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Document 32008D0832

    2008/832/CE: Decisione della Commissione, del 3 novembre 2008 , concernente la non iscrizione del bromuconazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 6290] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 295 del 4.11.2008, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/832/oj

    4.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 295/53


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 novembre 2008

    concernente la non iscrizione del bromuconazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

    [notificata con il numero C(2008) 6290]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/832/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

    (2)

    I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende il bromuconazolo.

    (3)

    Gli effetti del bromuconazolo sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Lo Stato membro relatore per il bromuconazolo era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 14 novembre 2005.

    (4)

    La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 26 marzo 2008, sotto forma di conclusioni dell’EFSA sull’esame inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva bromuconazolo come antiparassitario (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvata l’11 luglio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al bromuconazolo.

    (5)

    Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. In particolare, in base ai dati disponibili non è stato possibile valutare la possibile contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Inoltre, sotto il profilo ecotossicologico le preoccupazioni sono dovute al rischio elevato per gli organismi acquatici. Di conseguenza, in base alle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il bromuconazolo soddisfa i criteri per l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (6)

    La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell’esame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo soddisfano, in generale, le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

    (7)

    Il bromuconazolo non può quindi essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (8)

    Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

    (9)

    Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, in modo da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo rimangano disponibili agli agricoltori per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione.

    (10)

    La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (5), di una domanda relativa a un’eventuale iscrizione del bromuconazolo nell’allegato I della citata direttiva.

    (11)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il bromuconazolo non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri provvedono affinché:

    a)

    le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo siano revocate entro il 3 maggio 2009;

    b)

    non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

    Articolo 3

    Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade il 3 maggio 2010.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

    (3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

    (4)  EFSA Scientific Report (2008) 136, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromuconazole, conclusioni approvate il 26 marzo 2008.

    (5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


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