Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0504

    Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008 , recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 149 del 7.6.2008, p. 3–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32015R0262

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/504/oj

    7.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 149/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 504/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 6 giugno 2008

    recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino e l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma,

    vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 93/623/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1993, che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati (4) introduce un metodo che permette di identificare gli equidi registrati durante i loro movimenti, ai fini di controllo sanitario.

    (2)

    La decisione 2000/68/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modifica della decisione 93/623/CEE della Commissione e concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito (5) stabilisce norme riguardanti il documento di identificazione che scorta gli equidi durante i loro movimenti.

    (3)

    Le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE sono applicate dagli Stati membri in modi diversi. Inoltre, in queste decisioni l'identificazione degli equidi è legata ai movimenti degli animali, mentre nella normativa comunitaria relativa ad altri animali d'allevamento, questi sono identificati indipendentemente dai loro movimenti, tra l'altro ai fini di lotta contro le malattie. Inoltre, questo doppio sistema, per gli equidi d'allevamento e da reddito da una parte e per gli equidi registrati dall'altra, può avere come conseguenza l’emissione di più documenti d'identificazione per uno stesso animale; questo può essere evitato soltanto applicando sull'animale un marchio indelebile, ma non necessariamente visibile, all’atto della prima identificazione.

    (4)

    Il diagramma schematico incluso nel documento d'identificazione previsto dalla decisione 93/623/CEE non è pienamente compatibile con le informazioni simili richieste dalle organizzazioni internazionali che si occupano di equidi per concorsi e corse e dall'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). Di conseguenza, il presente regolamento deve definire un diagramma schematico rispondente ai bisogni della Comunità e conforme ai requisiti internazionali.

    (5)

    Le importazioni di equidi restano disciplinate dalla direttiva 90/426/CEE e in particolare dalla decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (6) e dalla decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (7).

    (6)

    Ove si applichi il regime doganale stabilito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (8), è necessario riferirsi altresì al regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (9). Il regolamento (CEE) n. 706/73 dispone che dal 1o settembre 1973 si applicano le norme comunitarie in materia veterinaria, ad esclusione della legislazione zootecnica. Il presente regolamento deve applicarsi senza pregiudizio del suddetto regolamento.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (10) definisce la nozione di «detentore di animali». L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE fa invece riferimento al proprietario o all'allevatore dell'animale. La direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (11) combina le definizioni di «proprietario» e «detentore». Poiché, secondo le legislazioni comunitaria e nazionali, il proprietario di un equide non è necessariamente la persona che ne ha la responsabilità, è opportuno chiarire che la responsabilità dell'identificazione dell’equide, secondo il presente regolamento, spetta in primo luogo al suo detentore, che può anche essere il proprietario.

    (8)

    Per assicurare la coerenza della normativa comunitaria, i metodi di identificazione degli equidi previsti dal presente regolamento devono applicarsi senza pregiudizio della decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l’iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione (12).

    (9)

    Detti metodi devono essere conformi ai principi stabiliti dalle organizzazioni di allevamento autorizzate in conformità della decisione 92/353/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (13). In conformità di tale decisione, spetta all'organizzazione o all'associazione che tiene il libro genealogico d'origine della razza stabilire i principi relativi al sistema di identificazione degli equidi, alla divisione del libro genealogico in classi e all'iscrizione degli ascendenti nel libro genealogico.

    (10)

    Inoltre, il certificato d'origine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 90/427/CEE, da incorporare nel documento di identificazione, deve riportare tutte le informazioni necessarie affinché gli equidi che sono trasferiti da un libro genealogico a un altro siano iscritti nella classe del libro genealogico di cui soddisfano i criteri.

    (11)

    A norma dell'articolo 1, terzo trattino della decisione 96/510/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e dei loro sperma, ovuli ed embrioni (14), i certificati genealogici e zootecnici per gli equidi registrati devono essere conformi al documento di identificazione definito dalla decisione 93/623/CEE. È quindi necessario precisare che ogni riferimento alla decisione 93/623/CEE e alla decisione 2000/68/CE deve essere inteso come riferimento al presente regolamento.

    (12)

    Poiché tutti gli equidi nati o importati nella Comunità in conformità del presente regolamento devono essere identificati da un documento di identificazione unico, sono necessarie disposizioni speciali per il caso in cui lo status degli animali sia mutato da quello di equide da allevamento e da reddito a quello di equide registrato, come definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE.

    (13)

    Gli Stati membri devono poter stabilire regimi specifici per l'identificazione degli equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico in zone o territori definiti, comprese le riserve naturali, in coerenza con l'articolo 2, secondo comma, della direttiva 92/35/CEE.

    (14)

    Dispositivi elettronici di identificazione («transponder») degli equidi sono già largamente utilizzati a livello internazionale. Questa tecnologia deve essere utilizzata per creare uno stretto legame tra l'equide e il mezzo di identificazione. È opportuno che gli equidi siano muniti di un transponder, ma occorre prevedere la possibilità di utilizzare metodi alternativi per la verifica dell'identità dell'animale, purché tali metodi offrano garanzie equivalenti nei riguardi del rischio che per uno stesso animale siano rilasciati più documenti di identificazione.

    (15)

    Occorre introdurre la possibilità di una deroga alla normativa comunitaria vigente che impone che gli equidi siano sempre accompagnati dal documento di identificazione quando la conservazione del documento di identificazione per tutta la durata di vita dell'equide è impossibile o quando questo documento non è stato rilasciato in quanto l'animale è stato macellato prima di avere raggiunto l'età massima prescritta per la sua identificazione.

    (16)

    Tali deroghe devono applicarsi senza pregiudizio dell'articolo 14 della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (15), che prevede una deroga a talune misure di lotta contro la malattia per gli equidi identificati di aziende in cui è stato confermato un focolaio di afta epizootica.

    (17)

    Gli Stati membri devono anche poter permettere l'uso di un documento di identificazione semplificato per gli equidi movimentati all’interno del territorio nazionale. Carte in plastica con un chip incorporato («carte intelligenti») sono state introdotte in varie zone come dispositivi di memorizzazione dei dati. Occorre consentire l’emissione di tali carte intelligenti come opzione aggiuntiva al documento di identificazione e il loro utilizzo, a determinate condizioni, in luogo del documento di identificazione che accompagna gli equidi durante i loro movimenti all'interno di uno stesso Stato membro.

    (18)

    Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (16), le prescrizioni in materia di informazione sulla catena alimentare per gli equidi devono essere applicate entro l'anno 2009.

    (19)

    Sono necessarie disposizioni da applicarsi in caso di perdita del documento di identificazione originale rilasciato a norma del presente regolamento per tutta la durata di vita. Tali disposizioni devono per quanto possibile escludere il possesso illegale di più di un documento di identificazione di modo che lo status dell'equide sia correttamente definito come quello di animale destinato alla macellazione per il consumo umano. Quando esistono informazioni sufficienti e verificabili, deve essere rilasciato un duplicato che è contrassegnato come tale e in generale esclude l'animale dalla catena alimentare; in altri casi deve essere rilasciato un documento sostitutivo, anch'esso contrassegnato come tale, che, in aggiunta, declassa l'equide precedentemente registrato attribuendogli lo status di equide da allevamento e da reddito.

    (20)

    Ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 90/426/CEE, il documento di identificazione è uno strumento che deve permettere di immobilizzare gli equidi in caso di insorgenza di un focolaio di malattia nell’azienda in cui sono detenuti o allevati. Di conseguenza, è necessario prevedere la possibilità di sospendere la validità del documento di identificazione ai fini della movimentazione degli animali in caso di insorgenza di un focolaio di determinate malattie, mediante apposizione di un’appropriata dicitura nel documento stesso.

