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Document 32008D0856
2008/856/EC: Commission Decision of 6 November 2008 amending Decision 2002/613/EC as regards the approved porcine semen collection centres of Canada and the United States (notified under document number C(2008) 6473) (Text with EEA relevance)
2008/856/CE: Decisione della Commissione, del 6 novembre 2008 , che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada e degli Stati Uniti [notificata con il numero C(2008) 6473] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/856/CE: Decisione della Commissione, del 6 novembre 2008 , che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada e degli Stati Uniti [notificata con il numero C(2008) 6473] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 302 del 13.11.2008, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2008
che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada e degli Stati Uniti
[notificata con il numero C(2008) 6473]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/856/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina (2) fissa un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di sperma di suini nonché un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei a esportare nella Comunità. |
(2) |
Il Canada e gli Stati uniti hanno chiesto di modificare l’elenco dei centri di raccolta di sperma riconosciuti a norma della decisione 2002/613/CE relativi a tali paesi. |
(3) |
La decisione 2002/613/CE deve essere modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato V della decisione 2002/613/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
(2) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45.
ALLEGATO
L’allegato V della decisione 2002/613/CE è così modificato:
1) |
sono soppresse le seguenti voci relative al Canada:
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2) |
sono soppresse le seguenti voci relative agli Stati Uniti:
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