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Document 32008H0956
Commission Recommendation of 4 December 2008 on criteria for the export of radioactive waste and spent fuel to third countries (notified under document number C(2008) 7570)
Raccomandazione della Commissione, del 4 dicembre 2008 , relativa ai criteri per l’esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso i paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 7570]
Raccomandazione della Commissione, del 4 dicembre 2008 , relativa ai criteri per l’esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso i paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 7570]
GU L 338 del 17.12.2008, p. 69–71
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/69 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2008
relativa ai criteri per l’esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso i paesi terzi
[notificata con il numero C(2008) 7570]
(2008/956/Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 33, secondo comma, e l’articolo 124, secondo trattino,
vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I principi di radioprotezione concordati a livello internazionale sono alla base delle misure di protezione contro il pericolo di emissione di radiazioni ionizzanti da rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito. |
(2) |
Tali principi, per essere efficaci, devono essere inseriti in un sistema normativo nazionale. |
(3) |
Secondo la cultura della sicurezza diffusa nella Comunità con riferimento alle attività che comportano l’uso di sostanze radioattive, è necessario che i ruoli delle autorità di regolamentazione e degli operatori siano realmente indipendenti, per garantire che i rifiuti radioattivi e il combustibile nucleare esaurito siano gestiti in maniera adeguata. |
(4) |
La decisione di autorizzare la spedizione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso paesi terzi spetta alle autorità competenti dello Stato membro esportatore. |
(5) |
Le autorità competenti dello Stato membro esportatore devono valutare, conformemente ai criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/117/Euratom, le risorse tecniche e amministrative di cui il paese terzo dispone per garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, così come l’adeguatezza delle loro strutture di regolamentazione. |
(6) |
È opportuno che gli Stati membri applichino detti criteri secondo un ordine gerarchico. |
(7) |
La Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi costituisce il principale strumento normativo internazionale applicabile alla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. |
(8) |
Oltre al rispetto dei criteri di cui sopra, al fine di autorizzare le spedizioni di rifiuti radioattivi o combustibile nucleare esaurito in un paese terzo possono essere presi in considerazione altri fattori, ad esempio di natura politica, economica, sociale, etica, scientifica e di pubblica sicurezza. |
(9) |
L’articolo 2 della direttiva 2006/117/Euratom riguarda il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro cui debbano essere spediti rifiuti radioattivi destinati al trattamento o cui debbano essere spediti altri materiali allo scopo di recuperare i rifiuti radioattivi di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi dopo il trattamento. Esso stabilisce inoltre che la direttiva 2006/117/Euratom lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al ritrattamento di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l’operazione di ritrattamento. |
(10) |
I criteri stabiliti dalla presente raccomandazione sono conformi all’opinione espressa dal comitato consultivo istituito dall’articolo 21 della direttiva 2006/117/Euratom, |
RACCOMANDA:
1. |
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/117/Euratom dovrebbero essere considerati requisiti principali per l’esportazione di rifiuti radioattivi o combustibile nucleare esaurito a paesi terzi:
|
2. |
Per valutare il rispetto dei requisiti di cui sopra nelle esportazioni di rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito, gli Stati membri dovrebbero valutare il rispetto, da parte dei paesi terzi, dei seguenti criteri:
|
3. |
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, al fine di autorizzare le spedizioni di rifiuti radioattivi o combustibile nucleare esaurito in un paese terzo, gli Stati membri possono prendere in considerazione altri fattori, ad esempio di natura politica, economica, sociale, etica, scientifica e di pubblica sicurezza. |
4. |
Le autorità competenti degli Stati membri cooperano per scambiare informazioni relative all’applicazione della presente raccomandazione. |
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2008.
Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione
(1) GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.