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Document 32008D0845
2008/845/EC,Euratom: Council Decision of 24 October 2008 on the adjustment of the allowances paid to members and alternates of the European Economic and Social Committee
2008/845/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 24 ottobre 2008 , relativa all’adeguamento delle indennità concesse ai membri del Comitato economico e sociale europeo e ai loro supplenti
2008/845/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 24 ottobre 2008 , relativa all’adeguamento delle indennità concesse ai membri del Comitato economico e sociale europeo e ai loro supplenti
GU L 301 del 12.11.2008, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/10/2013; abrogato da 32013D0471
12.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/11 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2008
relativa all’adeguamento delle indennità concesse ai membri del Comitato economico e sociale europeo e ai loro supplenti
(2008/845/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 258, quarto comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 166, quarto comma,
vista la richiesta del Comitato economico e sociale europeo del 9 settembre 2008,
considerando che è necessario adattare gli importi delle indennità giornaliere concesse ai membri del Comitato economico e sociale europeo e ai loro supplenti, fissati con la decisione 81/121/CEE (1),
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 2 della decisione 81/121/CEE è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2
1. L’indennità giornaliera per ciascuna giornata di viaggio ammonta a:
— |
145 EUR per i membri e i supplenti. |
2. L’indennità giornaliera per ciascuna giornata di riunione ammonta a:
— |
233 EUR per i membri e i supplenti. |
3. All’avente diritto che possa comprovare di aver sostenuto spese di pernottamento nella sede di lavoro è concessa un’indennità giornaliera supplementare di 34 EUR.»
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal 24 ottobre 2008.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2008.
Per il Consiglio
La presidente
M. ALLIOT-MARIE
(1) GU L 67 del 12.3.1981, pag. 29.