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Document 32008R0243

    Regolamento (CE) n. 243/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , che istituisce misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di Anjouan nell’Unione delle Comore

    GU L 75 del 18.3.2008, p. 53–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/243/oj

    18.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 75/53


    REGOLAMENTO (CE) N. 243/2008 DEL CONSIGLIO

    del 17 marzo 2008

    che istituisce misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di Anjouan nell’Unione delle Comore

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

    vista la posizione comune 2008/187/PESC del Consiglio del 3 marzo 2008 relativa a misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di Anjouan nell’Unione delle Comore (1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con lettera inviata il 25 ottobre 2007 al Segretario generale/Alto rappresentante, il presidente della commissione dell'Unione africana ha chiesto l'aiuto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per l'attuazione delle sanzioni che il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana ha deciso di istituire nei confronti delle autorità illegittime di Anjouan e di determinate persone ad esse associate.

    (2)

    La posizione comune 2008/187/PESC prevede l'istituzione di misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime di Anjouan e di determinate persone ad esse associate. Tali misure comportano in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti alle persone in questione.

    (3)

    Le dette misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea. Conseguentemente, per la loro attuazione occorre un atto comunitario, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

    i)

    i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

    ii)

    i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

    iii)

    titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;

    iv)

    gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

    v)

    il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

    vi)

    le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

    vii)

    i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

    b)

    «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

    c)

    «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    d)

    «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

    e)

    «territorio della Comunità»: i territori cui si applica il trattato alle condizioni ivi stabilite.

    Articolo 2

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati all'allegato I.

    2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità elencati all’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

    3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

    Articolo 3

    1.   L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

    b)

    pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,

    a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

    2.   L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I, purché le somme supplementari versate siano anch'esse congelate. Gli istituti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni.

    Articolo 4

    1.   Le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati all'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

    a)

    necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate all’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni, rimborso di prestiti ipotecari, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari professionali ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro in questione abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione speciale.

    2.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.

    Articolo 5

    Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

    Articolo 6

    1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, gli enti e gli organismi devono:

    a)

    fornire immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti, indicate sui siti web elencati all'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri;

    b)

    cooperare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 7

    La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e senza indugio delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

    Articolo 8

    1.   La Commissione è autorizzata a:

    a)

    modificare l'allegato I sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2008/187/PESC;

    b)

    modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

    2.   Viene pubblicato un avviso sulle modalità di trasmissione delle informazioni relative all'allegato I (2).

    Articolo 9

    1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

    2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 10

    1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti Internet elencati all'allegato II o attraverso gli stessi.

    2.   Subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro autorità competenti, come pure le eventuali modifiche delle stesse.

    Articolo 11

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

    b)

    a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)

    a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;

    d)

    a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e)

    a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo, per qualsiasi operazione commerciale svolta integralmente o in parte nel territorio della Comunità.

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    I. JARC


    (1)  GU L 59 del 4.3.2008, pag. 32.

    (2)  GU C 71 del 18.3.2008, p. 25.


    ALLEGATO I

    Elenco dei membri del governo illegittimo di Anjouan e delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati a questi ultimi di cui agli articoli 2, 3 e 4

    Nome

    Mohamed Bacar

    Sesso

    M

    Funzione

    Presidente autoproclamato, colonnello

    Luogo di nascita

    Barakani

    Data di nascita

    5.5.1962

    Numero di passaporto

    01AB01951/06/160, data di rilascio: 1.12.2006

    Nome

    Jaffar Salim

    Sesso

    M

    Funzione

    «Ministro dell'Interno»

    Luogo di nascita

    Mutsamudu

    Data di nascita

    26.6.1962

    Numero di passaporto

    06BB50485/20 950, data di rilascio: 1.2.2007

    Nome

    Mohamed Abdou Madi

    Sesso

    M

    Funzione

    «Ministro della Cooperazione»

    Luogo di nascita

    Mjamaoué

    Data di nascita

    1956

    Numero di passaporto

    05BB39478, data di rilascio: 1.8.2006

    Nome

    Ali Mchindra

    Sesso

    M

    Funzione

    «Ministro dell'Istruzione»

    Luogo di nascita

    Cuvette

    Data di nascita

    20.11.1958

    Numero di passaporto

    03819, data di rilascio: 3.7.2004

    Nome

    Houmadi Souf

    Sesso

    M

    Funzione

    «Ministro della Funzione pubblica»

    Luogo di nascita

    Sima

    Data di nascita

    1963

    Numero di passaporto

    51427, data di rilascio: 4.3.2007

    Nome

    Rehema Boinali

    Sesso

    M

    Funzione

    «Ministro dell'Energia»

    Luogo di nascita

     

    Data di nascita

    1967

    Numero di passaporto

    540355, data di rilascio: 7.4.2007

    Nome

    Dhoihirou Halidi

    Sesso

    M

    Titolo

    Capo di gabinetto

    Funzione

    Alto funzionario strettamente collegato al governo illegittimo di Anjouan

    Luogo di nascita

    Bambao Msanga

    Data di nascita

    8.3.1965

    Numero di passaporto

    64528, data di rilascio: 19.9.2007

    Nome

    Abdou Bacar

    Sesso

    M

    Titolo

    Tenente colonnello

    Funzione

    Militare di alto rango attivo nel sostegno al governo illegittimo di Anjouan

    Luogo di nascita

    Barakani

    Data di nascita

    2.5.1954

    Numero di passaporto

    54621, data di rilascio: 23.4.2007


    ALLEGATO II

    Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 6 e 10 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.government.bg

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    GRECIA

    http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

    SPAGNA

    www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

    ITALIA

    http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitibank/nemzetkozi_szankciok/

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAESI BASSI

    http://www.minbuza.nl/sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.min-nestrangeiros.pt

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVACCHA

    http://www.foreign.gov.sk

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    www.fco.gov.uk/competentauthorities

    Indirizzi per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione delle Comunità europee

    Direzione generale Relazioni esterne

    Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

    Unità A.2. Gestione delle crisi e Peace Building

    CHAR 12/108

    B-1049 Bruxelles

    Telefono: (32-2) 296 61 33/295 55 85

    Fax: (32-2) 299 08 73


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