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Document 32008F0919

Decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008 , che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo

GU L 330 del 9.12.2008, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2017; abrog. impl. da 32017L0541

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/919/oj

9.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/21


DECISIONE QUADRO 2008/919/GAI DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2008

che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 31, paragrafo 1, lettera e) e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sui quali è fondata l’Unione europea. Esso rappresenta inoltre uno dei più seri attentati alla democrazia e allo Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri e sui quali si fonda l’Unione europea.

(2)

La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2), è la base della politica antiterrorismo dell’Unione europea. L’elaborazione di un quadro giuridico comune a tutti gli Stati membri e, nella fattispecie, di una definizione armonizzata dei reati di terrorismo, ha consentito di sviluppare ed espandere la politica antiterrorismo dell’Unione europea nel rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto.

(3)

In questi ultimi anni la minaccia del terrorismo si è rafforzata ed evoluta rapidamente; con modifiche nel modus operandi degli attivisti e dei sostenitori del terrorismo, compresa la sostituzione di gruppi gerarchicamente strutturati con cellule semiautonome con legami piuttosto allentati. Tali cellule si collegano a reti internazionali e ricorrono sempre più alle nuove tecnologie, in particolare a Internet.

(4)

Internet è utilizzato per ispirare e mobilitare reti terroristiche locali e singoli individui in Europa e costituisce inoltre una fonte di informazioni sulle risorse e sui metodi terroristici, fungendo così da «campo di addestramento virtuale». Attività quali la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l’addestramento a fini terroristici si sono moltiplicate ad un costo e con un rischio estremamente bassi.

(5)

Il programma dell’Aia sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, sottolinea che, ai fini di un’efficace prevenzione e lotta al terrorismo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, le attività degli Stati membri non devono essere confinate al mantenimento della propria sicurezza ma devono concentrarsi anche sulla sicurezza dell’Unione nel suo complesso.

(6)

Il piano d’azione del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma dell’Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell’Unione europea (3), ricorda che per fronteggiare il terrorismo è necessaria una risposta globale e che non è possibile ignorare le aspettative dei cittadini e l’Unione ha il dovere di rispondervi. Inoltre, esso afferma che occorre privilegiare i vari aspetti della prevenzione, della prepararazione e dell’intervento per migliorare e, se del caso, integrare la capacità degli Stati membri di lottare contro il terrorismo, privilegiando in particolare la selezione e il finanziamento delle forze di sicurezza, l’analisi dei rischi, la protezione delle infrastrutture critiche e la gestione degli interventi in caso di crisi.

(7)

La presente decisione quadro prevede l’incriminazione per i reati connessi alle attività terroristiche al fine di contribuire all’obiettivo politico più generale di prevenire il terrorismo, riducendo la diffusione di materiale che possa istigare alla perpetrazione di attentati terroristici.

(8)

La risoluzione 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta gli Stati ad adottare le opportune e necessarie misure e, conformemente agli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto internazionale, a vietare per legge l’istigazione a commettere atti terroristici e a prevenire tale comportamento. La relazione del segretario generale delle Nazioni Unite «Uniti contro il terrorismo: raccomandazioni per una strategia antiterrorismo globale», del 27 aprile 2006, interpreta la suddetta risoluzione come una base che consente l’incriminazione per l’istigazione a commettere atti di terrorismo e il reclutamento a tal fine, anche attraverso Internet. Nella strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite dell’8 settembre 2006 gli Stati membri dell’ONU hanno dichiarato di essere decisi a esplorare modalità e strumenti al fine di coordinare le azioni a livello internazionale e regionale per contrastare il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni via Internet.

(9)

La convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo vincola gli Stati contraenti a considerare reati punibili la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l’addestramento a fini terroristici, se commessi illecitamente e intenzionalmente.

(10)

La definizione di reati di terrorismo, tra cui i reati connessi ad attività terroristiche, dovrebbe essere oggetto di un’ulteriore armonizzazione in tutti gli Stati membri al fine di includere la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l’addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente.

(11)

Dovrebbero essere previste sanzioni per le persone fisiche che hanno intenzionalmente commesso il reato o per le persone giuridiche ritenute responsabili di pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici. Tali forme di comportamento dovrebbero essere punibili in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano commessi attraverso Internet o meno.

(12)

Poiché gli scopi della presente decisione quadro non possono essere realizzati in misura sufficiente unilateralmente dagli Stati membri e possono dunque, essendo necessarie norme armonizzate su scala europea, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, questa può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato CE e di cui all’articolo 2 del trattato UE. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5 del trattato CE.

(13)

L’Unione rispetta i principi riconosciuti dall’articolo 6, paragrafo 2, del trattato UE e ribaditi nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella fattispecie nei capi II e VI. La presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare od ostacolare diritti o libertà fondamentali quali la libertà di espressione, di riunione o di associazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza.

(14)

La pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l’addestramento a fini terroristici sono reati intenzionali. Pertanto, la presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare od ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione. L’espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, non rientra nell’ambito di applicazione della presente decisione quadro e, in particolare, della definizione di pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo.

(15)

L’attuazione dell’incriminazione ai sensi della presente decisione quadro dovrebbe essere proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità nel contesto di una società democratica, escludendo qualunque forma di arbitrarietà o di discriminazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Modifiche

La decisione quadro 2002/475/GAI è modificata come segue:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Reati connessi ad attività terroristiche

1.   Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)

“pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo”, la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l’intento di istigare a commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento, che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo, dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati;

b)

“reclutamento a fini terroristici” l’induzione a commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all’articolo 2, paragrafo 2;

c)

“addestramento a fini terroristici” l’atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che siano considerati reati connessi ad attività terroristiche i seguenti atti intenzionali:

a)

pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo;

b)

reclutamento a fini terroristici;

c)

addestramento a fini terroristici;

d)

furto aggravato con l’intenzione di commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo1;

e)

estorsione commessa con l’intenzione di perpetrare uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo1;

f)

redazione di un falso documento amministrativo con l’intenzione di commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

3.   Perché un atto di cui al paragrafo 2 sia punibile non è necessario che sia stato commesso un reato di terrorismo.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Concorso, istigazione e tentativo

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il concorso in uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1 e agli articoli 2 o 3.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile l’istigazione a commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 2 o all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da d) a f).

3.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da d) a f), esclusi la detenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), e il reato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i).

4.   Ciascuno Stato membro può decidere di adottare le misure necessarie affinché sia reso punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c).»

Articolo 2

Principi fondamentali relativi alla libertà di espressione

La presente decisione quadro non ha l’effetto di imporre agli Stati membri di adottare misure che siano in contrasto con i principi fondamentali relativi alla libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tradizioni costituzionali o dalle norme che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa o di altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali, quando tali norme riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.

Articolo 3

Attuazione e relazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 9 dicembre 2010. Nell’attuazione della presente decisione quadro gli Stati membri garantiscono che l’incriminazione è proporzionata alle finalità legittime perseguite e necessaria in una società democratica ed esclude qualunque forma di arbitrarietà o di discriminazione.

2.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione entro il 9 dicembre 2010 il testo delle disposizioni che adottano per recepire nella legislazione nazionale gli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione della Commissione, il Consiglio esamina, entro 9 dicembre 2011, se gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(3)  GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.


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