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Document 32008D0351

2008/351/CE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 2008 , che modifica la decisione 2000/57/CE relativamente ai casi da riferire nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili [notificata con il numero C(2008) 1574] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 117 del 1.5.2008, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2017; abrog. impl. da 32017D0253

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/351/oj

1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2008

che modifica la decisione 2000/57/CE relativamente ai casi da riferire nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili

[notificata con il numero C(2008) 1574]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/351/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), in particolare gli articoli 1 e 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I della decisione 2000/57/CE del 22 dicembre 1999, relativa al sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili a norma della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) descrive i casi che le autorità sanitarie pubbliche competenti di ciascuno Stato membro sono tenute a riferire nel quadro di detto sistema.

(2)

Il sistema di allarme rapido e di reazione della rete comunitaria va limitato ai casi di cui all'allegato I della decisione 2000/96/CE (3), o a qualsiasi altra malattia trasmissibile a norma dell'articolo 7 di tale decisione, i quali, da soli o in associazione con altri casi simili, rappresentano una minaccia reale o potenziale per la sanità pubblica.

(3)

Nelle conclusioni del 30 novembre e del 1o dicembre 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha dichiarato che, al fine di evitare ogni ritardo, è opportuno che potenziali emergenze sanitarie di portata internazionale vengano notificate simultaneamente all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e alla rete comunitaria a norma della decisione n. 2119/98/CE.

(4)

A norma del regolamento sanitario internazionale (2005), entrato in vigore il 15 giugno 2007, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a notificare all'Organizzazione mondiale della sanità determinati casi di rilevanza sanitaria, in particolare se possono costituire un'emergenza sanitaria di portata internazionale, nonché tutti i provvedimenti sanitari presi in risposta a tali casi, oppure a consultare l'OMS al riguardo.

(5)

Tali notifiche e consultazioni relative alle malattie trasmissibili di cui all'allegato della decisione n. 2119/98/CE vanno trasmesse mediante il sistema di allarme rapido e di reazione istituito dalla decisione 2000/57/CE e simultaneamente all'Organizzazione mondiale della sanità, al fine di garantire che la Commissione e gli altri Stati membri siano informati quanto prima.

(6)

L'allegato I della decisione 2000/57/CE va pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2000/57/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/875/CE della Commissione (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 48).

(2)  GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32.

(3)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/875/CE.


ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione 2000/57/CE è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

La manifestazione di una malattia o un evento che implica il rischio di una malattia ai sensi dell'articolo 1 del regolamento sanitario internazionale (2005), tale da costituire una malattia trasmissibile a norma dell'allegato della decisione n. 2119/98/CE, e i provvedimenti correlati che vanno notificati all'Organizzazione mondiale della sanità conformemente all'articolo 6 del regolamento sanitario internazionale (2005).»


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