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Document 32008D0350
2008/350/EC: Commission Decision of 3 April 2008 on the rules of England, Wales, Northern Ireland and Scotland concerning permit exemptions for undertakings and establishments recovering hazardous waste under Article 3 of Council Directive 91/689/EEC (notified under document number C(2008) 1212) (Text with EEA relevance)
2008/350/CE: Decisione della Commissione, del 3 aprile 2008 , relativa alle norme applicate in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia in merito alla dispensa dall’autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono allo smaltimento di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 1212] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/350/CE: Decisione della Commissione, del 3 aprile 2008 , relativa alle norme applicate in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia in merito alla dispensa dall’autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono allo smaltimento di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 1212] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 117 del 1.5.2008, pp. 30–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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1.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2008
relativa alle norme applicate in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia in merito alla dispensa dall’autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono allo smaltimento di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2008) 1212]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/350/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1. DISPOSIZIONI NAZIONALI NOTIFICATE
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(1) |
Con notifiche in data 13 settembre 2005, 18 gennaio 2006, 3 e 4 agosto 2006 e 6 dicembre 2006, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione le modifiche proposte alle norme esistenti in materia di dispensa dalle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti pericolosi in Inghilterra, Galles e Scozia di cui all'articolo 3 (Attività che non richiedono autorizzazione) dei Waste Management Licensing Regulations 1994 — Statutory Instrument (SI) N. 1056/1994, quale modificato. |
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(2) |
Il Regno Unito ha notificato unicamente i punti 17, paragrafo 1; 18, paragrafo 1; 38, 39, paragrafi 1 e 2; 43, 45, paragrafi 1 e 2; 47A, paragrafo 2, e 48A, paragrafo 2, del progetto di regolamento del 2006 in materia di dispensa dalle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti (modifica e disposizioni connesse) (Inghilterra e Galles) concernenti i rifiuti pericolosi. Per l'Irlanda del Nord sono stati notificati i punti 49-51 dell'appendice A dell'allegato A dell'allegato 2 (Dispensa dalle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti) del regolamento del 2003 in materia di dispensa dalle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti (Irlanda del Nord). La Scozia ha invece notificato le dispense dall’autorizzazione tanto per i rifiuti pericolosi quanto per i rifiuti non pericolosi [punti 3(a)(ii), 3(c), 6(1) e (2), 17(1), 18(2)(a) e (b), 28, 36 da (1) a (3), 38, 39(1) e 2), 43 da (1) a (3), 45(1) e (2), 47(2) e 48(2) del progetto di regolamento modificato del 2006 in materia di autorizzazioni per la gestione dei rifiuti in Scozia]. |
2. VALUTAZIONE
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(3) |
Per quanto riguarda la conformità con l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE, le dispense comunicate riguardanti i rifiuti pericolosi in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia soddisfano le condizioni previste da detta direttiva. I progetti comunicati elencano i tipi e i quantitativi massimi di rifiuti pericolosi e stabiliscono ulteriori condizioni per le attività di stoccaggio. La tipologia dei rifiuti interessati è opportunamente identificata, a norma della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, e della decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (2). |
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(4) |
