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Document 32008R0193

    Regolamento (CE) n. 193/2008 della Commissione, del 29 febbraio 2008 , relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIIIc, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

    GU L 57 del 1.3.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/193/oj

    1.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 57/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 193/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 29 febbraio 2008

    relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIIIc, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

    (3)

    È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2008.

    Per la Commissione

    Fokion FOTIADIS

    Direttore generale per la Pesca e gli affari marittimi


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

    (2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9). Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

    (3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


    ALLEGATO

    N.

    01

    Stato membro

    Francia

    Stock

    ANF/8C3411

    Specie

    Rana pescatrice (Lophidae)

    Zona

    VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1

    Data

    2.2.2008


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