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Document 32008D0195

2008/195/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008 , relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU L 60 del 5.3.2008, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/195/oj

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5.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/195/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2007/470/CE del Consiglio (1).

(4)

È opportuno approvare l’accordo.

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 179 del 7.7.2007, pag. 38.


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