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Document 32008D1297
Decision No 1297/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on a Programme for the Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (MEETS) (Text with EEA relevance)
Decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 340 del 19.12.2008, p. 76–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
19.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 340/76 |
DECISIONE N. 1297/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Nelle comunicazioni del 16 marzo 2005 e del 24 gennaio 2007 relative, rispettivamente, ad una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea e ad un programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea, la Commissione si è impegnata a perseguire una politica migliore in materia di regolamentazione, a rimuovere gli adempimenti burocratici inutili e a evitare l'eccesso di regolamentazione. |
(2) |
Il 14 novembre 2006 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione e alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie che definisce un approccio strategico finalizzato a proseguire l'opera di riduzione del disturbo statistico arrecato alle imprese. |
(3) |
Durante gli ultimi quindici anni, per rispondere alle esigenze della Comunità in materia di informazioni statistiche, sono state varate numerose regolamentazioni statistiche che mirano a descrivere le attività delle imprese e impongono a queste ultime obblighi di presentazione di dati. È necessaria una revisione per garantire, tra l'altro, la coerenza dell'ambito di applicazione, dei concetti e delle definizioni di dette regolamentazioni statistiche. Per quanto possibile, è opportuno che tutte queste regolamentazioni siano caratterizzatedalla semplificazione e dalla fissazione di priorità. |
(4) |
Le statistiche sulle imprese e sugli scambi si troveranno confrontate nei prossimi anni a una grande sfida. Per poter sostenere le iniziative comunitarie esse debbono essere in grado di rispecchiare fenomeni dell'economia comunitaria in evoluzione quali la globalizzazione, le tendenze emergenti nel campo dell'imprenditorialità, la società dell'informazione, gli scambi di servizi, l'innovazione, il cambiamento dei modelli commerciali e la competitività alla luce della nuova strategia di Lisbona. |
(5) |
Un elemento chiave alla base dei bisogni di statistiche sulle imprese e sugli scambi è costituito dalla nuova strategia di Lisbona con gli obiettivi di promuovere la competitività dell'economia europea e di assicurare una crescita elevata e sostenibile. |
(6) |
Il rafforzamento del processo di integrazione europea in numerosi settori economici, inclusi l'unione monetaria europea e il sistema doganale europeo, determina l'insorgenza di nuovi bisogni statistici connessi al ruolo dell'euro nelle operazioni internazionali e la necessità di procedere a un adeguamento del sistema statistico. Le statistiche sulle imprese e sugli scambi dovrebbero essere in grado di rispondere in maniera appropriata a tali bisogni e di fornire in modo tempestivo informazioni statistiche di elevata qualità sui cambiamenti strutturali dell'economia europea e del suo settore delle imprese. |
(7) |
Tra le statistiche relative alle imprese e agli scambi rientrano diversi ambiti a cui occorre apportare miglioramenti, quali le statistiche strutturali sulle imprese, le statistiche congiunturali, le statistiche Prodcom, le statistiche nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e le statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (Intrastat). |
(8) |
Le autorità responsabili della compilazione delle statistiche sulle imprese e sugli scambi dovranno ristrutturare i metodi di produzione delle statistiche in maniera tale che l'onere gravante sulle imprese possa essere ridotto e che tutte le fonti disponibili e le nuove tecnologie possano essere utilizzate nel modo più efficiente possibile. |
(9) |
La necessità di indicatori di tipo nuovo può essere il risultato degli sforzi volti ad ammodernare il sistema di produzione statistico. Nuovi tipi di indicatori in grado di fornire le informazioni necessarie potrebbero essere ottenuti mettendo in correlazione statistiche già esistenti, senza accrescere il disturbo statistico arrecato alle imprese. Il ricorso a nuove fonti e l'accesso mediante strumenti elettronici renderanno meno gravosa la rilevazione dei dati, fornendo nel contempo un maggior numero di informazioni. Le potenzialità delle statistiche sulle imprese dovrebbero essere sfruttate in maniera più efficiente e dovrebbe essere incrementata la qualità dell'informazione statistica. |
(10) |
Gli istituti statistici nazionali dovrebbero essere strettamente associati all’ammodernamento del sistema di produzione statistica onde evitare duplicazioni dei costi e oneri burocratici. |
(11) |
La semplificazione del sistema Intrastat costituisce parte degli sforzi volti a ridurre gli obblighi statistici e minimizzare l’onere a carico delle imprese. La recente decisione di ridurre il tasso di copertura contribuirà nel breve termine alla realizzazione di questo obiettivo. A più lungo termine saranno esaminati altri mezzi di semplificazione, tra i quali un sistema a flusso unico. La possibilità di attuare tali mezzi di semplificazione a lungo termine dipende dagli studi di fattibilità e da altre azioni da realizzare ai sensi della presente decisione. Occorre tuttavia tenere conto di considerazioni riguardanti la qualità delle statistiche nonché dei notevoli costi legati alla transizione. |
(12) |
In linea con il principio di una sana gestione finanziaria si è proceduto a una valutazione ex ante, al fine di focalizzare il programma definito dalla presente decisione sull'esigenza dell'efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio sin dalla fase di progettazione del programma. |
(13) |
La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il principale riferimento, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2). |
(14) |
Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la definizione di un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto un ammodernamento non coordinato determinerebbe la duplicazione degli sforzi, la ripetizione di errori e maggiori costi, e può dunque, a motivo delle dimensioni di tali statistiche, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(15) |
Il comitato del programma statistico, istituito in forza della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (3), è stato consultato conformemente all'articolo 3 di tale decisione. |
(16) |
Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (4), definisce il quadro di riferimento per le disposizioni della presente decisione. |
(17) |
Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5), |
DECIDONO:
Articolo 1
Istituzione del programma
1. La presente decisione stabilisce un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (in seguito denominato «programma MEETS»).
