EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0983

2008/983/CE: Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2008 , che autorizza il Regno Unito a beneficiare della disposizione prevista al punto 8.5 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio per quanto riguarda un sistema di messa in comune dello sforzo di pesca per i pescherecci da traino e pescherecci analoghi operanti nel Mare del Nord e nelle acque della Scozia occidentale [notificata con il numero C(2008) 7801]

GU L 352 del 31.12.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/983/oj

31.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2008

che autorizza il Regno Unito a beneficiare della disposizione prevista al punto 8.5 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio per quanto riguarda un sistema di messa in comune dello sforzo di pesca per i pescherecci da traino e pescherecci analoghi operanti nel Mare del Nord e nelle acque della Scozia occidentale

[notificata con il numero C(2008) 7801]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/983/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 8.7, secondo comma, dell’allegato IIA,

vista l’istanza presentata dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

I punti 8 e 14 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008 stabiliscono lo sforzo di pesca massimo ammissibile fissando il numero massimo di giorni in mare in cui i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che detengono a bordo determinati tipi di attrezzi possono essere presenti in alcune zone che si estendono dal Kattegat alle acque della Scozia occidentale.

(2)

Secondo il punto 8.5 di tale allegato, nel periodo di gestione 2008 uno Stato membro è autorizzato a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Grazie a tale sistema di gestione esso può assegnare ai pescherecci un numero massimo di giorni in mare diverso da quello indicato nello stesso allegato, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente alla combinazione fra il raggruppamento di attrezzi e la zona operativa dei pescherecci.

(3)

Il punto 8.6 di detto allegato specifica che tale riassegnazione dei giorni in mare è effettuata ai fini di un’utilizzazione più efficiente delle possibilità di pesca o allo scopo di stimolare pratiche di pesca che portino alla riduzione dei rigetti in mare e della mortalità alieutica dei pesci sia giovani che adulti.

(4)

Il punto 8.7 del precitato allegato elenca i dati particolareggiati che uno Stato membro deve trasmettere per ottenere l’autorizzazione della Commissione ad attuare questo sistema alternativo di gestione dello sforzo di pesca.

(5)

Con lettere del 14 aprile, 2 maggio e 22 luglio e con le relazioni su formato elettronico inviate in maggio, agosto e settembre 2008 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione la richiesta di poter utilizzare tale sistema di gestione alternativo, per i pescherecci che utilizzano reti da traino o sciabiche danesi con maglie di dimensioni comprese fra 70 e 89 mm o pari o superiori a 100 mm, operanti nelle acque comunitarie del Mare di Norvegia, del Mare del Nord o della Scozia occidentale (zone CIEM IIa, da IVa a IVc o VIa). La richiesta e le relazioni contenevano le informazioni e i dati previsti al punto 8.7 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008, riguardanti in particolare l’ambito di applicazione, la descrizione, il calcolo, il funzionamento, il controllo e la valutazione di tale sistema.

(6)

Il sistema del Regno Unito si applica inizialmente a 867 pescherecci. Nel periodo di gestione 2008 i loro massimali aggregati di sforzo erano pari a 21 095 690 chilowatt-giorni per i raggruppamenti di attrezzi aventi maglie di dimensioni comprese fra 70 e 89 mm utilizzati in una delle zone menzionate e a 27 867 735 chilowatt-giorni per i raggruppamenti di attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm utilizzati in una delle zone menzionate. Considerato che i raggruppamenti di attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm dispongono di un numero inferiore di giorni in mare quando sono utilizzati nelle acque della Scozia occidentale, alle loro bordate di pesca in tali acque si applica un submassimale di 24 622 862 chilowatt-giorni. Tale sistema soddisfa pertanto le condizioni previste al punto 8.5 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008.

(7)

La Commissione ha valutato tale sistema ed è giunta alla conclusione che esso contribuisce agli obiettivi stabiliti al punto 8.6 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008. Come previsto in tale punto, il sistema riassegna i giorni ai fini di un’utilizzazione più efficiente delle possibilità di pesca e allo scopo di stimolare pratiche di pesca che portino alla riduzione dei rigetti in mare e della mortalità alieutica dei pesci sia giovani che adulti. Nell’ambito di tale sistema, inoltre, i pescherecci partecipanti sono tenuti a rispettare misure di conservazione specifiche. Queste misure differiscono leggermente da una regione all’altra in termini di concezione ed importanza e comprendono i seguenti elementi: rispetto in tempo reale dei fermi di zone stabiliti a seguito del rilevamento di aggregazioni di merluzzo bianco; utilizzo di pannelli più grandi a maglie quadrate per migliorare la selettività del pesce bianco; partecipazione a prove di attrezzi più selettivi; utilizzo di un solo anziché di più attrezzi durante una bordata. L’impatto di queste misure dovrà essere valutato in una fase successiva.

(8)

Uno degli incentivi offerti ai pescatori per partecipare al sistema è costituito dall’assegnazione di uno sforzo costante rispetto al periodo di gestione 2007, conosciuto in Scozia come «conservation credits» (crediti di conservazione), nonostante la riduzione del numero massimo di giorni in mare che si applica ai pescherecci da traino operanti nel Mare del Nord e nelle acque della Scozia occidentale nel periodo di gestione 2008.

(9)

È pertanto opportuno autorizzare, per il periodo di gestione 2008, il sistema di messa in comune dello sforzo di pesca del Regno Unito inteso a gestire, nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa, da IVa a IVc e VIa, lo sforzo di pesca delle reti da traino, delle sciabiche danesi e di attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 70 mm e inferiori a 90 mm o pari o superiori a 100 mm tramite l’assegnazione e il monitoraggio dei chilowatt-giorni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza, per il periodo di gestione 2008, il sistema di messa in comune dello sforzo di pesca del Regno Unito inteso a gestire, nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa, da IVa a IVc e VIa, lo sforzo di pesca delle reti da traino, delle sciabiche danesi e di attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 70 mm e inferiori a 90 mm o pari o superiori a 100 mm tramite l’assegnazione e il monitoraggio dei chilowatt-giorni, comunicato il 14 aprile, il 2 maggio e il 22 luglio 2008.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


Top