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Document 32008R0358

    Regolamento (CE) n. 358/2008 della Commissione, del 22 aprile 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 111 del 23.4.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; abrog. impl. da 32008R0820

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/358/oj

    23.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 111/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 358/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 22 aprile 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare le misure necessarie per l'attuazione di norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea nella Comunità. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2), è stato il primo atto che ha fissato tali misure.

    (2)

    È opportuno che le misure contemplate dal regolamento (CE) n. 622/2003 siano riviste alla luce degli sviluppi tecnici, delle conseguenze operative per gli aeroporti e delle ripercussioni sui passeggeri. Da nuove ricerche è emerso che i vantaggi di una regolamentazione delle dimensioni del bagaglio a mano non compenserebbero le conseguenze operative per gli aeroporti e le ripercussioni sui passeggeri. Tale regolamentazione, che dovrebbe applicarsi dal 6 maggio 2008, deve quindi essere soppressa.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2008.

    Per la Commissione

    Jacques BARROT

    Vicepresidente


    (1)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

    (2)  GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 23/2008 (GU L 9 del 12.1.2008, pag. 12).


    ALLEGATO

    Il punto 4.1.1.1, lettera g), dell'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è soppresso.


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