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Document 32008R0109

Regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

GU L 39 del 13.2.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/109/oj

13.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 39/14


REGOLAMENTO (CE) N. 109/2008 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce norme per l’impiego di indicazioni nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari.

(2)

Le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che non siano conformi ai requisiti generali e specifici stabiliti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e non siano incluse in elenchi comunitari di indicazioni sulla salute autorizzate. Tali elenchi di indicazioni sulla salute devono ancora essere compilati secondo procedure specificate in tale regolamento. Pertanto il 1o luglio 2007, data di applicazione di tale regolamento, tali elenchi non erano in vigore.

(3)

Per tale ragione il regolamento (CE) n. 1924/2006 prevede misure transitorie per le indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

(4)

Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia non erano necessarie misure transitorie. In forza del divieto di indicazioni che facciano riferimento alla capacità di prevenire, curare o guarire una malattia, stabilito dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4), e dell’introduzione della nuova categoria delle indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia ad opera del regolamento (CE) n. 1924/2006, sul mercato comunitario non sarebbero dovuti essere presenti prodotti recanti indicazioni del genere.

(5)

La categoria delle indicazioni riguardanti lo sviluppo e la salute dei bambini è stata introdotta in una fase molto tardiva della procedura di adozione del regolamento (CE) n. 1924/2006, senza prevedere misure transitorie. Tuttavia, prodotti recanti indicazioni di questo tipo sono già presenti sul mercato comunitario.

(6)

Per evitare perturbazioni del mercato, è perciò opportuno applicare alle indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini le stesse misure transitorie previste per le altre indicazioni sulla salute.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1924/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 14, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/CE, le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego:

a)

indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia;

b)

indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.»;

2)

la frase introduttiva dell’articolo 28, paragrafo 6, è sostituita dalla seguente:

«Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del 26 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 gennaio 2008.

(3)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3.

(4)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11).


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