Il punto 38 dei progetti notificati, relativo allo stoccaggio di rifiuti su cui sono effettuate prove al fine di stabilirne la classificazione e per determinare il trattamento opportuno, non contiene l'adeguato riferimento in base alla decisione 2000/532/CE. La Commissione ha tuttavia accettato questa eccezione in quanto è necessario sottoporre i rifiuti a prove e analisi per stabilire le caratteristiche che alcuni di questi presentano ed anche la loro eventuale pericolosità. Pertanto soltanto dopo le prove può essere stabilito per i rifiuti il riferimento corretto ed il trattamento adeguato. La dispensa non concerne alcun trattamento dei rifiuti disciplinato da un'autorizzazione distinta. |
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(5) |
Con riguardo alle dispense comunicate, la Commissione ritiene sproporzionata la previsione di valori limite per le sostanze pericolose contenute nei rifiuti e di valori limite di emissione. Essa reputa infatti che la gestione dei rifiuti oggetto di dispense sia assicurata in modo soddisfacente, in conformità con l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, se sono soddisfatte le altre condizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE. |
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(6) |
Per quanto concerne la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE riguardante la conformità dei tipi o delle quantità di rifiuti ed i metodi di recupero con le condizioni stabilite all'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti (3), i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE sono ripresi nel punto 4, (1) (a) dell'allegato 4 dello SI N. 1056/1994. È pertanto soddisfatta la condizione stabilita all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE. |
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(7) |
Il punto 18 (1) del SI N. 1056/1994 prevede che compiono un'infrazione lo stabilimento o l'impresa che esercitano senza essere registrati presso l'autorità competente un'attività con dispensa di autorizzazione concernente il recupero o l'eliminazione di rifiuti. Pertanto la condizione relativa alla registrazione prevista all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE è soddisfatta da detta disposizione. |
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(8) |
La Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alla conformità delle dispense comunicate alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE. Durante la fase di consultazione, nessuno Stato membro ha presentato obiezioni all'adozione delle norme in esame. |
3. CONCLUSIONI
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(9) |
Alla luce dei risultati della consultazione con gli Stati membri e poiché dall'indagine condotta dalla Commissione risulta che le norme in questione soddisfano le disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE, è opportuno approvare le norme proposte. |
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(10) |
L'allegato alla presente decisione riassume le regole comunicate dal Regno Unito che soddisfano le condizioni previste all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/689/CEE in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE. La presente decisione si applica unicamente alle disposizioni riportate nell'allegato, fatta salva l'applicazione alle norme notificate di altre disposizioni previste dalle direttive 2006/12/CE e 91/689/CEE o dalla normativa comunitaria. |
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(11) |
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le norme concernenti le dispense dall'autorizzazione per il recupero di rifiuti pericolosi stabilite dai Draft Waste Management Licensing Exemptions (Amendment and Related Provisions) (England and Wales) Regulations 2006, Waste Electrical and Electronic Equipment (Waste Management Licensing) (Northern Ireland) Regulations 2006 e Waste Management Licensing Amendment (Scotland) Regulations 2006, comunicati dal Regno Unito e di cui all'allegato alla presente decisione, soddisfano il disposto dell'articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/689/CEE.