    (21)

    Alla morte dell’equide, sopravvenuta in circostanze diverse dalla macellazione in un macello, il documento di identificazione deve essere restituito all'organismo emittente dall'autorità che esercita la sorveglianza sulla trasformazione dell'animale morto in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (17) ed è necessario fare in modo che il transponder od ogni altro dispositivo, compresi i marchi, utilizzato per verificare l'identità dell'equide non possano essere riutilizzati.

    (22)

    Per evitare che i transponder siano introdotti nella catena alimentare, la carne degli animali da cui non è stato possibile rimuovere il transponder al momento della macellazione deve essere dichiarata impropria al consumo umano, come disposto dall'allegato I, sezione II, capitolo V del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (18).

    (23)

    La standardizzazione del luogo d'impianto dei transponder e la registrazione di tale luogo nel documento di identificazione devono facilitare la localizzazione dei transponder impiantati.

    (24)

    Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (19), gli animali vivi preparati per essere immessi sul mercato per il consumo umano costituiscono un «alimento». Detto regolamento attribuisce importanti responsabilità agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione di alimenti, anche per quanto riguarda la tracciabilità degli animali utilizzati per la produzione di alimenti.

    (25)

    Gli equidi da allevamento e da reddito e gli equidi registrati possono, ad un certo momento della loro esistenza, diventare equidi da macello, come definiti all'articolo 2, lettera d), della direttiva 90/426/CEE. La carne dei solipedi (sinonimo di equidi) è definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (20).

    (26)

    A norma dell'allegato II, sezione III, punto 7 del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori dei macelli devono ricevere e verificare le informazioni relative alla catena alimentare precisanti l'origine, la storia e la gestione degli animali destinati alla produzione di alimenti e agire di conseguenza. Per i solipedi domestici, l'autorità competente può consentire che le informazioni sulla catena alimentare siano inviate al macello contemporaneamente agli animali e non in precedenza. Di conseguenza, il documento di identificazione che accompagna gli equidi da macello deve far parte di tali informazioni sulla catena alimentare.

    (27)

    A norma dell'allegato I, sezione II, capitolo III, punto 1 del regolamento (CE) n. 854/2004, il veterinario ufficiale deve verificare che l'operatore del settore alimentare abbia adempiuto i propri obblighi per garantire che gli animali accettati per la macellazione in vista del consumo umano siano adeguatamente identificati.

    (28)

    A norma dell'allegato II, sezione III, punto 8, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare devono verificare i passaporti che accompagnano i solipedi domestici per assicurarsi che gli animali siano destinati alla macellazione per il consumo umano e consegnare il passaporto al veterinario ufficiale se li accettano per la macellazione.

    (29)

    Fatti salvi il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (21) e la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali (22), la somministrazione di medicinali veterinari agli equidi è soggetta alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (23).

    (30)

    L'articolo 10, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2001/82/CE prevede per gli equidi deroghe specifiche all'articolo 11 della stessa direttiva per quanto riguarda il trattamento degli animali utilizzati per la produzione di alimenti con medicinali per i quali sono stati stabiliti limiti massimi di residui per specie diverse dalla specie interessata o che sono autorizzati per un'affezione diversa, a condizione che tali equidi siano identificati in conformità della normativa comunitaria e siano espressamente caratterizzati, nel documento di identificazione, come non destinati alla macellazione per il consumo umano o come destinati alla macellazione per il consumo umano dopo un periodo minimo di sei mesi successivo al trattamento con sostanze elencate nel regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze indispensabili per il trattamento degli equidi (24).

    (31)

    Al fine di mantenere un controllo sul rilascio dei documenti di identificazione, una serie minima di dati relativi al rilascio di tali documenti deve essere registrata in una base di dati. Le basi di dati dei vari Stati membri devono cooperare, come disposto dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (25), allo scopo di facilitare lo scambio di dati.

    (32)

    Il sistema UELN (Universal Equine Life Number) è stato concordato su scala mondiale tra le principali organizzazioni operanti nel campo dell’allevamento equino e delle competizioni equestri. È stato messo a punto su iniziativa della World Breeding Federation for Sport Horses (WBSH), dell'International Stud-Book Committee (ISBC), della World Arabian Horse Organization (WAHO), dell’European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), della Conférence Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA), della Fédération Equestre Internationale (FEI) e dell'Union Européenne du Trot (UET). Il sistema è descritto nel sito Internet dell’UELN (26).

    (33)

    Il sistema UELN si presta all'identificazione sia degli equidi registrati, sia degli equidi da allevamento e da reddito e permette l'introduzione progressiva di reti informatiche, di modo che l'identità degli animali possa continuare a essere verificata in conformità dell'articolo 6 della direttiva 90/427/CEE relativa agli equidi registrati.

    (34)

    Quando codici sono attribuiti alle basi di dati, tali codici e il formato dei numeri di identificazione registrati dei singoli animali non devono in alcun modo entrare in conflitto con il sistema UELN stabilito. È pertanto necessario consultare l'elenco dei codici UELN attribuiti prima di attribuire un nuovo codice a una base di dati.

    (35)

    A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 90/426/CEE, il veterinario ufficiale deve annotare in un registro il numero di identificazione o il numero del documento di identificazione dell'equide macellato e trasmettere all'autorità competente del luogo di spedizione, su sua richiesta, un attestato certificante la macellazione dell'equide. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, punto i), della suddetta direttiva, dopo che gli equidi registrati sono stati macellati, i loro documenti di identificazione devono essere restituiti all'organismo che li ha rilasciati. Queste disposizioni valgono anche per i documenti di identificazione rilasciati per gli equidi da allevamento e da reddito. La registrazione di un numero a vita compatibile con il sistema UELN e il suo utilizzo per identificare le autorità o gli organismi che hanno rilasciato il documento di identificazione deve facilitare l’adempimento di questi obblighi. Per quanto possibile, gli Stati membri devono utilizzare gli organismi di collegamento che hanno designato a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (27).

    (36)

    Il controllo veterinario necessario per fornire le garanzie zoosanitarie a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 90/426/CEE può essere assicurato soltanto se l’azienda, come definita all'articolo 2, lettera a), di detta direttiva, è conosciuta dall'autorità competente. Obblighi analoghi comporta l’applicazione della legislazione alimentare in relazione agli equidi come animali utilizzati per la produzione di alimenti. Tuttavia, data la frequenza dei movimenti di equidi rispetto ad altri animali d'allevamento, non occorre tentare di stabilire una tracciabilità permanente in tempo reale degli equidi. L'identificazione degli equidi deve pertanto costituire la prima fase di un sistema di identificazione e di registrazione degli equidi che dovrà essere completato nel quadro della nuova politica comunitaria in materia di sanità animale.

    (37)

    Ai fini di un’applicazione uniforme della normativa comunitaria relativa all'identificazione degli equidi negli Stati membri e per assicurarne la chiarezza e la trasparenza, è necessario abrogare le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE e sostituirle con il presente regolamento.

    (38)

    Occorre prevedere disposizioni transitorie per permettere agli Stati membri di adattarsi alle norme del presente regolamento.

    (39)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e del comitato permanente della zootecnia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto e campo d'applicazione

    1.   Il presente regolamento disciplina l'identificazione degli equidi:

    a)

    nati nella Comunità; o

    b)

    immessi in libera pratica nella Comunità secondo il regime doganale definito all'articolo 4, paragrafo 16, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    2.   Il presente regolamento lascia impregiudicati:

    a)

    il regolamento (CEE) n. 706/73 e la decisione 96/78/CE;

    b)

    le misure adottate dagli Stati membri per registrare le aziende che detengono equidi.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni dell'articolo 2, lettere a), da c) a f), h) e i), della direttiva 90/426/CEE e dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/427/CEE.

