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Document 32008R0312
Commission Regulation (EC) No 312/2008 of 3 April 2008 amending Council Regulation (EC) No 297/95 as regards the adjustment of the fees of the European Medicines Agency to the inflation rate
Regolamento (CE) n. 312/2008 della Commissione, del 3 aprile 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dei diritti spettanti all'agenzia europea di valutazione dei medicinali in rapporto al tasso d'inflazione
Regolamento (CE) n. 312/2008 della Commissione, del 3 aprile 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dei diritti spettanti all'agenzia europea di valutazione dei medicinali in rapporto al tasso d'inflazione
GU L 93 del 4.4.2008, p. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
4.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 312/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dei diritti spettanti all'agenzia europea di valutazione dei medicinali in rapporto al tasso d'inflazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (2), stabilisce che le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali (in seguito «l'Agenzia») siano composte da un contributo della Comunità e da tasse pagate all'Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti. |
(2) |
L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 stabilisce che la Commissione riesamini i diritti dell'Agenzia in rapporto al tasso d'inflazione e li aggiorni. |
(3) |
Dal 2005 i diritti dell'Agenzia non sono stati adeguati al tasso d'inflazione. Occorre pertanto riesaminare tali diritti in rapporto al tasso d'inflazione nella Comunità negli anni 2006 e 2007. |
(4) |
Dalle cifre pubblicate dall'Ufficio statistico delle Comunità europee il tasso d'inflazione nella Comunità risultava essere del 2,2 % nel 2006 e del 2,3 % nel 2007. |
(5) |
Per ragioni di semplicità è opportuno arrotondare gli importi dei diritti ai 100 EUR più vicino. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95. |
(7) |
Per ragioni di certezza del diritto il presente regolamento non va applicato alle domande valide ancora sotto esame al 1o aprile 2008. |
(8) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l'aggiornamento va effettuato a decorrere dal 1o aprile 2008, è opportuno pertanto che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e sia applicabile a decorrere dalla stessa data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 297/95 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 3 è modificato come segue:
|
2) |
all'articolo 4, l'importo «58 000 EUR» è sostituito da «60 600 EUR»; |
3) |
l'articolo 5 è modificato come segue:
|
4) |
All'articolo 6, l'importo «34 800 EUR» è sostituito da «36 400 EUR». |
5) |
L'articolo 7 è così modificato:
|
6) |
L'articolo 8 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento non si applica alle domande valide sotto esame al 1o aprile 2008.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1905/2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 1).
(2) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1394/2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).