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Document 32008D1348

    Decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 348 del 24.12.2008, p. 108–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; abrog. impl. da 32006R1907

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/1348/oj

    24.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 348/108


    DECISIONE N. 1348/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 2008

    che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    I rischi che presentano per la salute umana il 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME), il 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE), il diisocianato di metilendifenile (MDI) e il cicloesano sono stati valutati conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (3). La valutazione dei rischi effettuata per tutte queste sostanze chimiche ha evidenziato la necessità di limitare i rischi per la salute umana. Tali conclusioni sono state confermate dal comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente.

    (2)

    La raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: 2-(2-butossietossi)etanolo, 2-(2-metossietossi)etanolo, alcani, C10-13, cloro, benzene, C10-13-alchil derivati (4), e la raccomandazione 2008/98/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, sulle misure per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: piperazina; cicloesano; diisocianato di metilendifenile; 2-butin-1,4-diolo; metilossirano; anilina; 2-etilesil acrilato; 1,4-diclorobenzene; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tertbutilacetofenone; ftalato di bis(2-etilesile); fenolo; 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (5), adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93, hanno proposto una strategia di riduzione dei rischi rispettivamente per le sostanze DEGME, DEGBE, MDI e cicloesano, raccomandando che le misure di restrizione ai sensi della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (6), siano applicate ai preparati contenenti tali sostanze immessi sul mercato per la vendita al pubblico.

    (3)

    Allo scopo di proteggere i consumatori è pertanto necessario porre restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso dei preparati contenenti DEGME, DEGBE, MDI o cicloesano per alcune applicazioni specifiche.

    (4)

    Il DEGME è molto raramente utilizzato nei prodotti destinati ai consumatori come componente delle vernici, degli svernicianti, dei detersivi, delle emulsioni autolucidanti e dei sigillanti per pavimenti. La valutazione dei rischi sopra citata ha dimostrato l’esistenza di un rischio per la salute dei consumatori derivante dall’esposizione cutanea alle vernici e agli svernicianti contenenti DEGME. Il DEGME utilizzato come componente delle vernici e degli svernicianti non dovrebbe pertanto essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico. L’uso del DEGME come componente dei detersivi, delle emulsioni autolucidanti e dei sigillanti per pavimenti, sebbene non sia stato valutato, può presentare un rischio analogo e pertanto neanche il DEGME utilizzato come componente di tali prodotti dovrebbe essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico. A fini di sorveglianza del mercato dovrebbe essere stabilito un valore limite dello 0,1 % in massa di DEGME in tali preparati.

    (5)

    Il DEGBE è utilizzato come componente delle vernici e dei detersivi. La valutazione dei rischi sopra citata per il DEGBE ha dimostrato l’esistenza di un rischio per la salute dei consumatori derivante dall’esposizione per inalazione in sede di applicazione a spruzzo di vernici. Un limite derivato di concentrazione sicuro del 3 % per il DEGBE nelle vernici a spruzzo dovrebbe essere previsto onde prevenire i rischi di esposizione per inalazione per i consumatori. L’uso del DEGBE come componente dei detersivi a spruzzo in generatori di aerosol, sebbene non sia stato valutato, può presentare un rischio analogo e pertanto neanche il DEGBE utilizzato come componente di tali detersivi dovrebbe essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico in concentrazioni pari o superiori al 3 % in massa. I generatori di aerosol dovrebbero essere conformi alle prescrizioni della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (7).

    (6)

    Per le vernici diverse da quelle a spruzzo dovrebbe essere prevista l’avvertenza di non utilizzare tali vernici in dispositivi di verniciatura a spruzzo quando contengano DEGBE in una concentrazione pari o superiore al 3 % in massa.

    (7)

    Al fine di garantire un adeguato smaltimento delle scorte delle vernici a spruzzo e dei detersivi a spruzzo in generatori di aerosol che non soddisfano i limiti di concentrazione per il DEGBE, dovrebbero essere fissate date diverse per l’applicazione della restrizione riguardo alla prima immissione sul mercato e alla vendita finale per il DEGBE contenuto in vernici a spruzzo e in detersivi a spruzzo in generatori di aerosol.

