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Document 32008R0470

    Regolamento (CE) n. 470/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell’aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco

    GU L 140 del 30.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. impl. da 32013R1308

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/470/oj

    30.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 140/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 470/2008 DEL CONSIGLIO

    del 26 maggio 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell’aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica taluni regolamenti (2), è concesso un aiuto al tabacco ai produttori di tabacco greggio per le campagne dal 2006 al 2009.

    (2)

    L’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (3), prevede che il Fondo comunitario del tabacco venga finanziato tramite il trasferimento di un determinato importo dell’aiuto al tabacco per gli anni civili 2006 e 2007 a norma dell’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il Fondo comunitario del tabacco è stato sempre finanziato tramite il trasferimento di una parte degli aiuti al tabacco. Tale trasferimento per gli anni civili 2006 e 2007 è stato inizialmente proposto quando l’introduzione del settore del tabacco nel regime di pagamento unico doveva essere accompagnata da un aiuto transitorio da versare nel corso degli stessi anni. Il regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio (4), ha infine esteso l’aiuto al tabacco al 2008 e al 2009 senza estendere parallelamente il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco tramite una riduzione dell’aiuto al tabacco.

    (3)

    Le azioni finanziate dal Fondo comunitario del tabacco si sono rivelate molto efficaci e costituiscono un esempio positivo di cooperazione tra le politiche agricole e sanitarie. Per garantire la loro continuazione, e tenuto conto del fatto che il Fondo è stato sempre finanziato tramite trasferimenti provenienti dall’aiuto al tabacco, è opportuno trasferire un importo pari al 5 % dell’aiuto al tabacco concesso al Fondo comunitario del tabacco per gli anni civili 2008 e 2009.

    (4)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1234/2007,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 è del sostituito dal seguente:

    «Articolo 110 quaterdecies

    Trasferimento al Fondo comunitario del tabacco

    Un importo dell’aiuto concesso conformemente al presente capitolo, pari al 4 % per l’anno civile 2006 e al 5 % per gli anni civili 2007, 2008 e 2009, è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell’ambito del Fondo comunitario del tabacco previsto dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.»

    Articolo 2

    L’articolo 104, paragrafo 2, la lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituita dalla seguente:

    «b)

    per gli anni civili dal 2006 al 2009 a norma dell’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. RUPEL


    (1)  Parere espresso il 20 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione (GU L 90 del 2.4.2008, pag. 5).

    (3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2008 (GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1)

    (4)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48; rettifica nella (GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20).


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