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Document 32008L0019

    Direttiva 2008/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2002/83/CE relativa all’assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    GU L 76 del 19.3.2008, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/19/oj

    19.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 76/44


    DIRETTIVA 2008/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell’11 marzo 2008

    che modifica la direttiva 2002/83/CE relativa all’assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 55,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

    (2)

    La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che istituisce la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo alcuni di questi elementi o completandolo con nuovi elementi non essenziali.

    (3)

    Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore, adottati ai sensi dell’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

    (4)

    La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le misure necessarie all’esecuzione della direttiva 2002/83/CE, per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore assicurativo o nei mercati finanziari e per garantire un’applicazione uniforme di tale direttiva. Tali misure sono destinate ad adeguare gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile, a estendere l’elenco delle forme giuridiche, a modificare l’elenco dei rami assicurativi o adattare la terminologia utilizzata in tale elenco, a precisare o adeguare gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, a modificare l’elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche e le regole di dispersione degli investimenti, a modificare le disposizioni volte a temperare le regole della congruenza, a precisare le definizioni e ad apportare le modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/83/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/83/CE di conseguenza.

    (6)

    Poiché le modifiche apportate alla direttiva 2002/83/CE con la presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano attuate dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche

    La direttiva 2002/83/CE è modificata come segue:

    1)

    all’articolo 64 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Le seguenti modifiche tecniche, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 2:»;

    2)

    l’articolo 65 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

    b)

    il paragrafo 3 è abrogato.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. LENARČIČ


    (1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

    (3)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

    (4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


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