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Document 32008D0564

    2008/564/CE: Decisione della Commissione, del 30 giugno 2008 , che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva profoxydim [notificata con il numero C(2008) 3080] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 181 del 10.7.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/564/oj

    10.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 181/47


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 giugno 2008

    che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva profoxydim

    [notificata con il numero C(2008) 3080]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/564/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 1998 la Spagna ha ricevuto una domanda di BASF AG tesa a includere la sostanza attiva profoxydim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 1999/43/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

    (2)

    La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

    (3)

    Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della sostanza attiva in causa sono stati valutati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. In data 28 marzo 2001, lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione il progetto della relazione di valutazione.

    (4)

    Dopo che lo Stato membro relatore aveva depositato il suddetto progetto di relazione, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente ulteriori informazioni, che lo Stato membro relatore ha dovuto esaminare e valutare. L’esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE.

    (5)

    Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, in conformità dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all’eventuale iscrizione del profoxydim all’allegato I.

    (6)

    Le misure previste in questa decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).

    (2)  GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.


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