    2.   Inoltre, s'intende per:

    a)

    «detentore», ogni persona fisica o giuridica che ha la proprietà o il possesso di un equide o è incaricato di provvedere al suo mantenimento, a titolo oneroso o no, in modo permanente o temporaneo, anche durante il suo trasporto, su un mercato o in occasione di concorsi, competizioni o manifestazioni culturali;

    b)

    «transponder», un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura,

    i)

    conforme alla norma ISO 11784 e utilizzante una tecnologia HDX o FDX-B, e

    ii)

    che può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785 a una distanza di almeno 12 cm;

    c)

    «equidi», i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi;

    d)

    «numero unico di identificazione a vita», un codice alfanumerico unico a quindici cifre contenente informazioni sull'equide cui è attribuito e sulla base di dati e il paese in cui tali informazioni sono registrate in primo luogo conformemente al sistema di codifica UELN (Universal Equine Life Number), costituito da:

    i)

    un codice di identificazione a sei cifre, compatibile con il sistema UELN, per la base di dati di cui all'articolo 21, paragrafo 1, seguito da

    ii)

    un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all'equide;

    e)

    «carta intelligente»: un dispositivo in plastica nel quale è incorporato un chip capace di memorizzare dati e di trasmetterli elettronicamente a sistemi informatici compatibili.

    CAPO II

    DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

    Articolo 3

    Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi

    1.   Gli equidi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono detenuti soltanto se sono identificati secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

    2.   Quando il detentore non è il proprietario dell'equide agisce, nel quadro del presente regolamento, a nome e con l'accordo della persona fisica o giuridica che ne ha la proprietà («il proprietario»).

    3.   Ai fini del presente regolamento, il sistema di identificazione degli equidi si compone dei seguenti elementi:

    a)

    un documento di identificazione unico valido a vita;

    b)

    un metodo che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide;

    c)

    una base di dati nella quale sono registrati, sotto un numero di identificazione unico, gli elementi dell'identificazione dell'animale per il quale un documento di identificazione è stato rilasciato a una persona registrata in tale base di dati.

    Articolo 4

    Organismi che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi

    1.   Gli Stati membri provvedono a che il documento di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per gli equidi registrati sia rilasciato dai seguenti organismi («organismi emittenti»):

    a)

    l'organizzazione o associazione ufficialmente approvata o riconosciuta dallo Stato membro interessato o da un servizio ufficiale di tale Stato membro, di cui all'articolo 2, lettera c), primo trattino, della direttiva 90/427/CEE, che tiene il libro genealogico per questa razza di equide, come disposto dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE; o

    b)

    un ramo con sede in uno Stato membro di un'associazione od organizzazione internazionale che gestisca cavalli per competizioni e corse, di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE.

    2.   I documenti di identificazione rilasciati dalle autorità di un paese terzo che emettono certificati genealogici in conformità dell'articolo 1, terzo trattino, della decisione 96/510/CE sono considerati validi ai sensi del presente regolamento per gli equidi registrati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

    3.   L'organismo che rilascia il documento di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per gli equidi da allevamento e da reddito è designato dall'autorità competente.

    4.   Gli organismi emittenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 agiscono in conformità del presente regolamento, in particolare delle disposizioni degli articoli 5, da 8 a 12, 14, 16, 17, 21 e 23.

    5.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato l'elenco degli organismi emittenti di e mettono le relative informazioni a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico in un sito Internet.

    Le informazioni concernenti gli organismi emittenti comprendono almeno le coordinate necessarie per l’adempimento degli obblighi di cui all'articolo 19.

    Per permettere agli Stati membri di rendere accessibili tali elenchi aggiornati, la Commissione predispone un sito Internet che funge da tramite con i siti nazionali di ciascuno Stato membro.

    6.   L'elenco degli organismi emittenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2 è redatto e aggiornato secondo le seguenti modalità:

    a)

    l'autorità competente del paese terzo in cui è situato l'organismo emittente garantisce che:

    i)

    l'organismo emittente sia conforme a quanto disposto al paragrafo 2;

    ii)

    gli organismi emittenti abilitati a norma della direttiva 94/28/CEE adempiano gli obblighi di informazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;

    iii)

    gli elenchi degli organismi emittenti siano redatti, aggiornati e comunicati alla Commissione;

    b)

    la Commissione:

    i)

    trasmette periodicamente agli Stati membri gli elenchi nuovi o aggiornati che riceve dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati ai sensi della lettera a), punto iii);

    ii)

    provvede a che le versioni aggiornate di questi elenchi siano accessibili al pubblico,

    iii)

    se necessario, iscrive al più presto la questione dell'elenco degli organismi emittenti dei paesi terzi all'ordine del giorno del comitato permanente della zootecnia, in vista di una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 88/661/CEE del Consiglio (28).

    Articolo 5

    Identificazione degli equidi nati nella Comunità

    1.   Gli equidi nati nella Comunità sono identificati per mezzo di un documento di identificazione unico conforme al modello figurante nell'allegato I («documento di identificazione» o «passaporto»). È rilasciato per tutta la durata di vita dell'equide.

    Il documento di identificazione è in forma di stampato indivisibile e contiene campi per l'inserimento delle informazioni richieste nelle seguenti sezioni:

    a)

    per gli equidi registrati, sezioni da I a X;

    b)

    per gli equidi da allevamento e da reddito, almeno le sezioni I, III, IV e da VI a IX.

    2.   L'organismo emittente provvede a che non sia rilasciato un documento di identificazione per un equide se almeno la sezione I non è debitamente compilata.

    3.   Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 96/78/CE e in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2 del presente articolo, gli equidi registrati sono identificati nel documento di identificazione in base alle norme stabilite dagli organismi emittenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento.

    4.   Per gli equidi registrati, l'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafi 1, lettera a) e 2, del presente regolamento riporta nella sezione II del documento di identificazione le informazioni figuranti nel certificato d'origine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 90/427/CEE.

    Conformemente ai principi dell'organizzazione d'allevamento abilitata o riconosciuta che tiene il libro genealogico dell’origine della razza dell'equide registrato interessato, il certificato d'origine deve riportare tutte le informazioni relative alla genealogia dell'animale, la sezione del libro genealogico di cui all'articolo 2 o 3 della decisione 96/78/CE e, se così stabilito, la classe della sezione principale nella quale l'animale è iscritto.

    5.   Per ottenere il documento di identificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il detentore dell'animale — o il suo proprietario se la legislazione dello Stato membro in cui l'equide è nato lo richiede espressamente — presenta una domanda all'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3, entro i termini di cui al paragrafo 6 del presente articolo e all'articolo 7, paragrafo 1, fornendo tutte le informazioni necessarie per conformarsi al presente regolamento.

    6.   Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, gli equidi nati nella Comunità sono identificati in conformità del presente regolamento entro il 31 dicembre dell’anno di nascita o entro sei mesi dalla data di nascita, se questo termine è posteriore.

    In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di limitare a sei mesi il termine massimo autorizzato per l'identificazione degli equidi.

    Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al secondo comma ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

    7.   L'ordine delle sezioni del documento di identificazione e la loro numerazione restano invariati, tranne per la sezione I, che può occupare una doppia pagina.

    8.   Il documento di identificazione non è duplicato o sostituito, se non nei casi di cui agli articoli 16 e 17.

    Articolo 6

    Deroga all'obbligo di compilare la sezione I del documento di identificazione

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, quando un transponder è collocato come disposto dall'articolo 11 o un altro marchio individuale, indelebile e visibile è apposto conformemente all'articolo 12, le informazioni della sezione I, parte A, punto 3, lettere da b) a h), e del diagramma schematico della sezione I, parte B, punti da 12 a 18, del documento di identificazione possono non essere riportate; anziché compilare il diagramma schematico è possibile utilizzare un’immagine sufficientemente dettagliata da consentire l’identificazione dell'equide.

