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Document 32008R0169
Commission Regulation (EC) No 169/2008 of 25 February 2008 excluding ICES Subdivisions 27 and 28.2 from certain fishing effort limitations and recording obligations for 2008, pursuant to Council Regulation (EC) No 1098/2007 establishing a multiannual plan for the cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks
Regolamento (CE) n. 169/2008 della Commissione, del 25 febbraio 2008 , che esclude, per il 2008, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
Regolamento (CE) n. 169/2008 della Commissione, del 25 febbraio 2008 , che esclude, per il 2008, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
GU L 51 del 26.2.2008, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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26.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 169/2008 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2008
che esclude, per il 2008, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,
viste le relazioni presentate da Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia,
visto il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e la registrazione dei dati relativi allo sforzo di pesca. |
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(2) |
Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico sono state fissate per il 2008 nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio (2). |
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(3) |
A norma dell’articolo 29, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca e di taluni obblighi di registrazione quando le catture di merluzzo bianco sono inferiori a una determinata soglia nell’ultimo periodo di dichiarazione. |
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(4) |
Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere del CSTEP, è opportuno escludere le sottodivisioni 27 e 28.2, per il 2008, dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca e dei suddetti obblighi di registrazione. |
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(5) |
Al fine di garantire la presa in conto delle informazioni più recenti trasmesse dagli Stati membri e di consentire che il parere scientifico si basi sui dati più accurati, non è stato possibile rispettare la scadenza fissata all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007 per la decisione finale in merito alla necessità di escludere le sottodivisioni interessate. |
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(6) |
I regolamenti (CE) n. 1098/2007 e (CE) n. 1404/2007 si applicano dal 1o gennaio 2008. Per garantire coerenza con i suddetti regolamenti occorre che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere da tale data. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, e l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione