EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0954

2008/954/CE: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2008 , che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo [notificata con il numero C(2008) 8298]

GU L 338 del 17.12.2008, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; abrogato da 32012D0535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/954/oj

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/64


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

[notificata con il numero C(2008) 8298]

(2008/954/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2006/133/CE della Commissione (2), il Portogallo attua un piano contro la propagazione del nematode del pino (pine wood nematode — PWN) ad altri Stati membri nonché nel proprio territorio.

(2)

La Svezia e la Finlandia hanno comunicato alla Commissione che, fra agosto e ottobre 2008, sono stati individuati nelle partite provenienti dal Portogallo diversi casi di legno infestato da PWN. A seguito di questi casi, il 18 settembre 2008, la Svezia ha comunicato alla Commissione le misure aggiuntive da essa adottate per prevenire l'introduzione e la diffusione del nematode del pino nel suo territorio.

(3)

La Spagna ha informato la Commissione il 12, 14 e 18 novembre 2008 relativamente a casi in cui legno e prodotti in legno sensibili, ivi compreso legno da imballaggio, erano stati spediti recentemente dal Portogallo in Spagna senza che fossero rispettate le prescrizioni della decisione 2006/133/CE. In alcuni casi era stata rilevata la presenza del nematode del pino.

(4)

Il Portogallo ha adottato, il 20 novembre 2008, un decreto ministeriale Portaria n.o 1339-A/2008, che comprende l'applicazione dei provvedimenti contenuti nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sul materiale da imballaggio in legno originario della zona continentale del Portogallo e destinato al commercio intracomunitario o all'esportazione.

(5)

Alla luce di queste informazioni, è necessario che tutto il legno sensibile, originario delle zone delimitate, sotto forma di casse, cassette, gabbie e imballaggi affini, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso il tipo che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, venga sottoposto a trattamento e venga ad esso apposto un marchio prima di essere spostato dalla zona delimitata, invece di applicare questo trattamento soltanto al materiale di nuova produzione.

(6)

Queste informazioni indicano inoltre che le prescrizioni esistenti per il trasporto di tutti i tipi di legno sensibile diverso dai tipi di cui al considerando 5 e originari delle zone delimitate non vengono pienamente attuate. In queste circostanze è opportuno introdurre un divieto generale di spostamento di questo tipo di legno dalle zone delimitate. È opportuno prevedere eccezioni rispetto al divieto generale per quanto riguarda gli spostamenti di legno sensibile dagli stabilimenti di lavorazione autorizzati. Gli stabilimenti in questione devono essere autorizzati e ispezionati dall'organo ufficiale responsabile in modo da garantire che venga effettuato un trattamento efficace. Gli stabilimenti devono figurare in un elenco stilato e aggiornato dalla Commissione. La tracciabilità dev'essere garantita da uno speciale passaporto delle piante o da un marchio quale indicato nella norma FAO applicabile.

(7)

Gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare misure per stabilire se il legno, la corteccia o le piante sensibili, provenienti dalle zone delimitate e che entrano nel loro territorio, sono esenti dal nematode del pino.

(8)

La decisione 2006/133/CE va quindi modificata conseguentemente.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 2006/133/CE è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 3

Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo possono:

a)

sottoporre ad analisi per l'individuazione della presenza del nematode del pino le partite di legno, corteccia e piante sensibili provenienti dal Portogallo e destinate al loro territorio;

b)

adottare opportune disposizioni complementari per il controllo ufficiale di dette partite, al fine di accertare se rispondano alle condizioni specificate nell'allegato. In caso di conferma della mancata conformità, si adottano le misure del caso a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/29/CE.»

Articolo 2

L'allegato alla decisione 2006/133/CE è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano le misure adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione del nematode del pino in modo tale da renderle conformi alla presente decisione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.


ALLEGATO

L'allegato alla decisione 2006/133/CE è modificato come segue:

il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

1.   Fatto salvo il disposto del punto 2, nel caso di trasporto dalle zone delimitate del Portogallo verso altre zone diverse da quelle delimitate negli Stati membri o verso paesi terzi, nonché nel caso di trasporto da una parte delle zone delimitate nella quale la presenza del nematode del pino è nota verso una parte delle zone delimitate designata come zona cuscinetto, di:

a)

piante sensibili, queste piante, per le destinazioni all'interno della Comunità, saranno accompagnate da un “passaporto delle piante” redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni della direttiva 92/105/CEE della Commissione (1), dopo che:

le piante sono state ufficialmente ispezionate e risultano indenni da segni o sintomi del nematode del pino, e

nessun sintomo della presenza del nematode del pino è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo;

b)

legname e cortecce isolate sensibili, diverse dal legname sotto forma di:

trucioli, particelle, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere,

casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili,

palette, spalliere di palette, palette a cassa o altre palette di carico,

paglioli, distanziatori e supporti;

compreso tuttavia quello che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, il legname e le cortecce isolate non potranno essere autorizzati a lasciare la zona delimitata; l'organo ufficiale responsabile può concedere una deroga dal divieto nel caso in cui il legname o la corteccia isolata, destinata ad essere spedita all'interno della Comunità europea, siano accompagnati dal passaporto delle piante di cui alla lettera a), dopo essere stati sottoposti a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti a una temperatura di 56 °C al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi;

c)

legname sensibile sotto forma di trucioli, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, tale legname non sarà autorizzato a lasciare la zona delimitata; l'organo ufficiale responsabile può concedere una deroga al divieto nel caso in cui il legname in questione, da spedire a destinazioni all'interno del territorio comunitario, sia accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla lettera a), dopo essere stato sottoposto ad adeguata fumigazione, al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi;

d)

legname sensibile, originario delle zone delimitate, sotto forma di paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso quello che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, nonché sotto forma di casse, cassette, fusti per imballaggio e analoghi, palette, palette a cassa e altre palette di carico, spalliere di palette, che vengano usati o meno per il trasporto di oggetti di ogni genere, tale legname non sarà autorizzato a lasciare la zona delimitata; l'organo ufficiale responsabile può concedere una deroga a questo divieto qualora il legname sia stato sottoposto a uno dei trattamenti approvati indicati nell'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali e contrassegnato conformemente all'allegato II della norma in questione.

L'organo ufficiale responsabile autorizza gli impianti ad eseguire i trattamenti di cui alle lettere b), c) e d) e a rilasciare i passaporti delle piante di cui alla lettera a), destinati a legname sensibile di cui alle lettere b) e c), ovvero a contrassegnare, conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, il legname sensibile di cui alla lettera d). Ispezioni ufficiali degli impianti di trattamento omologati verranno eseguite regolarmente per verificare l'efficacia del trattamento e la tracciabilità del legname.

La Commissione compila un elenco degli impianti di trattamento autorizzati dall'organo ufficiale responsabile e lo comunica al comitato fitosanitario permanente e agli Stati membri. L'elenco sarà aggiornato in base ai risultati delle ispezioni ufficiali destinate a verificare l'efficacia del trattamento e la tracciabilità del legname e in base ai risultati notificati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.

Il Portogallo garantisce che soltanto gli impianti di trattamento che figurano sull'elenco sono autorizzati a rilasciare i passaporti delle piante di cui alla lettera a) per il legno sensibile di cui alle lettere b) e c), ovvero a contrassegnare, conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, il legname sensibile di cui alla lettera d).

Il passaporto delle piante di cui alla lettera a), ovvero il contrassegno conforme alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, viene allegato dall'impianto di trattamento autorizzato a ciascuna unità di legno, corteccia e piante sensibile che venga spostata.


(1)  GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22


Top