    La deroga di cui al primo comma lascia impregiudicate le norme relative all’identificazione degli equidi stabilite dagli organismi emittenti di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.

    Articolo 7

    Deroghe riguardanti l'identificazione di equidi allo stato selvatico o semiselvatico

    1.   In deroga all'articolo 5, paragrafi 1, 3 e 5, l'autorità competente può decidere che gli equidi costituenti popolazioni definite viventi allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone, comprese le riserve naturali, da definirsi da tale autorità, siano identificati come disposto all'articolo 5 soltanto quando sono trasferiti da tali zone o addomesticati.

    2.   Gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione la popolazione e le zone interessate:

    a)

    entro i sei mesi seguenti la data di entrata in vigore del presente regolamento; o

    b)

    prima di avvalersi di questa deroga.

    Articolo 8

    Identificazione degli equidi importati

    1.   Il detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui l'equide è importato lo richiede espressamente, il proprietario presenta una domanda di rilascio del documento di identificazione o di registrazione del documento di identificazione esistente nella base di dati dell'organismo emittente appropriato ai sensi dell'articolo 21, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della procedura doganale di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera a), del regolamento (CE) n. 2913/92, quando:

    a)

    gli equidi sono importati nella Comunità; o

    b)

    l'ammissione temporanea di cui all'articolo 2, lettera i), della direttiva 90/426/CEE è convertita in ammissione definitiva ai sensi dell'articolo 19, punto iii), di detta direttiva.

    2.   Quando un equide di cui al paragrafo 1 è accompagnato da documenti non conformi all'articolo 5, paragrafo 1, o mancanti di alcune delle informazioni prescritte dal presente regolamento, l'organismo emittente, su richiesta del detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui l'equide è importato lo richiede espressamente, del proprietario:

    a)

    completa tali documenti in modo da renderli conformi alle prescrizioni dell'articolo 5; e

    b)

    registra i dati di identificazione dell'equide e le informazioni complementari nella base di dati come disposto dall'articolo 21.

    3.   Quando i documenti che accompagnano gli equidi di cui al paragrafo 1 non possono essere modificati in modo da risultare conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, non sono considerati validi ai fini dell'identificazione a norma del presente regolamento.

    Quando i documenti di cui al primo comma sono restituiti all'organismo emittente o invalidati da quest'ultimo, questo fatto è registrato nella base di dati di cui all'articolo 21 e gli equidi sono identificati ai sensi dell'articolo 5.

    CAPO III

    CONTROLLI DA EFFETTUARSI PRIMA DEL RILASCIO DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE E DEI TRANSPONDER

    Articolo 9

    Verifica dei documenti di identificazione unici rilasciati per gli equidi

    Prima di rilasciare un documento di identificazione, l'organismo emittente o la persona che agisce a suo nome adotta tutte le misure idonee per:

    a)

    verificare se tale documento di identificazione non è già stato rilasciato per l'equide in questione;

    b)

    prevenire il rilascio fraudolento di più documenti di identificazione per uno stesso equide.

    Queste misure comprendono almeno la consultazione dei documenti appropriati e dei registri elettronici disponibili, l'esame dell'animale al fine di individuare eventuali segni o marchi di un'identificazione precedente e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 10.

    Articolo 10

    Misure per individuare una precedente marcatura attiva degli equidi

    1.   Le misure di cui all'articolo 9 includono almeno azioni dirette a individuare:

    a)

    eventuali transponder precedentemente impiantati, per mezzo di un dispositivo di lettura conforme alla norma ISO 11785 in grado di leggere transponder HDX e FDX-B, almeno quando il lettore è in contatto diretto con la superficie del corpo nel punto in cui è solitamente impiantato il transponder;

    b)

    eventuali segni clinici indicanti che un transponder precedentemente impiantato è stato rimosso per via chirurgica;

    c)

    eventuali altri marchi apposti sull'animale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b).

    2.   Quando le misure di cui al paragrafo 1 rivelano l'esistenza di un transponder precedentemente impiantato o di qualsiasi altro marchio apposto in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), l'organismo emittente adotta le misure seguenti:

    a)

    per gli equidi nati in uno Stato membro, emette un duplicato del documento di identificazione o un documento di identificazione sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 o 17;

    b)

    per gli equidi importati, procede in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.

    3.   Quando le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), rivelano l'esistenza di un transponder precedentemente impiantato o le misure di cui al paragrafo 1, lettera c), rivelano l'esistenza di qualsiasi altro marchio, l'organismo emittente introduce in modo appropriato queste informazioni nella parte A e nel diagramma schematico della parte B della sezione I del documento di identificazione.

    4.   Se la rimozione non documentata di un transponder o di un altro marchio di cui al paragrafo 3 in un equide nato nella Comunità è confermata, l'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o 3, rilascia un documento di identificazione sostitutivo ai sensi dell'articolo 17.

    Articolo 11

    Metodi elettronici di verifica dell'identità

    1.   L'organismo emittente provvede a che al momento della prima identificazione, l'equide sia sottoposto a marcatura attiva mediante l'impianto di un transponder.

    Gli Stati membri definiscono le qualificazioni minime richieste per effettuare l'operazione di cui al primo comma o designano la persona o la professione abilitata.

    2.   Il transponder è impiantato per via parenterale in condizioni di asepsi tra il margine posteriore dell’occipitale e il garrese, a metà del collo, nella zona del legamento nucale.

    L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'impianto del transponder in un altro punto del collo dell'equide, purché in tal caso l'impianto non nuoccia al benessere dell'animale e non aumenti il rischio di migrazione del transponder rispetto al metodo di cui al primo comma.

    3.   Quando il transponder è impiantato conformemente ai paragrafi 1 e 2, l'organismo emittente iscrive le informazioni seguenti nel documento di identificazione:

    a)

    nella sezione I, parte A, punto 5, almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore a seguito dell'impianto, e, se del caso, un’etichetta autoadesiva con un codice a barre o una stampa di tale codice a barre indicante almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder;

    b)

    nella sezione I, parte A, punto 11, la firma e il timbro della persona di cui al paragrafo 1 che ha proceduto all'identificazione e ha impiantato il transponder;

    c)

    al punto 12 o 13 del diagramma schematico figurante nella sezione I, parte B, secondo il lato in cui è stato effettuato l’impianto, il punto in cui il transponder è stato impiantato nell’equide.

    4.   In deroga al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, se le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono attuate per un equide munito di un transponder precedentemente impiantato non conforme alle norme definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il nome del fabbricante o del dispositivo di lettura è iscritto nella sezione I, parte A, punto 5, del documento di identificazione.

    5.   Se uno Stato membro emana disposizioni dirette a garantire, conformemente alle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), l’unicità dei numeri corrispondenti ai transponder impiantati dagli organismi emittenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), abilitati dalle autorità competenti di questo Stato membro in conformità della decisione 92/353/CEE, tali disposizioni sono applicate senza compromettere il sistema di identificazione stabilito dall'organismo emittente di un altro Stato membro o di un paese terzo che ha proceduto all'identificazione in conformità del presente regolamento su richiesta del detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui l'animale è nato lo richiede espressamente, del proprietario.

    Articolo 12

    Metodi alternativi di verifica dell'identità

    1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'identificazione degli equidi mediante altri metodi appropriati, comprese le marcature, che offrano garanzie scientifiche equivalenti che, sole o combinate, permettano di verificare l'identità dell'equide e che prevengano efficacemente il duplice rilascio di documenti di identificazione («metodi alternativi»).

