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Document 32008D0297

    2008/297/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2008 , che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia [notificata con il numero C(2008) 1092] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 102 del 12.4.2008, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2019; abrog. impl. da 32019D0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/297/oj

    12.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 102/22


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 marzo 2008

    che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia

    [notificata con il numero C(2008) 1092]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/297/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2005/779/CE della Commissione, dell'8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia (2) è stata adottata a fronte della presenza di tale malattia in Italia. Tale decisione stabilisce le norme sanitarie relative alla malattia vescicolare dei suini per le regioni italiane riconosciute indenni da tale malattia e per quelle non riconosciute indenni.

    (2)

    A seguito della comparsa nel 2007 di focolai della malattia vescicolare dei suini in talune province italiane riconosciute indenni da tale malattia, tale Stato membro ha preso provvedimenti a norma della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3).

    (3)

    L'Italia ha peraltro sospeso la qualifica di indenni dalla malattia vescicolare dei suini alle province che presentano un probabile rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. Inoltre l'Italia ha vietato i movimenti di suini dalle suddette province verso altre zone d'Italia e altri Stati membri.

    (4)

    I provvedimenti che l'Italia ha adottato si sono dimostrati efficaci. È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/779/CE allo scopo di introdurre la sospensione della qualifica di indenne dalla malattia vescicolare dei suini relativamente a una provincia appartenente a una regione riconosciuta indenne da tale malattia, in modo da consentire all'Italia di reagire prontamente e con trasparenza all'eventuale comparsa di focolai di tale malattia all'interno di regioni che ne siano già state riconosciute indenni. La possibilità di sospensione deve pertanto essere limitata nel tempo e qualora il rischio permanga allo scadere del periodo fissato, occorre adottare una decisione conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE.

    (5)

    Inoltre, i centri di raccolta dei suini costituiscono spesso la fonte primaria per la propagazione della malattia vescicolare dei suini. L'Italia ha preso di conseguenza provvedimenti per migliorare il controllo dei trasferimenti dei suini dai centri di raccolta e per evitare qualsiasi possibilità di propagazione della malattia. È opportuno pertanto incrementare tali provvedimenti, relativamente alla sorveglianza dei centri di raccolta dei suini e in particolare relativamente alle procedure di controllo e campionamento.

    (6)

    La decisione 2005/779/CE va pertanto modificata di conseguenza.

    (7)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2005/779/CE è modificata come segue:

    1)

    Il titolo del capitolo II è sostituito dal seguente:

     

    «RICONOSCIMENTO DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DELLE AZIENDE ITALIANE INDENNI DALLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI»

    2)

    È inserito il seguente articolo 3 bis:

    «Articolo 3 bis

    Sospensione del riconoscimento della qualifica di indenne per province appartenenti a regioni riconosciute indenni

    1.   L'Italia garantisce che qualora si rilevino focolai della malattia vescicolare dei suini in una provincia appartenente a una regione riconosciuta indenne da tale malattia, il riconoscimento, per tale provincia, è immediatamente sospeso a meno che l'origine dell'infezione non risulti chiaramente essere un focolaio secondario e che i risultati di un'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'articolo 8, della direttiva 92/119/CEE in merito alla comparsa dei focolai non abbia dimostrato che il rischio di una propagazione ulteriore della malattia sia trascurabile.

    2.   I provvedimenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano alla provincia cui è fatto riferimento nel paragrafo 1.

    3.   L'Italia può riconoscere nuovamente la qualifica di indenne dalla malattia vescicolare dei suini alla provincia cui è fatto riferimento nel paragrafo 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    in tutte le aziende situate nella provincia è stato effettuato in due occasioni, ad un intervallo compreso fra ventotto e quaranta giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 % e l’esito era negativo;

    b)

    sono stati sospesi i provvedimenti relativi alle zone di protezione e di sorveglianza istituite nella provincia intorno ai focolai della malattia vescicolare dei suini conformemente all'allegato II, punti 7.3, 7.4 e 8.3.b), della direttiva 92/119/CEE;

    c)

    i risultati di un'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/119/CEE in merito alla comparsa di focolai della malattia vescicolare dei suini non hanno dimostrato che sussista il rischio di una propagazione ulteriore della malattia.

    4.   L'Italia comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi provvedimento adottato in forza dei paragrafi 1, 2 e 3 e pubblica tali provvedimenti. La sospensione di cui al paragrafo 1 non può eccedere sei mesi.»

    3)

    All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Nei centri di raccolta dei suini, il campionamento è effettuato ad intervalli mensili:

    a)

    per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %;

    b)

    per le prove virologiche sulle feci prelevate in tutti i recinti in cui i suini sono o sono stati tenuti.»

    4)

    All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Nei centri di raccolta dei suini, il campionamento è effettuato ad intervalli mensili:

    a)

    per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %;

    b)

    per le prove virologiche sulle feci prelevate in tutti i recinti in cui i suini sono o sono stati tenuti.»

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    (2)  GU L 293 del 9.11.2005, pag. 28. Decisione modificata dalla decisione 2007/9/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 15).

    (3)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/10/CE della Commissione (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 24).


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