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Document 32008H0956

Raccomandazione della Commissione, del 4 dicembre 2008 , relativa ai criteri per l’esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso i paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 7570]

GU L 338 del 17.12.2008, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/956/oj

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/69


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2008

relativa ai criteri per l’esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso i paesi terzi

[notificata con il numero C(2008) 7570]

(2008/956/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 33, secondo comma, e l’articolo 124, secondo trattino,

vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I principi di radioprotezione concordati a livello internazionale sono alla base delle misure di protezione contro il pericolo di emissione di radiazioni ionizzanti da rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito.

(2)

Tali principi, per essere efficaci, devono essere inseriti in un sistema normativo nazionale.

(3)

Secondo la cultura della sicurezza diffusa nella Comunità con riferimento alle attività che comportano l’uso di sostanze radioattive, è necessario che i ruoli delle autorità di regolamentazione e degli operatori siano realmente indipendenti, per garantire che i rifiuti radioattivi e il combustibile nucleare esaurito siano gestiti in maniera adeguata.

(4)

La decisione di autorizzare la spedizione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso paesi terzi spetta alle autorità competenti dello Stato membro esportatore.

(5)

Le autorità competenti dello Stato membro esportatore devono valutare, conformemente ai criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/117/Euratom, le risorse tecniche e amministrative di cui il paese terzo dispone per garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, così come l’adeguatezza delle loro strutture di regolamentazione.

(6)

È opportuno che gli Stati membri applichino detti criteri secondo un ordine gerarchico.

(7)

La Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi costituisce il principale strumento normativo internazionale applicabile alla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.

(8)

Oltre al rispetto dei criteri di cui sopra, al fine di autorizzare le spedizioni di rifiuti radioattivi o combustibile nucleare esaurito in un paese terzo possono essere presi in considerazione altri fattori, ad esempio di natura politica, economica, sociale, etica, scientifica e di pubblica sicurezza.

(9)

L’articolo 2 della direttiva 2006/117/Euratom riguarda il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro cui debbano essere spediti rifiuti radioattivi destinati al trattamento o cui debbano essere spediti altri materiali allo scopo di recuperare i rifiuti radioattivi di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi dopo il trattamento. Esso stabilisce inoltre che la direttiva 2006/117/Euratom lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al ritrattamento di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l’operazione di ritrattamento.

(10)

I criteri stabiliti dalla presente raccomandazione sono conformi all’opinione espressa dal comitato consultivo istituito dall’articolo 21 della direttiva 2006/117/Euratom,

RACCOMANDA:

1.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/117/Euratom dovrebbero essere considerati requisiti principali per l’esportazione di rifiuti radioattivi o combustibile nucleare esaurito a paesi terzi:

a)

l’adozione e l’applicazione di disposizioni nazionali adeguate per la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione; tali disposizioni devono essere conformi alle norme approvate a livello internazionale in materia di radioprotezione;

b)

un quadro legislativo coerente per disciplinare le attività che implicano rischi dovuti alle sostanze radioattive, compresi i rifiuti radioattivi e il combustibile nucleare esaurito;

c)

autorità di regolamentazione realmente indipendenti, competenti per il rilascio e il riesame delle licenze e la valutazione delle domande, dotate di funzioni ispettive, incaricate dell’applicazione delle disposizioni e che dispongano di risorse adeguate;

d)

chiara suddivisione delle responsabilità tra gli organismi coinvolti nelle diverse fasi della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, in particolare tra operatori e autorità di regolamentazione;

e)

un sistema di notificazione alle autorità di regolamentazione o di autorizzazione da parte di queste per le organizzazioni che gestiscono rifiuti radioattivi o combustibile nucleare esaurito;

f)

garanzia che la responsabilità principale della sicurezza della gestione del combustibile nucleare esaurito o dei rifiuti radioattivi è del titolare della relativa licenza e certezza che questi rispetta tale responsabilità;

g)

disponibilità di personale qualificato nella misura necessaria a svolgere le attività relative alla sicurezza per tutta la durata operativa di un impianto di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; disponibilità di risorse finanziarie adeguate per la sicurezza degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi per tutta la durata operativa e nella fase di disattivazione;

h)

istituzione e applicazione di un idoneo regime nazionale di responsabilità civile;

i)

istituzione e attuazione di adeguati programmi di garanzia della qualità relativi alla sicurezza della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

j)

adeguate misure protettive e correttive, inclusa l’informazione dei gruppi di popolazione interessati e la messa a punto e la prova di piani di emergenza per controllare le emissioni radioattive e mitigarne gli effetti.

2.

Per valutare il rispetto dei requisiti di cui sopra nelle esportazioni di rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito, gli Stati membri dovrebbero valutare il rispetto, da parte dei paesi terzi, dei seguenti criteri:

a)

criteri essenziali:

appartenenza all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e conseguente rispetto delle pertinenti norme di sicurezza stabilite da quest’ultima,

firma, ratifica e rispetto della Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per dimostrare l’intenzione di rispettare gli obblighi derivanti dalla convenzione comune e il rispetto delle disposizioni pertinenti relative alla sicurezza della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi,

firma e ratifica della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e relative modifiche, a indicare l’obbligo di prevenire, rilevare e punire i reati che riguardano materiale nucleare,

firma, ratifica e rispetto della Convenzione sulla sicurezza nucleare, lo strumento giuridico più importante nel campo della sicurezza nucleare, che contiene inoltre importanti disposizioni in merito alla preparazione all’emergenza e alla radioprotezione,

adesione degli impianti che si occupano di combustibile nucleare esaurito all’accordo di salvaguardia dell’AIEA unitamente alla firma e alla ratifica del trattato di non proliferazione e relativi protocolli aggiuntivi, per dimostrare che il combustibile nucleare esaurito non viene destinato a usi diversi da quelli pacifici,

firma, ratifica o rispetto della Convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari e relativo protocollo di modifica, della Convenzione sull’indennizzo complementare per danno nucleare o della Convenzione sulla responsabilità civile nel settore dell’energia nucleare, del 29 luglio 1960, come modificata dal protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982 (Convenzione di Parigi) per dimostrare che la responsabilità principale in caso di danno nucleare ricade sul titolare della licenza.

b)

Criteri addizionali:

firma, ratifica e rispetto della Convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare e di emergenza radiologica e della Convenzione sulla pronta notifica di un incidente nucleare, per dimostrare che in caso di emergenza radiologica sarebbero fornite alla popolazione interessata adeguate informazioni e sarebbero adottate adeguate misure protettive e correttive, compresa la messa a punto e la prova di piani di emergenza per controllare le emissioni radioattive e mitigarne gli effetti,

rispetto degli strumenti internazionali relativi alla sicurezza del trasporto di merci pericolose, in particolare la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) e la Convenzione di Chicago, per dimostrare che vengono effettivamente svolti controlli sul trasporto marittimo e aereo delle merci pericolose.

3.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, al fine di autorizzare le spedizioni di rifiuti radioattivi o combustibile nucleare esaurito in un paese terzo, gli Stati membri possono prendere in considerazione altri fattori, ad esempio di natura politica, economica, sociale, etica, scientifica e di pubblica sicurezza.

4.

Le autorità competenti degli Stati membri cooperano per scambiare informazioni relative all’applicazione della presente raccomandazione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2008.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.


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