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Document 32008R0107
Regulation (EC) No 107/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods as regards the implementing powers conferred on the Commission
Regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
GU L 39 del 13.2.2008, p. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
13.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 107/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 gennaio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che la procedura di regolamentazione stabilita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), debba essere applicata per l’adozione delle misure di esecuzione concernenti tale regolamento. |
(2) |
La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione delle misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali dell’atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali. |
(3) |
La Commissione ha il potere di adottare misure comunitarie relative all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità di alcuni alimenti, di fissare deroghe ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006, di creare e aggiornare i profili nutrizionali e le condizioni ed esenzioni in base a cui possono essere usati, di stabilire e/o modificare elenchi di indicazioni nutrizionali e sulla salute e di modificare la lista degli alimenti per i quali le indicazioni sono o limitate o proibite. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di detto regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(4) |
Quando si applicano misure di protezione dei dati, l’autorizzazione limitata all’uso da parte di un operatore individuale non dovrebbe impedire ad altri richiedenti di fare domanda di autorizzazione per utilizzare la stessa indicazione. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1924/2006, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 1 è modificato come segue:
|
2) |
all’articolo 3, secondo comma, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
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3) |
l’articolo 4 è modificato come segue:
|
4) |
l’articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Le modifiche dell’allegato sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, e, se del caso, previa consultazione dell’Autorità. Ove opportuno, la Commissione coinvolge le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori, per valutare la percezione e la comprensione delle indicazioni in questione.»; |
5) |
l’articolo 13 è modificato come segue:
|
6) |
l’articolo 17, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. La decisione definitiva sulla domanda, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3. Tuttavia, quando su domanda del richiedente per la protezione di dati protetti da proprietà industriale la Commissione propone di limitare l’uso dell’indicazione in favore del richiedente:
|
7) |
l’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal seguente: «5. Qualora l’Autorità esprima un parere sfavorevole circa l’inclusione dell’indicazione nell’elenco di cui al paragrafo 4, una decisione in merito alla domanda, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3. Tuttavia, quando su domanda del richiedente per la tutela di dati protetti da proprietà industriale la Commissione propone di limitare l’uso dell’indicazione in favore del richiedente:
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8) |
all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
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9) |
l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; |
10) |
l’articolo 28 è modificato come segue:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H-G PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
(1) GU C 325 del 30.12.2006, pag. 37.
(2) Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.
(3) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).