2. Il programma MEETS ha inizio il 1o gennaio 2009 e ha termine il 31 dicembre 2013.
Articolo 2
Ambito di applicazione e obiettivi generali
1. Le misure contemplate dal programma MEETS si riferiscono alla produzione e alla diffusione delle statistiche sulle imprese e sugli scambi all'interno della Comunità europea.
2. Il programma MEETS persegue i seguenti obiettivi generali:
a) |
revisione delle priorità e sviluppo di una serie basilare di indicatori per nuovi settori (obiettivo 1); |
b) |
semplificazione del quadro delle statistiche connesse alle imprese (obiettivo 2); |
c) |
sostegno all'applicazione di modalità più efficienti di produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi (obiettivo 3); e |
d) |
ammodernamento del sistema di rilevazione dei dati sugli scambi di beni tra Stati membri (in seguito denominato «Intrastat» (obiettivo 4). |
Articolo 3
Azioni
In vista del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, va realizzata una serie di azioni con le seguenti finalità:
a) |
revisione delle priorità e sviluppo di una serie basilare di indicatori per nuovi settori (obiettivo 1): Azione 1.1: individuazione di settori di minore importanza; Azione 1.2: sviluppo di nuovi settori; |
b) |
semplificazione del quadro delle statistiche connesse alle imprese (obiettivo 2): Azione 2.1: integrazione di concetti e di metodi nel quadro giuridico; Azione 2.2: sviluppo di statistiche sui gruppi di imprese; Azione 2.3: indagini europee finalizzate a ridurre al minimo il disturbo statistico arrecato alle imprese; |
c) |
sostegno all'applicazione di modalità più efficienti di produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi (obiettivo 3): Azione 3.1: miglior uso dei dati già esistenti nel sistema statistico, inclusa la possibilità di stime; Azione 3.2: miglior uso dei dati già esistenti nell'economia; Azione 3.3: sviluppo di strumenti atti a rendere più efficienti l'estrazione, la trasmissione e il trattamento dei dati; |
d) |
ammodernamento di Intrastat (obiettivo 4): Azione 4.1: armonizzazione di metodi finalizzati a migliorare la qualità nel quadro di un Intrastat semplificato; Azione 4.2: miglior uso dei dati amministrativi; Azione 4.3: miglioramento e facilitazione dello scambio di dati nell'ambito di Intrastat. |
Le azioni di cui al presente articolo sono specificate nell'allegato e sono ulteriormente dettagliate nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 4.
Articolo 4
Programmi di lavoro annuali
Un programma di lavoro annuale, con le priorità per le azioni di cui a ciascun obiettivo contemplato nell'articolo 2, paragrafo 2, e le dotazioni di bilancio ai sensi della presente decisione, è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 5
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 6
Valutazione
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta regolarmente le attività condotte nel quadro del programma MEETS, al fine di verificare se gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 sono stati conseguiti e di fornire indicazioni volte a migliorare l'efficacia delle future azioni.
2. Entro il 31 dicembre 2010, e successivamente a scadenza annuale fino al 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del programma MEETS.
Entro il 31 luglio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione del programma MEETS. In tale relazione vengono valutati, alla luce dei costi sostenuti dalla Comunità, i benefici apportati dalle azioni alla Comunità, agli Stati membri e ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche, allo scopo di individuare i settori suscettibili di potenziali miglioramenti.
Articolo 7
Finanziamento
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma MEETS nel periodo 2009-2013 è pari a 42 500 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
La presidente
B. LE MAIRE
(1) Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2008.
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(3) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(4) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO
SUDDIVISIONE DELLE AZIONI ELENCATE ALL'ARTICOLO 3
Obiettivo 1 |
: |
Revisione delle priorità e sviluppo di una serie basilare di indicatori per nuovi settori Azione 1.1: Individuazione di settori di minore importanza
Azione 1.2: Sviluppo di nuovi settori
|
||||||||||||||||
Obiettivo 2 |
: |
Semplificazione del quadro delle statistiche connesse alle imprese Azione 2.1: Integrazione di concetti e di metodi nel quadro giuridico
Azione 2.2: Sviluppo di statistiche sui gruppi di imprese
Azione 2.3: Indagini comunitarie finalizzate a ridurre al minimo il disturbo statistico arrecato alle imprese
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||||||||||||||||
Obiettivo 3 |
: |
Sostegno all'applicazione di modalità più efficienti di produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi Azione 3.1: Miglior uso dei dati già esistenti nel sistema statistico, inclusa la possibilità di stime
Azione 3.2: Miglior uso dei dati già esistenti nell'economia
Azione 3.3: Sviluppo di strumenti atti a rendere più efficienti l'estrazione, la trasmissione e il trattamento dei dati
|
||||||||||||||||
Obiettivo 4 |
: |
Ammodernamento di Intrastat Azione 4.1: Armonizzazione di metodi finalizzati a migliorare la qualità nel quadro di un Intrastat semplificato
Azione 4.2: Miglior uso dei dati amministrativi
Azione 4.3: Miglioramento e facilitazione dello scambio di dati nell'ambito di Intrastat
|