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Document 32008D0091

    2008/91/CE: Decisione della Commissione, del 10 luglio 2007 , relativa all'aiuto di Stato C 19/06 (ex NN 29/06) Slovenia a favore di Javor Pivka Lesna Industrija d.d. [notificata con il numero C(2007) 3227] (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 29 del 2.2.2008, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/91(1)/oj

    2.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 29/16


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 luglio 2007

    relativa all'aiuto di Stato C 19/06 (ex NN 29/06) Slovenia a favore di Javor Pivka Lesna Industrija d.d.

    [notificata con il numero C(2007) 3227]

    (Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/91/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Il 1o dicembre 2004 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa ad aiuti concessi a favore dell'impresa slovena di lavorazione del legno Javor Pivka Lesna Industrija d.d. (di seguito «Javor Pivka»).

    (2)

    La denuncia riguarda le misure finanziarie adottate il 27 maggio 2004 a favore di Javor Pivka mediante una delibera del governo sloveno ai sensi dell'articolo 21 della legge slovena in materia di salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà. È inoltre risultato che tali misure non erano state notificate alla Commissione perché erano state approvate dalla commissione slovena interdipartimentale per gli aiuti di Stato il 23 aprile 2004, ossia prima dell'adesione all'UE. Tuttavia, poiché il criterio rilevante per determinare quando l'aiuto viene concesso è l'atto legalmente vincolante mediante il quale l'autorità nazionale competente si impegna a concedere un aiuto di Stato, la Commissione ha ritenuto che la misura in questione costituisca un nuovo aiuto, che avrebbe dovuto pertanto essere notificato ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE e valutato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE (2).

    (3)

    Con lettera del 16 maggio 2006, la Commissione ha comunicato alla Slovenia la decisione di avviare un procedimento d'indagine relativamente alla misura in questione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

    (4)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in questione.

    (5)

    La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati.

    (6)

    La Slovenia ha presentato osservazioni con lettera del 17 luglio 2006. Informazioni supplementari sono state richieste con lettera del 23 febbraio 2007 (rif. D/50797) e sono state trasmesse il 23 aprile 2007. Il 28 giugno 2006 ha avuto inoltre luogo una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità slovene.

    II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

    1.   Il beneficiario

    (7)

    Javor Pivka produce semilavorati in legno e mobili ed è situata in Slovenia nella regione di Pivka, che è una zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Nel 2003 l'impresa impiegava circa 800 dipendenti. Javor Pivka ha quattro controllate, detenute al 100 %.

    (8)

    La proprietà dell'impresa è distribuita tra circa 1 264 azionisti: nove società di investimento o altre persone giuridiche detengono il 60 %, mentre il restante 40 % è suddiviso tra 1 255 azionisti, nessuno dei quali detiene più dell'1 % (4).

    (9)

    Negli anni precedenti la concessione dell'aiuto, Pivka Javor ha dovuto affrontare difficoltà finanziarie. I principali indicatori finanziari e operativi sono indicati nella tabella seguente.

    Tabella 1

    Indicatori finanziari di Javor Pivka

    Indicatore (in migliaia di SIT) (5)

    2000

    2001

    2002

    2003

    Risultato netto delle vendite

    8 114 374

    7 884 954

    8 174 323

    8 124 711

    Scorte prodotti e prodotti semilavorati

    867 609

    1 030 323

    894 302

    1 121 632

    Risultati operativi netti

    56 566

    – 137 030

    – 303 729

    – 578 268

    Utile (perdita) cumulativo

    56 566

    –80 464

    – 384 193

    – 962 461

    Cash flow

    480 468

    333 324

    104 522

    – 162 879

    2.   Programma di ristrutturazione

    (10)

    Onde superare le proprie difficoltà, nell'aprile 2004 Javor Pivka ha presentato un piano di ristrutturazione al Ministero dell'economia relativo al periodo 2004-2008.

    (11)

    L'impresa ha affermato che le sue difficoltà erano dovute ad una mancanza di competitività causata dalle importazioni da produttori a basso costo dei paesi in via di sviluppo sui suoi mercati d'esportazione tradizionali (in particolare Germania e Stati Uniti). Per fare fronte a questa concorrenza e ripristinare la redditività dell'impresa, Javor Pivka ha constatato la necessità di aumentare la produttività attraverso la modernizzazione tecnologica e la riduzione dei costi e di riposizionarsi su nicchie di mercato con margini più elevati nonché su nuovi mercati geografici.

    (12)

    A tale scopo, il programma di ristrutturazione ha previsto le misure illustrate qui di seguito.

    (13)

    Ristrutturazione tecnologica: tale ristrutturazione comporta una modernizzazione completa di programmi e apparecchiature di produzione obsoleti. L'obiettivo non è accrescere la capacità ma aumentare la produttività e rispondere alle esigenze dei clienti presentando nuovi prodotti ed adattando l'impresa alle norme ambientali in materia di produzione. I nuovi impianti di produzione permetterebbero inoltre all'impresa di passare dai prodotti semilavorati a quelli con una maggiore lavorazione ed un valore aggiunto più elevato (in particolare nel programma dei pannelli di compensato). I costi di tale parte della ristrutturazione dovrebbero essere coperti al 50 % con prestiti bancari con garanzia statale ed il restante 50 % con fondi propri di Javor Pivka.