    (8)

    La valutazione dei rischi per l’MDI ha dimostrato che è necessario limitare i rischi in sede di applicazione da parte dei consumatori dei preparati contenenti MDI, a causa dei timori in merito all’esposizione cutanea e per inalazione. Onde prevenire e limitare tali rischi, l’immissione sul mercato finalizzata alla vendita al pubblico di preparati contenenti MDI dovrebbe essere consentita soltanto a determinate condizioni, quali la fornitura obbligatoria di idonei guanti protettivi e l’apposizione di ulteriori istruzioni sulla confezione. Tali guanti dovrebbero essere conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (8). Poiché la fornitura di dispositivi di protezione e la stampa di pertinenti istruzioni richiederà specifici sforzi da parte dei produttori, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio più lungo.

    (9)

    La valutazione dei rischi per il cicloesano è stata incentrata sull’esposizione dei consumatori all’atto dell’utilizzo di preparati contenenti cicloesano per la posa di moquette e ha concluso che si rendeva necessaria l’introduzione di misure restrittive onde limitare il rischio per i consumatori nel corso di tali applicazioni. Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano dovrebbero pertanto essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in confezioni più piccole. Le istruzioni armonizzate fornite con il prodotto dovrebbero avvertire i consumatori in relazione all’utilizzo in condizioni di scarsa ventilazione o per la posa di moquette.

    (10)

    Il nitrato di ammonio, largamente utilizzato in tutta la Comunità come concime, può agire da agente ossidante. In particolare possiede la particolarità di esplodere se miscelato con talune altre sostanze. I concimi a base di nitrato di ammonio dovrebbero pertanto soddisfare determinate prescrizioni in sede di immissione sul mercato affinché ne sia garantita la sicurezza contro i rischi di detonazione accidentale.

    (11)

    Il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (9) fissa prescrizioni armonizzate, comprese prescrizioni di sicurezza, per i concimi a base di nitrato di ammonio. I concimi conformi a tali prescrizioni possono essere etichettati «concimi CE» e possono circolare liberamente nel mercato interno.

    (12)

    Per i concimi destinati a essere venduti sul territorio di un unico Stato membro, i fabbricanti possono scegliere di conformarsi solo alle prescrizioni in vigore a livello nazionale. Tali concimi possono pertanto non essere conformi alle prescrizioni di sicurezza fissate a livello comunitario. Al fine di garantire un livello uniforme di sicurezza all’interno della Comunità, tutti i concimi a base di nitrato di ammonio dovrebbero ottemperare pertanto alle stesse prescrizioni in materia di sicurezza.

    (13)

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 prevede una prova di detonabilità per i concimi a base di nitrato di ammonio contenenti più del 28 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio. Specifica inoltre numerose caratteristiche fisiche e limiti in merito al contenuto di impurità chimiche per tali concimi al fine di ridurre al minimo il rischio di detonazione. I concimi a base di nitrato di ammonio che soddisfano tali requisiti o che contengono meno del 28 % in massa di azoto sono accettati da tutti gli Stati membri come sicuri per gli usi agricoli.

    (14)

    Tutti i concimi a base di nitrato di ammonio immessi sul mercato all’interno della Comunità dovrebbero pertanto ottemperare alle prescrizioni in materia di sicurezza stabilite dal regolamento (CE) n. 2003/2003.

    (15)

    I concimi a base di nitrato di ammonio sono stati impropriamente utilizzati per la fabbricazione illecita di esplosivi. I tipi di concimi che possono essere utilizzati a tale scopo hanno un contenuto di azoto minimo del 16 %. L’accesso ai tipi di concimi e ai tipi di preparati che contengono più del 16 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio dovrebbe pertanto essere limitato agli agricoltori e agli utenti professionali. A tal fine, è necessario definire i concetti di «agricoltore» e di «attività agricola», cosicché l’agricoltura e le altre attività professionali simili, quali la manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi, possano continuare a beneficiare dell’uso di concimi con un più elevato contenuto di azoto. Gli Stati membri possono, tuttavia, per motivi socio-economici, applicare un limite fino al 20 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio per i rispettivi territori.

    (16)

    Le disposizioni della presente decisione sono adottate in vista della loro incorporazione nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (10) della Commissione, secondo quanto previsto dall’articolo 137, paragrafo 3, di tale regolamento.