    L'organismo emittente provvede a che non sia rilasciato un documento di identificazione per un equide a meno che il metodo alternativo di cui al primo comma sia indicato nella sezione I, parte A, punto 6 o 7, del documento di identificazione e registrati nella base di dati in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera f).

    2.   Quando è utilizzato un metodo alternativo, il detentore fornisce il mezzo per accedere ai dati di identificazione o, se del caso, sostiene il costo della verifica dell'identità dell'animale.

    3.   Gli Stati membri provvedono a che:

    a)

    i metodi alternativi non siano utilizzati come solo mezzo di verifica dell’identità degli equidi per la maggioranza degli equidi identificati in conformità del presente regolamento;

    b)

    i marchi visibili apposti sugli equidi da allevamento e da reddito non possano essere confusi con quelli riservati sul loro territorio agli equidi registrati.

    4.   Gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 comunicano tramite un sito Internet questa informazione alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico.

    Per permettere agli Stati membri di rendere questa informazione accessibile, la Commissione predispone un sito Internet che funge da tramite con i siti nazionali di ciascuno Stato membro.

    CAPO IV

    MOVIMENTI E TRASPORTO DEGLI EQUIDI

    Articolo 13

    Movimenti e trasporto degli equidi registrati e degli equidi da allevamento e da reddito

    1.   Il documento di identificazione accompagna in qualsiasi momento gli equidi registrati e gli equidi da allevamento e da reddito.

    2.   In deroga al paragrafo 1, non è necessario che il documento di identificazione accompagni gli equidi di cui a tale paragrafo:

    a)

    quando sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito senza indugio dal detentore;

    b)

    quando sono temporaneamente in movimento a piedi:

    i)

    in vicinanza dell’azienda all'interno di uno stesso Stato membro, di modo che il documento di identificazione possa essere esibito entro tre ore, o

    ii)

    durante la transumanza degli equidi verso o da pascoli estivi e i documenti di identificazione possono essere esibiti nell’azienda di partenza;

    c)

    quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;

    d)

    quando partecipano a un addestramento o a una prova per un concorso o una manifestazione che richiede che lascino il luogo del concorso o della manifestazione;

    e)

    quando sono movimentati o trasportati in una situazione di emergenza relativa agli equidi stessi o, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/85/CE, all’azienda in cui sono detenuti.

    Articolo 14

    Deroga per movimenti e trasporti senza documento di identificazione o con documenti di identificazione semplificati

    1.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il movimento o il trasporto, all'interno di uno stesso Stato membro, degli equidi di cui a tale paragrafo non accompagnati dei loro documenti di identificazione, purché gli equidi siano provvisti di una carta intelligente emessa dall'organismo che ha emesso i loro documenti di identificazione e contenente le informazioni indicate nell'allegato II.

    2.   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 possono concedersi deroghe reciproche relative ai movimenti o al trasporto degli equidi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, all'interno del loro territorio.

    Essi informano la Commissione della loro intenzione di concedere questa deroga.

    3.   L'organismo emittente rilascia un documento provvisorio comprendente almeno un riferimento al numero unico di identificazione a vita e, quando è disponibile, al codice del transponder, che permette all'equide di essere movimentato o trasportato all'interno di uno Stato membro per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, durante il quale il documento di identificazione è restituito all'organismo emittente o all'autorità competente ai fini dell'aggiornamento dei dati di identificazione.

    4.   Quando, nel corso del periodo di cui al paragrafo 3, un equide è trasportato in un altro Stato membro o in un paese terzo attraverso il territorio di un altro Stato membro, è accompagnato, oltre che dal documento provvisorio, da un certificato sanitario conforme all'allegato C della direttiva 90/426/CEE, quale che sia il suo status di registrazione. Se l'animale non è munito di un transponder o non è identificato con un metodo alternativo, il certificato sanitario deve essere completato da una descrizione conforme alla sezione I del documento di identificazione.

    Articolo 15

    Movimenti e trasporto degli equidi da macello

    1.   Il documento di identificazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o dell'articolo 8 accompagna gli equidi da macello durante la loro movimentazione o il loro trasporto verso il macello.

    2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di un equide da macello non identificato ai sensi dell'articolo 5 direttamente dall’azienda di nascita al macello all'interno dello stesso Stato membro, a condizione che:

    a)

    l'equide sia di età inferiore a dodici mesi e la stella dentaria degli incisivi laterali decidui sia visibile;

    b)

    la tracciabilità dall’azienda di nascita al macello sia ininterrotta;

    c)

    nel corso del trasporto verso il macello l'equide sia identificabile individualmente ai sensi dell'articolo 11 o 12;

    d)

    la partita sia accompagnato dalle informazioni relative alla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III del regolamento (CE) n. 853/2004, comprendenti un riferimento all'identificazione individuale di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

    3.   L'articolo 19, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica in caso di movimenti o trasporto di equidi da macello in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

    CAPO V

    DUPLICAZIONE, SOSTITUZIONE E SOSPENSIONE DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

    Articolo 16

    Duplicato dei documenti di identificazione

    1.   Se il documento di identificazione originale è andato smarrito, ma l'identità dell'equide può essere stabilita, in particolare per mezzo del codice trasmesso dal transponder o del metodo alternativo, ed esiste una dichiarazione di proprietà, l'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, rilascia un duplicato del documento di identificazione con un riferimento al numero unico di identificazione a vita e designa chiaramente come tale questo documento («duplicato del documento di identificazione»).

    In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del duplicato del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano.

    Le informazioni contenute nel duplicato del documento di identificazione rilasciato e la classificazione dell'equide nella sezione IX di esso sono introdotte nella base di dati di cui all'articolo 21 mediante riferimento al numero unico di identificazione a vita.

    2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, l'autorità competente può decidere di sospendere per un periodo di sei mesi lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano, se il detentore può dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata della perdita del documento di identificazione, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non è stato compromesso da un trattamento medico.

    A tale scopo, l'autorità competente appone la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi nella prima colonna della parte III della sezione IX del duplicato del documento di identificazione e completa la terza colonna.

    3.   Se il documento di identificazione originale smarrito è stato rilasciato da un organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di un paese terzo, il duplicato del documento è rilasciato da tale organismo emittente e trasmesso al detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui si trova l'equide lo richiede espressamente, al proprietario tramite l'organismo emittente o l'autorità competente di tale Stato membro.

    In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del duplicato del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano e l'indicazione riportata nella base di dati di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera l), è adattata di conseguenza.

    Tuttavia, il duplicato del documento di identificazione può essere rilasciato da un organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che registra gli equidi di tale razza o da un organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che registra gli equidi a tale scopo nello Stato membro in cui si trova l'equide, se l'organismo emittente d'origine del paese terzo ha dato il suo consenso.

    4.   Se il documento di identificazione smarrito è stato rilasciato da un organismo emittente che non esiste più, il duplicato del documento è rilasciato da un organismo emittente dello Stato membro in cui si trova l'equide in conformità del paragrafo 1.

    Articolo 17

    Documento di identificazione sostitutivo

    Se il documento di identificazione originale è andato smarrito e l'identità dell'equide non può essere stabilita, l'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dello Stato membro in cui si trova l'equide rilascia un documento di identificazione sostituivo («documento di identificazione sostituivo»), chiaramente designato come tale e conforme alle prescrizioni dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

    In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del documento di identificazione sostitutivo come non destinato alla macellazione per il consumo umano.

