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Document 32008L0089
Commission Directive 2008/89/EC of 24 September 2008 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 76/756/EEC concerning the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)
Direttiva 2008/89/CE della Commissione, del 24 settembre 2008 , che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2008/89/CE della Commissione, del 24 settembre 2008 , che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 257, 25.9.2008, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 205 - 206
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661
25.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 257/14 |
DIRETTIVA 2008/89/CE DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2008
che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), è una delle direttive particolari previste nell’ambito della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3). Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE attinenti a sistemi, componenti ed entità tecniche separate per i veicoli si applicano quindi alla direttiva 76/756/CEE. |
(2) |
Al fine di accrescere la sicurezza stradale attraverso il miglioramento della visibilità degli autoveicoli, va introdotto nella direttiva 76/756/CEE l’obbligo dell’installazione su tali veicoli di luci di marcia diurna specifiche. |
(3) |
Si prevede che le nuove tecnologie quali i sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) e le segnalazioni di arresto di emergenza (ESS) avranno effetti positivi sulla sicurezza stradale. La direttiva 76/756/CEE va pertanto modificata per consentire l’installazione di tali dispositivi. |
(4) |
Al fine di tenere conto di ulteriori modifiche al regolamento UN/ECE n. 48 (4) su cui la Comunità ha già votato, è opportuno adeguare al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE, allineandola alle prescrizioni tecniche di tale regolamento. Esigenze di chiarezza inducono a emendare l’allegato II della direttiva 76/756/CEE. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/756/CEE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato tecnico «Veicoli a motore», |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II, paragrafo 1, della direttiva 76/756/CEE è così modificato:
«1. |
Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3-11 del regolamento UN/ECE n. 48 (5). |
Articolo 2
A partire dal 7 febbraio 2011 per i veicoli delle categorie M1 e N1 e dal 7 agosto 2012 per i veicoli di altre categorie, in caso di mancata conformità alle prescrizioni di cui alla direttiva 76/756/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, rifiutano il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione di portata nazionale per i nuovi modelli di veicoli.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 ottobre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 16 ottobre 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2008.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.
(3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.
(4) GU L 135 del 23.5.2008, pag. 1
(5) GU L 135 del 23.5.2008, pag. 1.»