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, 3 aprile 2008.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(2) GU L 226 de 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 2001/573/CE (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).
ALLEGATO
Norme notificate dal Regno Unito e considerate dalla Commissione conformi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2, e 4 della direttiva 91/689/CEE in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE
1. The waste management licensing exemptions (amendment and related provisions) (England and Wales) Regulations 2006
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Disposizione |
Tipo di rifiuti, con codice |
Tipo di attività (1) |
Valori limite |
Altri requisiti (elenco non esaustivo) |
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Punto 17(1) |
14 06 01* (2) |
Stoccaggio |
Quantitativo massimo di rifiuti stoccati in una sola volta: 18 t Durata massima dello stoccaggio: 6 mesi |
I rifiuti devono essere stoccati in contenitori ermeticamente sigillati, posti su superfici impermeabili. In caso di stoccaggio nei locali, i rifiuti devono essere conservati separatamente. |
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14 06 02* , 14 06 03* , 20 01 13* |
Stoccaggio |
Quantitativo massimo di rifiuti stoccati in una sola volta: 5 m3 Durata massima dello stoccaggio: 6 mesi |
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20 01 27* (Vernici, escluse le vernici industriali e specializzate, i prodotti per i trattamenti conservativi del legno, vernici con aerosol e spray, inchiostri, adesivi e resine, in attesa di riutilizzazione come vernici). |
Stoccaggio |
Quantitativo massimo di rifiuti stoccati in una sola volta: 10 000 litri. Durata massima dello stoccaggio: 6 mesi |
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17 02 04* (Legno compresi i pali del telegrafo e le traversine ferroviarie) |
Stoccaggio |
Quantitativo massimo di rifiuti stoccati in una sola volta: 100 t Durata massima dello stoccaggio: 1 anno |
Lo stoccaggio deve essere effettuato su superfici impermeabili. In caso di stoccaggio nei locali, i rifiuti devono essere conservati separatamente. |
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Punto 18(1) |
Da 13 01 09* a 13 07 01* tranne da 13 03 01* a 13 03 10* e da 13 05 01* a 13 05 08* |
Stoccaggio |
Capacità massima di stoccaggio del contenitore: 3 m3, con un limite di 20 contenitori nei locali Durata massima dello stoccaggio: 1 anno |
I rifiuti sono stoccati in contenitori sicuri, ad una distanza non inferiore a 10 metri dalle acque interne o costiere oppure a 50 metri da qualsiasi pozzo, trivellazione o opera simile che scenda negli strati sotterranei a scopo di rifornimento idrico. In caso di stoccaggio nei locali, i rifiuti devono essere conservati separatamente. |
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20 01 33* (raccolta differenziata di batterie suddivise e non suddivise, batterie contenenti rifiuti pericolosi) |
Stoccaggio |
Capacità massima di stoccaggio del contenitore: 400 m3 Durata massima dello stoccaggio: 1 anno |
Se stoccati in contenitori sicuri nei locali, i rifiuti sono conservati separatamente. |
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Punto 38 |
Campioni di rifiuti (compresi campioni di rifiuti pericolosi) che devono essere sottoposti a prove ed analisi |
Stoccaggio |
Limite massimo di stoccaggio: 10 t |
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Punto 39(1) |
Medicinali di cui ai codici 18 01 08* e 20 01 31* nonché siringhe ipodermiche di cui al codice 18 01 03* |
Stoccaggio presso farmacie (rese da famiglie e da singoli individui) |
Quantitativo massimo di rifiuti stoccati in una sola volta: 5 m3 Durata massima dello stoccaggio: 6 mesi |
Questi rifiuti sono stoccati separatamente in contenitori sicuri. |
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Punto 39(2) |
Siringhe ipodermiche e oggetti da taglio di cui ai codici 18 01 03* e 18 02 02* Rifiuti sanitari (diversi dalle siringhe ipodermiche e degli oggetti da taglio) di cui ai codici 18 01 03* e 18 02 02 Medicinali di cui ai codici18 01 08* , 18 02 07* e 20 01 31* |
