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Document 32008R0360

Regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 111 del 23.4.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/360/oj

23.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/9


REGOLAMENTO (CE) N. 360/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2008

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per la classificazione dei succhi di frutta nell’ambito della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, occorre operare una distinzione tra i succhi di frutta addizionati di zucchero della voce 2009, da un lato, e le preparazioni per la fabbricazione di bevande, inclusi gli sciroppi di zucchero aromatizzati, della voce 2106, dall’altro.

(2)

In base alla nota esplicativa del sistema armonizzato per la voce 2009 lo zucchero può essere aggiunto, tra gli altri additivi, ai succhi di frutta a condizione che questi mantengano il loro carattere originario.

(3)

Di conseguenza, i succhi di frutta o i miscugli di succhi di frutta, addizionati o meno di zucchero, devono essere classificati alle sottovoci della voce 2009 della nomenclatura combinata, tranne qualora abbiano perduto il carattere originario di succo di frutta. In quest’ultimo caso, essi sono esclusi dalla classificazione alla voce 2009 e devono essere classificati alla voce 2106.

(4)

In conformità alla nota complementare 5, lettera b), del capitolo 20 della nomenclatura combinata, i succhi di frutta addizionati di zucchero in quantità tale da contenere meno del 50 % in peso di succhi di frutta perdono il loro carattere originario e non possono essere classificati alla voce 2009. Il tenore di zuccheri addizionati deve essere determinato in base al relativo valore Brix, che dipende, tra l’altro, dal tenore di zuccheri di tali prodotti.

(5)

Sono sorti alcuni problemi riguardo alla classificazione dei succhi di frutta naturali concentrati. Il tenore di zuccheri addizionati di tali prodotti, calcolato secondo le modalità previste dalle note complementari 2 e 5, risulta così elevato che i prodotti in questione contengono meno del 50 % in peso di succhi di frutta e pertanto devono essere classificati alla voce 2106. Tale risultato non è soddisfacente in quanto è basato su un calcolo fittizio del tenore di zuccheri addizionati, mentre in realtà non è stato aggiunto zucchero e tale tenore elevato è il risultato della concentrazione.

(6)

È pertanto opportuno riformulare in parte il testo della nota complementare 5, lettera b), del capitolo 20, inserendovi una nuova disposizione al fine di prevedere chiaramente che per i succhi di frutta naturali concentrati il criterio del 50 % in peso di succhi di frutta non si applica e che tali succhi non sono esclusi dalla voce 2009 sulla base del calcolo degli zuccheri addizionati. Occorre inoltre stabilire chiaramente che la nota complementare 5, si applica ai prodotti quali presentati.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo della nota complementare 5 del capitolo 20 della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è sostituito dal seguente:

«5.

Le seguenti disposizioni si applicano ai prodotti quali presentati.

a)

Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al “tenore di zuccheri” diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:

succo di limone o di pomodoro: 3,

succo di uva: 15,

succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.

b)

I succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix non superiore a 67 e che contengono meno del 50 % in peso di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce 2009.

Il disposto della lettera b), non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 275/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 3).


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