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Document 32008D0592

    2008/592/CE: Decisione della Commissione, del 3 luglio 2008 , recante modifica della decisione 2000/572/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di preparazioni di carni provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 3301] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 190 del 18.7.2008, p. 27–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R2235

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/592/oj

    18.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 190/27


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 luglio 2008

    recante modifica della decisione 2000/572/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di preparazioni di carni provenienti da paesi terzi

    [notificata con il numero C(2008) 3301]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/592/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b) e l’articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

    visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2), in particolare l'articolo 12,

    visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (3), in particolare l'articolo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 16,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2000/572/CE della Commissione (5) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carne macinata e preparazioni di carni.

    (2)

    In seguito all'entrata in applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (6), è necessario modificare e aggiornare le condizioni sanitarie comunitarie e i requisiti di certificazione per l'importazione nella Comunità di preparazioni di carni al fine di introdurre i corretti riferimenti nella nuova legislazione.

    (3)

    Traces (Trade Control and Expert System, sistema esperto per il controllo degli scambi) è un sistema veterinario elettronico integrato introdotto dalla decisione della Commissione 2004/292/CE, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces recante modifica della decisione 92/486/CEE (7). La standardizzazione dei certificati sanitari è essenziale per garantire un trattamento elettronico efficace dei certificati nell'ambito del sistema Traces.

    (4)

    La decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (8) stabilisce che i vari certificati veterinari e certificati sanitari e di polizia sanitaria previsti per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale e certificati di transito attraverso la Comunità di prodotti d'origine animale devono basarsi sui modelli standard di certificati veterinari contenuti nell'allegato I di tale decisione.

    (5)

    Di conseguenza, i modelli di certificati di cui agli allegati II e III della decisione 2000/572/CE devono essere sostituiti da nuovi modelli al fine di garantire la compatibilità con il sistema Traces.

    (6)

    Per evitare perturbazioni del commercio, l'utilizzazione dei certificati emessi in conformità della decisione 2000/572/CE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione sono autorizzati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione. Tali certificati sono accettati per l'importazione nella Comunità per un periodo di 10 mesi dopo l'entrata in applicazione della presente decisione.

    (7)

    La decisione 2000/572/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

    (8)

    Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2000/572/CE è modificata come segue:

    1)

    l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    L'importazione di preparazioni di carni è soggetta alle seguenti condizioni:

    1)

    esse devono essere prodotte in conformità dei requisiti pertinenti posti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) secondo quanto specificato nel certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione;

    2)

    provengono da uno stabilimento o da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità del regolamento (CE) n. 852/2004;

    3)

    devono essere stati congelati a una temperatura interna non superiore a – 18 °C negli impianti di produzione di origine.

    2)

    l'articolo 4 bis è modificato come segue:

    a)

    alla lettera a), le parole «decisione 94/984/CE» sono sostituite da «decisione 2006/696/CE della Commissione (13)

    b)

    alla lettera b), le parole «decisione 94/984/CE» sono sostituite da «decisione 2006/696/CE»;

    3)

    gli allegati II e III sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione si applica a partire dal 1o luglio 2008.

    Tuttavia, i lotti di preparazioni di carni per i quali i certificati sanitari sono stati emessi in conformità del modello stabilito dalla decisione 2000/572/CE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione e con data di scadenza precedente al 31 dicembre 2008, sono accettati per l'importazione nella Comunità sino al 1o aprile 2009.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

    (3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

    (4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (5)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/437/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 65; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 52).

    (6)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1245/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 19).

    (7)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).

    (8)  GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

    (9)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    (10)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

    (11)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

    (12)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.»;

    (13)  GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.»;


    ALLEGATO

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    ALLEGATO II

    Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo alle preparazioni di carni provenienti da paesi terzi e destinate alla Comunità europea

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    ALLEGATO III

    (TRANSITO E/O IMMAGAZZINAMENTO)

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