    Le informazioni contenute nel documento di identificazione sostitutivo rilasciato, lo status di registrazione dell’equide e la classificazione dell'equide nella sezione IX di esso sono adattati di conseguenza nella base di dati di cui all'articolo 21, mediante un riferimento al numero unico di identificazione a vita.

    Articolo 18

    Sospensione dei documenti di identificazione ai fini dei movimenti

    Il veterinario ufficiale sospende la validità del documento di identificazione ai fini dei movimenti, apponendo la dicitura appropriata nella sezione VIII di esso, quando l'equide è detenuto in un'azienda o proviene da un’azienda che:

    a)

    è oggetto di una misura di divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE; o

    b)

    è situata in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro non indenne da peste equina.

    CAPO VI

    MORTE DEGLI EQUIDI; EQUIDI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE PER IL CONSUMO UMANO; REGISTRAZIONE DEI FARMACI

    Articolo 19

    Morte di un equide

    1.   Alla macellazione o alla morte di un equide sono adottate le seguenti misure:

    a)

    per impedire un successivo utilizzo fraudolento del transponder, si procede al suo recupero, alla sua distruzione o al suo smaltimento sul posto;

    b)

    il documento di identificazione è invalidato almeno con l'apposizione nella prima pagina di un timbro riportante la dicitura «non valido»;

    c)

    all'organismo emittente è trasmesso, o direttamente o tramite il punto di contatto di cui all'articolo 23, paragrafo 4, un attestato contenente un riferimento al numero unico di identificazione a vita dell'animale e indicante che l'equide è stato macellato, abbattuto, o è morto, nonché la data della morte dell'animale; e

    d)

    il documento di identificazione invalidato è distrutto.

    2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono attuate da o sotto la supervisione di:

    a)

    il veterinario ufficiale:

    i)

    se l'animale è stato macellato o abbattuto a fini di lotta contro una malattia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, punto i), della direttiva 90/426/CEE; o

    ii)

    a seguito della macellazione dell'animale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 90/426/CEE; o

    b)

    l'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto i), del regolamento (CE) n. 1774/2002, in caso di smaltimento o trattamento della carcassa ai sensi degli articoli 4 o 5 di detto regolamento.

    3.   Quando il transponder non può essere recuperato su un animale macellato per il consumo umano, come prescritto dal paragrafo 1, lettera a), il veterinario ufficiale dichiara la carne o la parte della carne contenente il transponder impropria al consumo umano ai sensi dell'allegato I, sezione II, capitolo V, punto 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 854/2004.

    4.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), e fatte salve le norme stampate dall'organismo emittente sul documento di identificazione, gli Stati membri possono adottare misure per restituire il documento invalidato all'organismo emittente.

    5.   In tutti i casi di morte o di perdita dell'equide non previsti dal presente articolo, il detentore restituisce il documento di identificazione all'organismo emittente appropriato di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3, entro trenta giorni dalla morte o dalla perdita dell'animale.

    Articolo 20

    Equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e registrazione dei farmaci

    1.   Un equide è considerato destinato alla macellazione per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione IX, parte II del documento di identificazione con firma apposta:

    a)

    dal detentore o dal proprietario, a sua discrezione; o

    b)

    dal detentore e dal veterinario responsabile, agente in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE.

    2.   Prima di qualsiasi trattamento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE o di qualsiasi trattamento che faccia uso di un medicinale autorizzato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, il veterinario responsabile stabilisce lo status dell'equide o come animale destinato alla macellazione per il consumo umano, che è il caso per difetto, o come animale non destinato alla macellazione per il consumo umano, come indicato nella sezione IX, parte II del documento di identificazione.

    3.   Quando il trattamento di cui al paragrafo 2 non è permesso per un equide destinato alla macellazione per il consumo umano, il veterinario responsabile provvede a che, secondo la deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE, l'equide interessato sia irreversibilmente dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo umano:

    a)

    completando e firmando la parte II della sezione IX del documento di identificazione; e

    b)

    invalidando la parte III della sezione IX del documento di identificazione.

    4.   Quando un equide deve essere trattato nelle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE, il veterinario responsabile inserisce nella parte III della sezione IX del documento di identificazione le informazioni richieste circa il prodotto medicinale contenente sostanze indispensabili al trattamento dell'equide elencate nel regolamento (CE) n. 1950/2006.

    Il veterinario responsabile appone la data dell'ultima somministrazione di tale prodotto medicinale, come prescritto, e agendo in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2001/82/CE, informa il detentore della data a cui scadrà il periodo di attesa fissato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva.

    CAPO VII

    REGISTRAZIONE DEI DATI E SANZIONI

    Articolo 21

    Base di dati

    1.   All’atto del rilascio del documento di identificazione o della registrazione di documenti di identificazione precedentemente rilasciati, l'organismo emittente registra nella sua base di dati almeno le seguenti informazioni sull'equide:

    a)

    il numero unico di identificazione a vita;

    b)

    la specie;

    c)

    il sesso;

    d)

    il mantello;

    e)

    la data di nascita (giorno, mese, anno);

    f)

    se del caso, almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder o il codice trasmesso da un dispositivo di identificazione a radiofrequenza non conforme alla norma di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), nonché le informazioni relative al sistema di lettura necessario, o il metodo alternativo;

    g)

    il paese di nascita;

    h)

    la data di rilascio del documento di identificazione e dell'eventuale sua modifica;

    i)

    il nome e l'indirizzo della persona a cui il documento di identificazione è rilasciato;

    j)

    lo status di equide registrato o equide da allevamento e da reddito;

    k)

    il nome dell'animale (nome di nascita e, se del caso, nome commerciale);

    l)

    lo status conosciuto dell'animale come non destinato alla macellazione per il consumo umano;

    m)

    le informazioni riguardanti eventuali duplicati o documenti d'informazione sostitutivi, ai sensi degli articoli 16 e 17;

    n)

    la data notificata della morte dell'animale.

    2.   L'organismo emittente conserva le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sua base di dati per almeno 35 anni o per almeno i due anni seguenti la data di morte dell'equide comunicata a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c).

    3.   Immediatamente dopo la registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'organismo emittente comunica le informazioni di cui alle lettere da a) a f) e n) di quello stesso paragrafo alla base di dati centrale dello Stato membro in cui l'equide è nato, se tale base di dati centrale è stata resa disponibile in conformità dell'articolo 23.

    Articolo 22

    Comunicazione del codice delle basi di dati degli organismi emittenti

    Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e al pubblico, per mezzo di un sito Internet, i nomi e gli indirizzi degli organismi emittenti, con le coordinate di contatto, e il codice di identificazione a sei cifre, compatibile con il sistema UELN, delle basi di dati degli organismi emittenti.

    Per permettere agli Stati membri di rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che funge tra tramite con il sito Internet nazionale di ciascuno Stato membro.

    Articolo 23

    Basi di dati centrali, loro cooperazione e punti di contatto

    1.   Uno Stato membro può decidere che l'organismo emittente debba incorporare le informazioni di cui all'articolo 21 relative agli equidi nati o identificati sul suo territorio in una base di dati centrale o che la base di dati dell'organismo emittente debba essere collegata in rete con la base di dati centrale («la base di dati centrale»).

    2.   Gli Stati membri cooperano al funzionamento delle loro basi di dati centrali, in conformità della direttiva 89/608/CEE.

    3.   Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e al pubblico, per mezzo di un sito Internet, il nome, l'indirizzo e il codice di identificazione a sei cifre, compatibile con il sistema UELN, delle loro basi di dati centrali.

    Per permettere agli Stati membri di rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che funge tra tramite con il sito Internet nazionale di ciascuno Stato membro.

    4.   Gli Stati membri indicano un punto di contatto a cui va recapitato l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), che successivamente essi trasmettono agli organismi emittenti autorizzati sul loro territorio.

