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Dokument 32008D0982

    2008/982/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 dicembre 2008 , che autorizza il Regno Unito a concludere un accordo con il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e l’isola di Man affinché i trasferimenti di fondi tra il Regno Unito e ciascuno dei territori summenzionati siano trattati come trasferimenti di fondi all’interno del Regno Unito ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 7812]

    GU L 352 del 31.12.2008, s. 34 – 35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Právny stav dokumentu Účinné

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/982/oj

    31.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 352/34


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell’8 dicembre 2008

    che autorizza il Regno Unito a concludere un accordo con il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e l’isola di Man affinché i trasferimenti di fondi tra il Regno Unito e ciascuno dei territori summenzionati siano trattati come trasferimenti di fondi all’interno del Regno Unito ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2008) 7812]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2008/982/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (1) e in particolare l’articolo 17,

    vista la domanda del Regno Unito,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 15 dicembre 2006 il Regno Unito ha chiesto una deroga ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1781/2006 per il trasferimento di fondi tra il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey, l’isola di Man e il Regno Unito.

    (2)

    Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1781/2006, il trasferimento di fondi tra il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey, l’isola di Man e il Regno Unito sono stati trattati provvisoriamente come trasferimenti di fondi all’interno del Regno Unito dal 1o gennaio 2007.

    (3)

    Nel corso della riunione del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 18 aprile 2008 gli Stati membri sono stati informati del fatto che la Commissione ritiene di aver ricevuto le informazioni necessarie per esaminare la domanda del Regno Unito.

    (4)

    Il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e l’isola di Man non formano parte del territorio della Comunità come determinato in conformità dell’articolo 299 del trattato CE, ma formano parte dell’area monetaria del Regno Unito e quindi soddisfano i criteri di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1781/2006.

    (5)

    I prestatori di servizi di pagamento nel Baliato di Jersey, nel Baliato di Guernsey e nell’isola di Man partecipano direttamente ai sistemi di pagamento e di regolamento nel Regno Unito e parteciperanno al futuro sistema «Faster Payments». Essi pertanto soddisfano i criteri di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006.

    (6)

    Il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e l’isola di Man hanno integrato nei rispettivi ordinamenti giuridici disposizioni corrispondenti a quelle previste nel regolamento (CE) n. 1781/2006, in particolare mediante le disposizioni: «Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regulations 2007», il «Transfers of Funds Ordinances for Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey)», il «Isle of Man’s European Communities (Wire Transfers Regulation) (Application) Order 2007» e il «Isle of Man’s EC Wire Transfer Regulations 2007».

    (7)

    Il Money Laundering (Jersey) Order 2008, completato dallo Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism, il Bailiwick of Guernsey’s Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007, completato da Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing, e dallo Isle of Man’s Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007, a sua volta completato dallo Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook contribuiscono alla creazione di un regime efficace di prevenzione del riciclaggio del denaro in queste tre giurisdizioni.

    (8)

    Le disposizioni contenute nel Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 No 3363) e nel Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 No 3364) e nel Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 No 258) e nel Al-Qa’ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 No 259) assieme all’utilizzo di un elenco consolidato di obiettivi in materia di congelamento di patrimoni fissato dalle Nazioni Unite, dall’Unione europea e dal Regno Unito garantiscono l’applicazione delle misure appropriate nel Baliato di Jersey, nel Baliato di Guernsey e nell’isola di Man per irrogare sanzioni finanziarie ai soggetti giuridici o alle persone incluse negli elenchi delle Nazioni Unite o dell’Unione europea.

    (9)

    Di conseguenza il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e l’isola di Man hanno adottato norme identiche a quelle fissate nel regolamento (CE) n. 1781/2006 e impongono ai loro prestatori di servizi di pagamento di applicarle, soddisfacendo quindi il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

    (10)

    È quindi opportuno concedere al Regno Unito la deroga richiesta.

    (11)

    Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il Regno Unito è autorizzato a concludere accordi con il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e con l’isola di Man in modo che i trasferimenti di fondi tra il Regno Unito e ciascuno dei territori summenzionati siano trattati come trasferimenti di fondi all’interno del Regno Unito ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006.

    Articolo 2

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2008.

    Per la Commissione

    Charlie McCREEVY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1.


    Začiatok