Stoccaggio nei locali di uno studio medico, infermieristico o veterinario dei prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività professionale |
Quantitativo massimo di rifiuti stoccati in una sola volta: 5 m3. Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi |
I rifiuti sono stoccati in contenitori sicuri |
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Punto 43(1) e (3) |
Rifiuti di lampade a discarica, compresi i tubi fluorescenti (di cui al codice 20 01 21* ) |
Triturazione al fine di ridurre il volume prima della raccolta |
Quantitativo massimo di lampade lavorate in qualsiasi periodo di 24 ore: 3 t. Concentrazione massima di mercurio nelle emissioni: 50 μg/m3. |
L'operazione di triturazione è effettuata in impianti all'uopo previsti al fine di ridurre il volume dei rifiuti prima della raccolta. L'operazione di triturazione è effettuata unicamente a tale scopo. |
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Punto 43(2) e (4) |
Rifiuti di lampade a discarica, compresi i tubi fluorescenti di cui al codice 20 01 21* |
Stoccaggio prima della triturazione o stoccaggio dopo la triturazione ma prima della raccolta. |
Concentrazione di mercurio nelle emissioni ≤ 50 μg/m3 |
Lo stoccaggio delle lampade prima della triturazione deve avvenire sotto una copertura resistente alle intemperie in conformità del paragrafo 1 dell'allegato III della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (3). Lo stoccaggio dopo la triturazione va effettuato in un contenitore sicuro. |
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Punto 45(1) |
Batterie al piombo acido per veicoli a motore di cui al codice 16 06 01* che formino o meno parte di, o siano contenute in, un veicolo a motore |
Selezione |
Limite massimo: 20 t/7 giorni |
I rifiuti sono stoccati in un luogo sicuro destinato o adattato al recupero dei rottami di metallo o alla demolizione dei rifiuti di veicoli a motore; la superficie su cui è effettuata l'attività è interamente ricoperta di una pavimentazione impermeabile con un sistema di drenaggio sigillato e l'impianto o l'attrezzatura utilizzati nello svolgimento di tali attività devono essere in buono stato di funzionamento |
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Punto 45(2) |
Batterie al piombo acido per veicoli a motore di cui al codice 16 06 01* che formino o meno parte di, o siano contenute in, un veicolo a motore |
Stoccaggio |
40 t/12 mesi |
I rifiuti sono stoccati separatamente o sono tenuti in un contenitore separato in un luogo sicuro. Ogni contenitore in cui sono stoccati i rifiuti, è posto su una superficie impermeabile, fornita di un sistema di drenaggio sigillato. Una partita comprendente più di un tipo di rifiuti, consegnata in tali locali, può esservi stoccata non separatamente durante la selezione, per un periodo non superiore a 2 mesi. L'altezza di qualsiasi pila o catasta di rifiuti non deve superare i 5 metri. |
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Punto 49 |
16 02 11* , 20 01 23* |
Trattamento (riparazione e/o rimessa a nuovo) e stoccaggio nel locale in cui è svolta tale attività su qualsiasi RAEE da sottoporre a riparazione o a rimessa a nuovo o a entrambe tali operazioni |
Limite di stoccaggio: 80 m3 Limite di trattamento: 5 t/giorno Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi |
I rifiuti sono stoccati e trattati in modo da evitare il rilascio di CFC, HCFC o HFC |
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16 02 13* , 20 01 35* |
Trattamento (riparazione e/o rimessa a nuovo) e stoccaggio nel locale in cui è svolta tale attività su qualsiasi RAEE che deve sottoposto a riparazione o a rimessa a nuovo o a entrambe tali operazioni |
Limite di stoccaggio: 80 m3 Limite di trattamento: 5 t/giorno Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi |
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Punto 50 |
16 02 11* , 20 01 23* |
Stoccaggio |
Limite di stoccaggio: 80 m3. Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi |
Lo stoccaggio deve essere effettuato su una superficie impermeabile in un contenitore sicuro o in un posto sicuro. Va usata una copertura resistente alle intemperie. Tali rifiuti devono essere stoccati in modo da evitare il rilascio di CFC, HCFC o HFC; il numero massimo di unità per ogni pila non può essere superiore a 2; l'altezza media di ogni pila non deve superare 3,5 metri |