    Tale punto di contatto può essere un organismo di collegamento di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 882/2004.

    Le coordinate del punto di contatto, che possono essere inserite nella base di dati centrale, sono comunicate agli altri Stati membri e al pubblico per mezzo di un sito Internet.

    Per permettere agli Stati membri di rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che funge tra tramite con il sito Internet nazionale di ciascuno Stato membro.

    Articolo 24

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire la loro applicazione. Le sanzioni stabilite sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

    Gli Stati membri notificano alla Commissione le relative disposizioni entro il 30 giugno 2009. Eventuali successive modifiche di tali disposizioni sono notificate senza indugio alla Commissione.

    CAPO VIII

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 25

    Abrogazione

    Le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE sono abrogate con effetto dal 1o luglio 2009.

    I riferimenti alle decisioni abrogate s’intendono come riferimenti al presente regolamento.

    Articolo 26

    Disposizioni transitorie

    1.   Gli equidi nati entro il 30 giugno 2009 e identificati entro tale data in conformità delle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE sono considerati identificati in conformità del presente regolamento.

    I documenti di identificazione per questi equidi sono registrati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento entro il 31 dicembre 2009.

    2.   Gli equidi nati entro il 30 giugno 2009, ma non identificati entro tale data in conformità delle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE, sono identificati in conformità del presente regolamento entro il 31 dicembre 2009.

    Articolo 27

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, p. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.

    (3)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.

    (4)  GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2000/68/CE (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72).

    (5)  GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72.

    (6)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

    (7)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

    (8)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (9)  GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1).

    (10)  GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

    (11)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

    (12)  GU L 19 del 25.1.1996, pag. 39.

    (13)  GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 63.

    (14)  GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53. Decisione modificata dalla decisione 2004/186/CE (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 27).

    (15)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

    (16)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1246/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 21).

    (17)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 13).

    (18)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

    (19)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

    (20)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

    (21)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 61/2008 della Commissione (GU L 22 del 25.1.2008, pag. 8).

    (22)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3. Drettiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17).

    (23)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

    (24)  GU L 367 del 22.12.2006, pag. 33.

    (25)  GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

    (26)  http://www.ueln.net

    (27)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica, GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

    (28)  GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36.


    ALLEGATO I

    DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

    PASSAPORTO

    Generalità — Istruzioni

    Queste istruzioni hanno lo scopo di agevolare l'utente e non influiscono sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 504/2008.

    I.   Il passaporto deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il suo uso e le coordinate dell'organismo emittente in francese, in inglese e in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l'organismo emittente.

    II.   Informazioni figuranti nel passaporto

    A.   Il passaporto deve contenere le seguenti informazioni:

    1.   Sezioni I e II — Identificazione

    L'equide è identificato dall'organismo competente. Il numero di identificazione permette di identificare chiaramente l'animale e l'organismo che ha rilasciato il documento di identificazione ed è compatibile con il sistema UELN.

    Al punto (5) della Sezione I deve esservi uno spazio sufficiente per inserire almeno quindici cifre del codice trasmesso dal transponder.

    Nel caso di un equide registrato, il passaporto contiene il pedigree e la classe del libro genealogico nel quale l'animale è iscritto in base alle norme dell'organizzazione di allevamento autorizzata che rilascia il passaporto.

    2.   Sezione III — Proprietario

    Il nome del proprietario o del suo agente/rappresentante deve essere riportato se l'organismo emittente lo richiede.

    3.   Sezione IV — Registrazione dei controlli d'identità

    Quando le leggi e i regolamenti lo richiedono, i controlli dell'identità dell'equide devono essere registrati dall'autorità competente.

    4.   Sezioni V e VI – Registrazione delle vaccinazioni

    Tutte le vaccinazioni devono essere registrate nella sezione V (solo l’influenza equina) e nella sezione VI (tutte le altre vaccinazioni). Le relative informazioni possono figurare in un’etichetta autoadesiva.

    5.   Sezione VII — Esami sanitari effettuati da laboratori

    I risultati di tutti gli esami effettuati per individuare una malattia trasmissibile devono essere registrati.

    6.   Sezione VIII — Validità dei documenti ai fini dei movimenti

    Invalidazione/rivalidazione del documento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 90/426/CEE ed elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la notifica.

    7.   Sezione IX — Somministrazione di medicinali veterinari

    Le parti I ed II o la parte III di questa sezione devono essere debitamente completate secondo le istruzioni fornite in tale sezione.

    B.   Il passaporto può contenere le seguenti informazioni:

    Sezione X — Prescrizioni sanitarie di base

    SEZIONE I

    Parte A — Elementi di identificazione

    Image

    SEZIONE I

    Parte B — Diagramma schematico

    Image

    SEZION II

    Certificat d'origine

    Certificate of Origin

    Certificato d'origine

    Image

    SEZIONE III

    [da compilare solo se richiesto e conformemente alle regole delle organizzazioni di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE]

    Détails de droit de propriété

    1.

    Pour les compétitions sous compétence de la Fédération équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

    2.

    En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

    3.

    S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

    4.

    Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

    (Informazioni sulla proprietà)

    1.

    Per le competizioni che si svolgono sotto l'egida della Federazione equestre internazionale la nazionalità del cavallo è quella del suo proprietario.

    2.

    In caso di cambiamento di proprietà, il passaporto deve essere immediatamente restituito all'organizzazione, all'associazione o al servizio ufficiale che lo ha rilasciato, indicando il nome e l'indirizzo del nuovo proprietario, a cui sarà trasmesso dopo la registrazione.

    3.

    Se il cavallo ha più di un propretario o è di proprietà di una società, nel passaporto devono essere riportati il nome e la nazionalità della persona responsabile del cavallo. Se i proprietari sono di nazionalità diverse, devono precisare la nazionalità del cavallo.

    4.

    Quando la Federazione equestre internazionale approva il leasing di un cavallo da parte di una federazione equestre nazionale, i particolari di queste transazioni devono essere registrati dalla federazione equestre nazionale interessata

    Details of ownership

    1.

    For competition purposes under the auspices of the Fédération équestre internationale the nationality of the horse is that of its owner.

    2.

    On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

    3.

    If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

    4.

    When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.


    Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel

    Date of registration, by the organisation, association, or official agency

    Data di registrazione da parte dell'organizzazione, dell'associazione o del servizio ufficiale

    Nom du propriétaire

    Name of owner

    Nome del proprietario

    Adresse du propriétaire

    Address of owner

    Indirizzo del proprietario

    Nationalité du propriétaire

    Nationality of owner

    Nazionalità del proprietario

    Signature du propriétaire

    Signature of owner

    Firma del proprietario

    Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature

    Organization, association or official agency stamp and signature

    Timbro dell'organizzazione, dell'associazione o del servizio ufficiale e firma

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nota per l'organismo emittente [da non riportare nel documento di identificazione]: Il testo dei punti da 1 a 4 della presente sezione deve figurare, in tutto o in parte, nel documento di identificazione solo se è conforme alle regole delle organizzazioni di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE.]

    SEZIONE IV

    Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeport

    L'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l'équidé présenté est conforme à celui de la section I du passeport.

    Controllo dell'identità del cavallo descritto nel passaporto

    L'identità dell'equide deve essere controllata ogni volta che le leggi e i regolamenti lo richiedono e deve esserne certificata la corrispondenza alla descrizione figurante nella sezione I del passaporto

    Control of identification of the horse described in the passport

    The identity of the equine animal must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the passport.


    Date

    Date

    Data

    Ville et pays

    Town and country

    Città e paese

    Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)

    Reason for check (event, health certificate, etc.)

