)

Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alle definizioni di cui alle categorie a), b), c), e) ed f) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000, escluso il fegato di pesce di cui al punto 5.11.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14).

(3)  Per il fegato di pesce il tenore massimo si applica all'intero contenuto commestibile della scatola.»


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