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Document 32008H0405

Raccomandazione della Commissione, del 28 maggio 2008 , relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze 2-nitrotoluene e 2,4-dinitrotoluene [notificata con il numero C(2008) 2233] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 141 del 31.5.2008, pp. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/405/oj

31.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/20


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2008

relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze 2-nitrotoluene e 2,4-dinitrotoluene

[notificata con il numero C(2008) 2233]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/405/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione a norma del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione, del 25 ottobre 2000, relativo al quarto elenco delle sostanze prioritarie previste ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (2):

2-nitrotoluene,

2,4-dinitrotoluene.

(2)

Lo Stato membro relatore designato a norma dei regolamenti summenzionati ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l’ambiente in relazione alle sostanze in questione, in conformità del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente delle sostanze esistenti a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (3), e ha proposto una strategia per limitare i rischi.

(3)

Il Comitato scientifico dei rischi per la salute e per l’ambiente (SCHER) è stato consultato e ha espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet del comitato scientifico.

(4)

I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione (4).

(5)

È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l’adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze. Non risultano raccomandazioni per i destinatari della presente raccomandazione in merito alle sostanze non specificamente elencate.

(6)

Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell’ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione.

(7)

Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93,

RACCOMANDA:

SEZIONE 1

2,4-DINITROTOLUENE

(N. CAS: 121-14-2; N. Einecs: 204-450-0)

Misure di riduzione del rischio per l’ambiente (1, 2, 3)

1)

Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o misure tecniche relative al 2,4-dinitrotoluene per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (BAT), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali locali.

2)

Gli Stati membri dovrebbero verificare con attenzione l’applicazione delle BAT relativamente al 2,4-dinitrotoluene e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell’ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.

3)

Occorre verificare, ove necessario, le emissioni locali di 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) nell’ambiente acquatico e attraverso le emissioni atmosferiche mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio ambientale.

SEZIONE 2

DESTINATARI

4)

Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell’importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell’uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)   GU L 273 del 26.10.2000, pag. 5.

(3)   GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

(4)   GU C 134 del 31.5.2008, pag. 4.

(5)   GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.


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