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Document 32008H0405
Commission Recommendation of 28 May 2008 on risk reduction measures for the substances 2-nitrotoluene and 2,4-dinitrotoluene (notified under document number C(2008) 2233) (Text with EEA relevance)
Raccomandazione della Commissione, del 28 maggio 2008 , relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze 2-nitrotoluene e 2,4-dinitrotoluene [notificata con il numero C(2008) 2233] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Raccomandazione della Commissione, del 28 maggio 2008 , relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze 2-nitrotoluene e 2,4-dinitrotoluene [notificata con il numero C(2008) 2233] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 141 del 31.5.2008, pp. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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31.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/20 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2008
relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze 2-nitrotoluene e 2,4-dinitrotoluene
[notificata con il numero C(2008) 2233]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/405/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione a norma del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione, del 25 ottobre 2000, relativo al quarto elenco delle sostanze prioritarie previste ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (2):
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(2) |
Lo Stato membro relatore designato a norma dei regolamenti summenzionati ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l’ambiente in relazione alle sostanze in questione, in conformità del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente delle sostanze esistenti a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (3), e ha proposto una strategia per limitare i rischi. |
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(3) |
Il Comitato scientifico dei rischi per la salute e per l’ambiente (SCHER) è stato consultato e ha espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet del comitato scientifico. |
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(4) |
I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione (4). |
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(5) |
È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l’adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze. Non risultano raccomandazioni per i destinatari della presente raccomandazione in merito alle sostanze non specificamente elencate. |
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(6) |
Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell’ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione. |
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(7) |
Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93, |
RACCOMANDA:
SEZIONE 1
2,4-DINITROTOLUENE
(N. CAS: 121-14-2; N. Einecs: 204-450-0)
Misure di riduzione del rischio per l’ambiente (1, 2, 3)
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1) |
Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o misure tecniche relative al 2,4-dinitrotoluene per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (BAT), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali locali. |
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2) |
Gli Stati membri dovrebbero verificare con attenzione l’applicazione delle BAT relativamente al 2,4-dinitrotoluene e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell’ambito dello scambio di informazioni sulle BAT. |
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3) |
Occorre verificare, ove necessario, le emissioni locali di 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) nell’ambiente acquatico e attraverso le emissioni atmosferiche mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio ambientale. |
SEZIONE 2
DESTINATARI
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4) |
Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell’importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell’uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri. |
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 273 del 26.10.2000, pag. 5.
(3) GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.