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16 02 13* , 20 01 35* |
Stoccaggio |
Limite di stoccaggio: 80 m3. Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi |
Lo stoccaggio deve essere effettuato su una superficie impermeabile in un contenitore sicuro o in un posto sicuro. Va usata una copertura resistente alle intemperie. |
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20 01 21* |
Stoccaggio |
Limite di stoccaggio: 50 m3. Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi |
Lo stoccaggio deve essere effettuato in adeguati contenitori a tenuta ermetica posti in un luogo sicuro; va usata una copertura resistente alle intemperie. I rifiuti devono essere stoccati in modo da non rompere i vetri. |
2. The waste management licensing amendment (Scotland) regulations 2006
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Disposizione |
Tipo di rifiuti, con codice |
Tipo di attività |
Valori limite |
Altri requisiti |
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Punto 3(a) (ii) |
Da 13 01 09* a 13 01 13* , da 13 02 04* a 13 02 08* , da 13 03 06* a 13 03 10* , da 13 04 01* a 13 04 03* , da 13 07 01* a 13 07 03* |
Combustione a fini energetici |
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Occorrono l'autorizzazione concessa nell'ambito della parte I della legge del 1990 o un permesso accordato nel quadro del regolamento del 2000 nonché il rispetto dei Waste Incineration (Scotland) Regulations 2003 |
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Punto 3(c) |
Da 13 01 09* a 13 01 13* , da 13 02 04* a 13 02 08* , da 13 03 06* a 13 03 10* , da 13 04 01* a 13 04 03* , da 13 07 01* a 13 07 03* |
Stoccaggio (nel luogo di produzione) |
Limite di stoccaggio: 23 000 litri Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi |
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Punto 6(1) |
Da 13 01 09* a 13 01 13* , da 13 02 04* a 13 02 08* , da 13 03 06* a 13 03 10* , da 13 04 01* a 13 04 03* , da 13 07 01* a 13 07 03* |
Combustione a fini energetici in motori di aeromobili, automobili, locomotive ferroviarie, navi o altri vascelli |
Complessivamente il quantitativo dei rifiuti utilizzati per combustione non deve superare 2 500 l/ora per qualsiasi motore |
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6(2) |
Da 13 01 09* a 13 01 13* , da 13 02 04* a 13 02 08* , da 13 03 06* a 13 03 10* , da 13 04 01* a 13 04 03* , da 13 07 01* a 13 07 03* |
Stoccaggio di oli usati destinati alla combustione a norma del punto 6(1) |
23 000 litri |
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Punto 17(1) |
Solventi di cui ai codici 14 06 02* , 14 06 03* e 20 01 13* , batterie di cui al codice 20 01 33* |
Stoccaggio |
Quantitativo massimo: 5 m3 Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi |
In qualsiasi locale, i rifiuti sono stoccati separatamente in un luogo sicuro. |
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Refrigeranti e halon di cui al codice 14 06 01* (clorofluorocarburi, HCFC e HFC) |
Stoccaggio |
Quantitativo massimo: 18 t Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi |
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Punto 18(2)(a) |
Batterie di cui al codice 20 01 33* |
Stoccaggio |
Complessivamente la capacità di stoccaggio dei contenitori usati per tali rifiuti non deve superare 400 m3. Non oltre 20 contenitori stoccati in tali locali Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi |
Sono prese disposizioni per evitare che gli oli fuoriescano per terra o negli scarichi. I rifiuti sono stoccati separatamente. |
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Punto 18(2)(b) |
Da 13 01 09* a 13 01 13* , da 13 02 04* a 13 02 08* , da 13 03 06* a 13 03 10* , da 13 04 01* a 13 04 03* , da 13 07 01* a 13 07 03* |
Stoccaggio |
Complessivamente la capacità di stoccaggio dei contenitori usati per tali rifiuti non deve superare 3 m3. Non oltre 20 contenitori stoccati in tali locali. Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi |
Sono prese disposizioni per evitare che gli oli fuoriescano per terra o negli scarichi. I rifiuti sono stoccati separatamente. |
