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Document 32008D0097
2008/97/EC: Commission Decision of 30 January 2008 amending Decision 93/52/EEC as regards the declaration that certain administrative regions of Italy are officially free of brucellosis ( B. melitensis ) and Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain administrative regions of Italy are officially free of bovine tuberculosis and bovine brucellosis and that certain administrative regions of Poland are officially free of enzootic bovine leucosis (notified under document number C(2008) 324) Text with EEA relevance
2008/97/CE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2008 , che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi bovina ( B. melitensis ) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e brucellosi bovina, nonché ad alcune regioni amministrative della Polonia della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2008) 324] Testo rilevante ai fini del SEE
2008/97/CE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2008 , che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi bovina ( B. melitensis ) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e brucellosi bovina, nonché ad alcune regioni amministrative della Polonia della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2008) 324] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 32 del 6.2.2008, pp. 25–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620
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6.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2008
che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi bovina (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e brucellosi bovina, nonché ad alcune regioni amministrative della Polonia della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica
[notificata con il numero C(2008) 324]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/97/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte I, punto 4, l’allegato A, parte II, punto 7 e l’allegato D, capitolo I, punto E,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, parte II,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), riporta l’elenco degli Stati membri e delle regioni riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE. |
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(2) |
L’Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Latina e Roma della regione Lazio e per la regione Veneto sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’allegato A, capitolo I, sezione II, punto 1.b) della direttiva 91/68/CEE. La regione e le province summenzionate dovrebbero pertanto essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis). |
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(3) |
A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva. |
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(4) |
Gli elenchi delle regioni degli Stati membri riconosciute indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4). |
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(5) |
L’Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per la provincia di Vercelli della regione Piemonte e per le province di Pisa e Pistoia della regione Toscana sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tali province italiane possano essere dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi. |
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(6) |
L’Italia ha presentato inoltre alla Commissione documenti comprovanti che per la provincia di Brindisi della regione Puglia e per la regione Toscana sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tali province e tale regione italiane possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi. |
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(7) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, occorre dichiarare le province e la regione italiane in questione ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi e brucellosi per quanto concerne gli allevamenti bovini. |
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(8) |
La Polonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per alcuni powiaty (distretti) sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché dette aree della Polonia vengano dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
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(9) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Polonia, occorre dichiarare tali distretti dello Stato membro ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
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(10) |
Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE vanno modificate di conseguenza. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 93/52/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(3) GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/399/CE (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 11).
(4) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/559/CE (GU L 212 del 14.8.2007, pag. 20).
ALLEGATO I
Nell’allegato II della decisione 93/52/CEE, il secondo paragrafo riguardante l’Italia è sostituito dal seguente:
«In Italia:
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regione Abruzzo: provincia di Pescara, |
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regione Friuli-Venezia Giulia, |
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regione Lazio: province di Latina e Roma, |
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regione Liguria: provincia di Savona, |
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regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, |
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regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, |
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regione Molise: provincia di Isernia, |
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regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli, |
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regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, |
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regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento, |
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regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, |
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regione Umbria: province di Perugia e Terni, |
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regione Veneto.» |
ALLEGATO II
Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono così modificati:
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1) |
Nell’allegato I, il capitolo 2 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi In Italia:
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2) |
Nell’allegato II, il capitolo 2 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi In Italia:
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3) |
Nell’allegato III, il testo del secondo paragrafo del capitolo 2 riguardante la Polonia è sostituito dal seguente: «In Polonia:
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