    Motivo del controllo (manifestazione, certificato sanitario, ecc.)

    Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité

    Signature, name (in capital letters) and capacity of official verifying the identification

    Firma, nome (in lettere maiuscole) e qualifica della persona che ha verificato l'identità

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SEZIONE V

    Grippe équine seulement

    ou

    Grippe équine dans le cadre de vaccins combinés

    Enregistrement des vaccinations

    Toute vaccination subie par le cheval/l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

    Solo influenza equina

    o

    influenza equina con uso di vaccini combinati

    Registrazione delle vaccinazioni

    Ogni vaccinazione a cui il cavallo/l'equide è sottoposto deve essere indicata in modo chiaro e dettagliato e certificata dal nome e dalla firma del veterinario

    Equine influenza only

    or

    equine influenza using combined vaccines

    Vaccination record

    Details of every vaccination which the horse/equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


    Date

    Date

    Data

    Lieu

    Place

    Luogo

    Pays

    Country

    Paese

    Vaccin/Vaccine/Vaccino

    Nom en capitales et signature du vétérinaire

    Name (in capital letters) and signature of veterinarian

    Nome (in lettere maiuscole) e firma del veterinario

    Nom

    Name

    Nome

    Numéro du lot

    Batch number

    Numero del lotto

    Maladie(s)

    Disease(s)

    Malattia(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SEZIONE VI

    Maladies autres que la grippe équine

    Enregistrement des vaccinations

    Toute vaccination subie par l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

    Malattie diverse dall'influenza equina

    Registrazione delle vaccinazioni

    Ogni vaccinazione a cui l'equide è sottoposto deve essere indicata in modo chiaro e dettagliato e certificata dal nome e dalla firma del veterinario

    Diseases other than equine influenza

    Vaccination record

    Details of every vaccination which the equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


    Date

    Date

    Data

    Lieu

    Place

    Luogo

    Pays

    Country

    Paese

    Vaccin/Vaccine/Vaccino

    Nom en capitales et signature du vétérinaire

    Name (in capital letters) and signature of veterinarian

    Nome (in lettere maiuscole) e firma del veterinario

    Nom

    Name

    Nome

    Numéro du lot

    Batch number

    Numero del lotto

    Maladie(s)

    Disease(s)

    Malattia(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SEZIONE VII

    Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

    Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.

    Esami sanitari effettuati da laboratori

    Il risultato di ogni esame effettuato ai fini dell'individuazione di una malattia trasmissibile da un veterinario o da un laboratorio autorizzato del servizio veterinario del paese deve essere annotato in modo chiaro e dettagliato dal veterinario che agisce per conto dell'autorità che richiede l'esame

    Laboratory health test

    The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorised by the official veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.


    Date de prélèvement

    Sampling date

    Data del prelievo

    Maladies transmissibles concernées

    Transmissible disease tested for

    Malattia trasmissibile oggetto dell'esame

    Nature de l’examen

    Type of test

    Tipo di esame

    Résultat de l’examen

    Result of test

    Risultato dell'esame

    Laboratoire officiel d’analyse du prélèvement

    Official laboratory to which sample is sent

    Laboratorio ufficiale a cui è stato inviato il campione

    Nom en capitales et signature du vétérinaire

    Name (in capital letters) and signature of veterinarian

    Nome in lettere maiuscole e firma del veterinario

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SEZIONE VIII

    INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS

    Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE

    INVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSES

    in accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC

    INVALIDAZIONE/RIVALIDAZIONE DEL DOCUMENTO NEL QUADRO DEI MOVIMENTI

    ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 90/426/CEE

    Date

    Date

    Data

    Lieu

    Place

    Luogo

    Validité du document

    Validity of document

    Validità del documento

    Maladie

    Disease

    Malattia

    [riportare il numero corrispondente, come sottoindicato]

    Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

    Name in capitals and signature of official veterinarian

    Nome in lettere maiuscole e firma del veterinario ufficiale

    Validité suspendue

    Validity suspended

    Validità sospesa

    Validité rétablie

    Validity re-established

    Validità ristabilita

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE — COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES — MALATTIE SOGGETTE A OBBLIGO DI DENUNCIA

    1.

    Peste équine — African horse sickness — Peste equina

    2.

    Stomatite vésiculeuse — vesicular stomatitis — Stomatite vescicolosa

    3.

    Dourine — dourine — Durina

    4.

    Morve — glanders — Morva

    5.

    Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) — equine encephalomyelitis (all types including VEE) — Encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE)

    6.

    Anémie infectieuse — equine infectious anaemia — Anemia infettiva

    7.

    Rage — rabies — Rabbia

    8.

    Fièvre charbonneuse — anthrax — Carbonchio

    SEZIONE IX

    Somministrazione di medicinali veterinari

    Image

    Image

    SEZIONE X

    Exigences sanitaires de base

    Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté

    Basic health requirements

    These requirements are not valid to enter the Community

    Prescrizioni sanitarie di base

    (non valide per l'introduzione nella Comunità)

    Je soussigné (1) certifie que l'équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:

    I, the undersigned (1), hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:

    Io sottoscritto (1) certifico che l'equide descritto in questo passaporto:

    (a)

    il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

    it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

    è stato esaminato oggi, non presenta segni clinici di malattia ed è idoneo al trasporto;

    (b)

    il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;

    it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

    non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia trasmissibile;

    (c)

    il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;

    it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

    non proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni per motivi di polizia sanitaria e non è stato in contatto con equidi di un'azienda sottoposta a tali restrizioni;

    (d)

    à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.

    to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.

    a quanto mi consta, non è stato in contatto con equidi affetti da una malattia trasmissibile nel corso dei 15 giorni precedenti il carico.

    LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL

    THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN

    IL PRESENTE CERTIFICATO È VALIDO 10 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DELLA FIRMA APPOSTA DAL VETERINARIO UFFICIALE

    Date

    Date

    Data

    Lieu

    Place

    Luogo

    Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeport

    For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport

    Per ragioni epidemiologiche particolari, un certificato sanitario separato accompagna il presente passaporto

    Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

    Name in capital letters and signature of official veterinarian

    Nome in lettere maiuscole e firma del veterinario ufficiale

     

     

    Oui/non (barrer la mention inutile)

    Yes/no (delete as appropriate)

    Sì/no (barrare la voce inutile)

     

     

     

    Oui/non (barrer la mention inutile)

    Yes/no (delete as appropriate)

    Sì/no (barrare la voce inutile)

     

     

     

    Oui/non (barrer la mention inutile)

    Yes/no (delete as appropriate)

    Sì/no (barrare la voce inutile)

     

     

     

    Oui/non (barrer la mention inutile)

    Yes/no (delete as appropriate)

    Sì/no (barrare la voce inutile)

     

     

     

    Oui/non (barrer la mention inutile)

    Yes/no (delete as appropriate)

    Sì/no (barrare la voce inutile)

     

     

     

    Oui/non (barrer la mention inutile)

    Yes/no (delete as appropriate)

    Sì/no (barrare la voce inutile)

     


    (1)  Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.

    This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal.

    Il documento deve essere firmato entro le 48 ore precedenti il trasporto internazionale dell'equide.


    ALLEGATO II

    Informazioni memorizzate nella «carta intelligente»

    La «carta intelligente» contiene almeno le seguenti informazioni:

    1.

    Informazioni visibili:

    organismo emittente

    numero di identificazione unico a vita

    nome

    sesso

    mantello

    le ultime 15 cifre del codice trasmesso dal transponder (se del caso)

    fotografia dell'equide

    2.

    Informazioni elettroniche accessibili mediante software standard:

    almeno tutte le informazioni obbligatorie della parte A della sezione I del documento di identificazione.


    Top