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Punto 28 |
18 01 03* , 18 01 06* , 18 01 08* , 18 01 10* |
L'autoclave è utilizzata per sterilizzare i rifiuti nel luogo in cui questi sono prodotti |
Capacità massima dell'autoclave: 3 m3, quantitativo massimo di rifiuti sterilizzati in un qualsiasi posto durante un qualsiasi mese civile: 100 t |
L'autoclave deve essere accreditata dalla Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency |
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Punto 36(1) e (2) |
Rifiuti diversi dai residui del lavaggio delle cisterne: 15 02 02* , da 16 02 09* a 16 02 13* , 16 02 15* , 16 04 03* , 16 05 04* , da 16 06 01* a 16 06 03* , 16 06 06* , 18 01 03* , 18 01 06* , 18 01 08* , 20 01 13* , 20 01 21* , 20 01 23* , 20 01 26* , 20 01 27* , 20 01 29* , 20 01 31* , 20 01 33* , 20 01 35* , 20 01 37* |
Stoccaggio in una infrastruttura per la raccolta di tali rifiuti creata all'interno di una zona portuale, nei casi in cui lo stoccaggio è connesso alla raccolta o al trasporto dei rifiuti |
Capacità massima di stoccaggio in una volta: 20 m3/nave Durata massima dello stoccaggio: 7 giorni |
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Punto 36(1) e (3) |
Lavaggio delle cisterne: Da 13 01 09* a 13 01 13* , 13 02 04* da 13 02 08* , 13 03 06* a 13 03 10* , 13 04 01* a 13 04 03* , 13 07 01* da 13 07 03* , 13 08 01* , 13 08 02* , 13 08 99* , 16 07 08* , 16 07 09* , 16 10 01* e 16 10 03* |
Stoccaggio in una infrastruttura per la raccolta di tali rifiuti creata all'interno di una zona portuale, nei casi in cui lo stoccaggio è connesso alla raccolta o al trasporto dei rifiuti |
Il quantitativo di residui di lavaggio consistente in zavorra sporca non deve superare il 30 % della stazza lorda complessiva della nave. Il quantitativo di residui di lavaggio consistente in miscele di rifiuti contenenti petrolio non deve superare l'1 % della stazza lorda complessiva delle navi. |
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Punto 38 |
Campioni di rifiuti pericolosi (incluso lo stoccaggio temporaneo di RAEE durante il loro recupero) che sono o devono essere sottoposti a prove ed analisi |
Lo stoccaggio in qualsiasi luogo in cui sono o devono essere sottoposti a prove ed analisi |
Limite massimo di stoccaggio: 10 t |
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Punto 39(1) |
16 02 09* , 16 02 10* , 16 02 11* , 16 02 12* , 16 02 13* , 16 02 15* , 16 06 01* , 16 06 02* , 16 06 03* , 18 01 03* , 18 01 08* , 18 02 02* , 18 02 07* , 20 01 31* , 20 01 33* , 20 01 35* |
Stoccaggio presso una farmacia o nei locali di uno studio medico, infermieristico o veterinario o in qualsiasi altro punto di scambio degli aghi, per i prodotti riportati in tali luoghi da istituti o case di cura, gruppi familiari o singoli individui. |
Capacità massima di stoccaggio: 10 m3 massimo riportato in 24 ore: 5 kg/5 l Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi |
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Punto 39(2) |
16 02 09* , 16 02 10* , 16 02 11* , 16 02 12* , 16 02 13* , 16 02 15* , 16 06 01* , 16 06 02* , 16 06 03* , 18 01 03* , 18 01 08* , 18 02 02* , 18 02 07* , 20 01 31* , 20 01 33* , 20 01 35 |
Stoccaggio nei locali di uno studio medico, infermieristico o veterinario dei rifiuti prodotti nell'espletamento dell'attività in questione. |
Capacità massima di stoccaggio: 10 m3 Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi |
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Punto 43(1) e (3) |
Rifiuti di lampade a discarica, compresi i tubi fluorescenti (di cui al codice 20 01 21* ) |
Frantumazione, per ridurre il volume prima della raccolta |
Quantitativo massimo di lampade lavorato in un qualsiasi periodo di 24 ore: 3 t Concentrazione massima di mercurio nelle emissioni: 50 μg/m3 |
L'operazione di frantumazione è effettuata in impianti costruiti per ridurre di volume i rifiuti prima della raccolta. L'operazione di frantumazione è effettuata unicamente a tale scopo. |
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Punto 43(2) e (3) |
Rifiuti di lampade a discarica, compresi i tubi fluorescenti di cui al codice 20 01 21* |