    (17)

    La direttiva 76/769/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

    (18)

    La presente decisione non pregiudica la legislazione comunitaria che stabilisce le prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori quali la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (11), e le direttive particolari basate su di essa, in particolare la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) (12), e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (13),

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. LE MAIRE


    (1)  GU C 204 del 9.8.2008, pag. 13.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2008.

    (3)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

    (4)  GU L 292 del 13.11.1999, pag. 42.

    (5)  GU L 33 del 7.2.2008, pag. 8.

    (6)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

    (7)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

    (8)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

    (9)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

    (10)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

    (11)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

    (12)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

    (13)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.


    ALLEGATO

    Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE sono aggiunti i seguenti punti:

    «53.

    2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME)

    CAS n. 111-77-3

    EINECS n. 203-906-6

    Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici, prodotti svernicianti, detersivi, emulsioni autolucidanti e sigillanti per pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in massa.

    54.

    2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE)

    CAS n. 112-34-5

    EINECS n. 203-961-6

    1)

    Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici a spruzzo o di detersivi a spruzzo in generatori di aerosol in concentrazioni pari o superiori al 3 % in massa.

    2)

    Le vernici a spruzzo e i detersivi a spruzzo in generatori di aerosol contenenti DEGBE e non conformi al paragrafo 1 non sono immesse sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.

    3)

    Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull’imballaggio delle vernici contenenti DEGBE diverse dalle vernici a spruzzo in concentrazioni pari o superiori al 3 % in massa immesse sul mercato per la vendita al pubblico deve figurare in maniera visibile, chiara e indelebile entro il 27 dicembre 2010 la seguente dicitura:

    “Non utilizzare in dispositivi di verniciatura a spruzzo”.

    55.

    Diisocianato di metilendifenile (MDI)

    CAS n. 26447-40-5

    EINECS n. 247-714-0

    1)

    Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 dicembre 2010, come componente di preparati in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in massa per la vendita al pubblico, salvo che l’imballaggio:

    a)

    contenga guanti protettivi conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1).

    b)

    rechi in maniera visibile, chiara e indelebile la seguente dicitura, fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi:

    “—

    L’uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati.

    I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto dermico, con questo prodotto.

    Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387).”

    2)

    A titolo di deroga, il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli adesivi termofusibili.

    56.

    Cicloesano

    CAS n. 110-82-7

    EINECS n. 203-806-2

    1)

    Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di adesivi di contatto a base di neoprene in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in massa in confezioni superiori a 350 g.

    2)

    Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.

    3)

    Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull’imballaggio degli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in massa immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010 devono figurare in maniera visibile, chiara e indelebile le seguenti diciture:

    “—

    Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione.

    Questo prodotto non deve essere utilizzato per la posa di moquette.”

    57.

    Nitrato di ammonio

    CAS n. 6484-52-2

    EINECS n. 229-347-8

    1)

    Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, come sostanza o in preparati contenenti più del 28 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per l’impiego come concime solido, semplice o composto, salvo che tale concime non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (2).

    2)

    Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010 come sostanza o in preparati contenenti il 16 % o più in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio, fatta eccezione per la fornitura:

    a)

    a utilizzatori a valle e distributori, incluse le persone fisiche o giuridiche che possiedono una licenza o un’autorizzazione in conformità della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (3);

    b)

    ad agricoltori per l’utilizzo in attività agricole, a tempo pieno o a tempo parziale, e non necessariamente in relazione alle dimensioni della superficie del terreno.

    Ai fini del presente comma:

    i)

    per “agricoltore” si intende una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell’articolo 299 del trattato e che esercita un’attività agricola;

    ii)

    per “attività agricola” si intende la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4);

    c)

    a persone fisiche o giuridiche impegnate in attività professionali quali l’orticultura, le colture vegetali in serre, la manutenzione di parchi, giardini o campi sportivi, attività forestali o altre attività analoghe.

    3)

    Tuttavia, per le restrizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono, per motivi socio-economici e fino al 1o luglio 2014, applicare un limite fino al 20 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio per le sostanze e i preparati immessi sul mercato all’interno dei rispettivi territori. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.


    (1)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

    (2)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

    (3)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

    (4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1


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