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Document 32008L0020
Directive 2008/20/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, as regards the implementing powers conferred on the Commission (Text with EEA relevance)
Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 76 del 19.3.2008, p. 46–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; abrog. impl. da 32015L0849
19.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/46 |
DIRETTIVA 2008/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2008
che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5). |
(2) |
La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali. |
(3) |
Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. |
(4) |
La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2005/60/CE onde tener conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e garantire l'applicazione uniforme della direttiva medesima. Si tratta, nello specifico, di misure intese a chiarire gli aspetti tecnici di alcune definizioni di cui alla direttiva 2005/60/CE, ad adottare criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un rischio basso o elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, per valutare se sia giustificato o meno applicare tale direttiva a determinate persone che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata, nonché ad adeguare gli importi di cui alla direttiva tenendo conto degli sviluppi economici e delle modifiche dei parametri internazionali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/60/CE, anche completando tale direttiva con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(5) |
La direttiva 2005/60/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione di cui alla direttiva 2005/60/CE che contempla tale limite di durata. |
(6) |
La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati, nonché di garantire sia l'efficienza sia la responsabilità democratica. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/60/CE. |
(8) |
Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2005/60/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche
La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue:
1) |
l'articolo 40, paragrafo 1, è così modificato:
|
2) |
l'articolo 40, paragrafo 3, è così modificato:
|
3) |
l'articolo 41 è così modificato:
|
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G.PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
(1) GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.
(2) GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.
(3) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.
(4) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(6) GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.