Stoccaggio precedente la frantumazione o stoccaggio successivo alla frantumazione ma precedente la raccolta |
Concentrazione di mercurio nelle emissioni ≤ 50 μg/m3 |
Lo stoccaggio delle lampade che precede la frantumazione deve essere effettuato sotto una copertura resistente alle intemperie, in conformità con il paragrafo 1 dell'allegato III della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (4). Lo stoccaggio dopo la frantumazione è effettuato in un contenitore sicuro. |
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Punto 45(1) |
Batterie al piombo acido per veicoli a motore (di cui alla categoria 16 06 01* del Catalogo europeo dei rifiuti) che non formino parte di, o non siano contenute in, un veicolo a motore |
Selezione |
Capacità massima: 20 t/7 giorni. |
Il locale ha un pavimento impermeabile fornito di un sistema di drenaggio sigillato. Gli impianti o le attrezzature usati per svolgere tale attività devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento. |
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Punto 45(2) |
Batterie al piombo acido per veicoli a motore (di cui alla categoria 16 06 01* del Catalogo europeo dei rifiuti) che non formino parte di, o non siano contenute in, un veicolo a motore |
Stoccaggio in un luogo destinato o adattato al recupero dei rottami di metallo o alla demolizione dei rifiuti di veicoli a motore |
Capacità massima di stoccaggio: 40 t Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi L'altezza di qualsiasi pila o catasta di rifiuti non deve superare i 5 metri |
Se necessario, i rifiuti sono stoccati in contenitori sicuri, su un pavimento impermeabile fornito di un sistema di drenaggio sigillato. |
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Punto 47(2) |
16 02 11* e 20 01 23* |
Trattamento (riparazione e/o rimessa a nuovo) e stoccaggio connesso |
Limite di stoccaggio (in attesa della riparazione o della rimessa a nuovo o stoccaggio successivo a tale trattamento): 80 m3 Limite di trattamento: 5 t/giorno. Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi |
L'attività è condotta principalmente al fine di riutilizzare le RAEE per il loro scopo iniziale, in un luogo sicuro. I rifiuti sono stoccati in modo da non ostacolare la riutilizzazione o il riciclaggio dei rifiuti secondo modalità rispettose dell’ambiente. Nello svolgimento di tale attività, vanno usati i migliori trattamenti e tecniche disponibili in materia di trattamento, recupero o riciclaggio. I rifiuti sono stoccati in modo da evitare il rilascio di CFC, HCFC o HFC. |
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16 02 13* e 20 01 35* |
Trattamento (riparazione e/o rimessa a nuovo) e stoccaggio connesso |
Limite di stoccaggio (in attesa della riparazione o della rimessa a nuovo o stoccaggio successivo a tale trattamento): 80 m3 Limite di trattamento: 5 t/giorno. Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi |
L'attività è condotta principalmente al fine di riutilizzare le RAEE per il loro scopo iniziale, in un luogo sicuro. I rifiuti sono stoccati in modo da non ostacolare la riutilizzazione o il riciclaggio dei rifiuti secondo modalità rispettose dell’ambiente. Nello svolgimento di tale attività, vanno usati i migliori trattamenti e tecniche disponibili in materia di trattamento, recupero o riciclaggio. |
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Punto 48(2) |
16 02 11* , 20 01 23* |
Stoccaggio |
Limite di stoccaggio: 80 m3 Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi. L'altezza complessiva di qualsiasi catasta non deve superare 2 unità o 3.5 m, adottando il valore più basso. |
I rifiuti sono stoccati in modo da evitare il rilascio di CFC, HCFC e HFC su una superficie impermeabile, in un luogo sicuro. I rifiuti sono stoccati in modo da non ostacolare la riutilizzazione o il riciclaggio dei rifiuti secondo modalità rispettose dell’ambiente. Per le RAEE stoccate occorre prevedere una copertura resistente alle intemperie. |
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16 02 13* e 20 01 35* |
Stoccaggio |
Limite di stoccaggio: 80 m3 Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi |
Le RAEE sono stoccate su una superficie impermeabile, in un luogo sicuro, sotto una copertura resistente alle intemperie. I rifiuti sono stoccati in modo da non ostacolare la riutilizzazione o il riciclaggio dei rifiuti secondo modalità rispettose dell’ambiente. |
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20 01 21* |
Stoccaggio |
Quantitativo massimo: 50 m3 Durata massima: 3 mesi |
I rifiuti sono stoccati in un luogo sicuro in modo da evitare la rottura dei vetri. I rifiuti sono stoccati in modo da non ostacolare la riutilizzazione o il riciclaggio dei rifiuti secondo modalità rispettose dell’ambiente. |
3. Esenzioni proposte per le operazioni relative alle RAEE da aggiungere all'allegato 2 dei Waste Management licensing regulations (Northern Ireland) 2003
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Disposizione |
Tipo di rifiuti, con codice |
Tipo di attività (5) |
Valori limite |
Altri requisiti (elenco non esaustivo) |
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Punto 49 |
16 02 11* , 20 01 23* |
Trattamento (riparazione e/o rimessa a nuovo), che non comprende il degasaggio e la cattura delle sostanze che riducono lo strato di ozono, e stoccaggio se l'attività è effettuata su RAEE destinate alla riparazione o alla rimessa a nuovo o ad entrambe |
Limite di stoccaggio: 80 m3 Limite di trattamento: 5 t/giorno Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi |
I rifiuti sono stoccati e trattati in modo da evitare il rilascio di CFC, HCFC o HFC |
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16 02 13* , 20 01 35* |
Trattamento (riparazione e/o rimessa a nuovo), che non comprende il degasaggio e la cattura delle sostanze che riducono lo strato di ozono, e stoccaggio se l'attività è effettuata su RAEE destinate alla riparazione o alla rimessa a nuovo o ad entrambe |
Limite di stoccaggio: 80 m3 Limite di trattamento: 5 t/giorno Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi |
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Punto 50 |
16 02 11* , 20 01 23* |
Stoccaggio |
Limite di stoccaggio: 80 m3 Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi |
Lo stoccaggio deve essere effettuato su una superficie impermeabile. Deve essere utilizzata una copertura resistente alle intemperie. Tali rifiuti devono essere stoccati in trattati in modo da evitare il rilascio di CFC, HCFC e HFC; il numero di unità in una catasta non deve essere superiore a 2; l'altezza media di una catasta non deve superare 3,5 metri. |
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16 02 13* , 20 01 35* |
Stoccaggio |
Limite di stoccaggio: 80 m3. Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi |
Lo stoccaggio deve essere effettuato su una superficie impermeabile. Deve essere utilizzata una copertura resistente alle intemperie. |
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20 01 21* |
Stoccaggio |
Limite di stoccaggio: 50 m3. Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi |
Lo stoccaggio deve essere effettuato in contenitori adeguati e sicuri. Deve essere utilizzata una copertura resistente alle intemperie. Questo tipo di rifiuti va stoccato in modo da evitare la rottura dei vetri. |
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Punto 51 |
20 01 21* |
Frantumazione, per ridurre il volume prima della raccolta |
Il quantitativo complessivo di lampade lavorate in un periodo di 24 ore: al massimo 3 t. Concentrazione di mercurio nelle emissioni ≤ 50 μg/m3 |
L'operazione di frantumazione è effettuata in impianti intesi a ridurre il volume dei rifiuti prima della raccolta. L'operazione di frantumazione è effettuata unicamente a tale scopo . Le lampade sono stoccate sotto una copertura resistente alle intemperie. Dopo la frantumazione le lampade sono stoccate in un contenitore sicuro. |
(1) Le attività elencate nel presente allegato sono svolte unicamente a fini di recupero.
(2) I codici a sei cifre con asterisco utilizzati nel presente allegato fanno riferimento alla nomenclatura stabilita nella decisione della Commissione 2000/532/CE.
(3) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
(4) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
(5) Le attività elencate nel presente allegato sono svolte unicamente a fini di recupero.