    (14)

    Ristrutturazione del personale: questa parte del progetto prevede una riduzione del personale di circa 100 unità (con diritto all'indennità di licenziamento) e una formazione dei 700 dipendenti rimasti per adeguare le loro competenze alle nuove esigenze del programma di ristrutturazione.

    (15)

    Revisione della strategia commerciale: un altro elemento del processo di ristrutturazione è l'adattamento all'evoluzione della domanda e della concorrenza sui mercati tradizionali dell'impresa riposizionandosi su mercati di nicchia nuovi e più redditizi ed entrando su nuovi mercati (la Russia, in particolare per i mobili, e l'Europa sud-orientale). Per quanto riguarda i prodotti, l'impresa intendeva ri-orientrarsi verso pannelli di compensato con una maggiore lavorazione, pannelli di compensato speciali per l'edilizia e, nel settore dei mobili, sedie speciali per ospedali, case di riposo ed altre strutture di questo genere.

    (16)

    Riorganizzazione della struttura dell'impresa: il ritorno alla redditività richiederà inoltre una riorganizzazione dell'impresa (ad esempio fondendo le controllate e migliorando il controllo dei costi centralizzando le funzioni finanziarie, di vendita e di acquisto). Il costo di tali misure dovrebbe essere coperto interamente dalle risorse proprie di Javor Pivka.

    (17)

    Ristrutturazione finanziaria: la liquidità insufficiente ha determinato un aumento delle obbligazioni e degli oneri finanziari dell'impresa. Lo scopo della ristrutturazione finanziaria è adattare le fonti di finanziamento ed i programmi di rimborso dell'impresa al fine di garantirne la solvibilità corrente e a lungo termine. L'attenzione è stata concentrata sulla riprogrammazione del debito, la riduzione dei tassi d'interesse, il rinvio delle scadenze di pagamento e l'ottenimento di una moratoria sul rimborso del capitale.

    3.   Costi e finanziamento della ristrutturazione

    (18)

    La tabella seguente illustra il finanziamento dei costi di ristrutturazione (6):

    Tabella 2

    Costi e finanziamento della ristrutturazione

    Risorse necessarie (in migliaia di SIT)

    Risorse proprie

    Sovvenzioni

    Garanzie

    Totale

    Ristrutturazione finanziaria

    400 000

    0

    0

    400 000

    Ristrutturazione di mercato

    496 000

    0

    0

    496 000

    Ristrutturazione tecnologica

    999 000

    0

    1 100 000

    2 099 000

    Ristrutturazione del personale

    219 750

    382 250

    0

    602 000

    Ristrutturazione organizzativa

    4 900

    0

    0

    4 900

    Totale

    2 119 650

    382 250

    1 100 000

    3 601 900

    (19)

    L'elemento principale di aiuto proveniente dalle risorse dello Stato consiste in garanzie statali a copertura dei prestiti per 1 100 000 000 SIT, destinati a finanziare la ristrutturazione tecnologica di Javor Pivka. Come copertura per le garanzie, le autorità slovene hanno ricevuto un'ipoteca sugli attivi appartenenti a Javor Pivka, per un valore corrispondente all'importo coperto dalle garanzie, ossia 1 100 000 000 SIT (circa 4 584 000 EUR).

    (20)

    È stata inoltre concessa una sovvenzione pari a 382 250 000 SIT (circa 1 592 000 EUR) per i costi della ristrutturazione del personale. Tale aiuto coprirà le indennità di licenziamento per i dipendenti in esubero ed i costi di formazione per i dipendenti rimasti.

    (21)

    La Slovenia ha osservato che Javor Pivka contribuirebbe alla ristrutturazione con 2 119 650 000 SIT (circa 8 832 000 EUR), corrispondenti al 53,7 % dei costi complessivi.

    4.   Situazione del mercato

    (22)

    Javor Pivka produce i prodotti indicati in appresso, per i quali detiene le seguenti quote di mercato nell'UE (le cifre si riferiscono al 2003, ed i numeri NC sono quelli della nomenclatura combinata):

    a)

    pannelli rivestiti (NC 4418 40): 3,91 %

    b)

    pannelli di compensato (NC 4412): 0,18 %

    c)

    fogli da impiallacciatura (NC 4408): 0,22 %

    d)

    sedie in legno (NC 9401 61 + 9401 69 + 9401 90 30): 0,08 %

    (23)

    La quota di mercato complessiva di Javor Pivka nella sua gamma di prodotti sul mercato dell'UE-25 era dello 0,21 % nel 2003.

    III.   MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 82, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CE

    (24)

    Come già precisato, le autorità slovene non hanno notificato le misure a favore di Javor Pivka. Nella lettera del 16 maggio 2006 relativa all'avvio del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha illustrato in maniera dettagliata per quale motivo le misure in questione costituiscono un nuovo aiuto, da notificare in base all'articolo 88 del trattato CE e valutare ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

    (25)

    La Commissione ha inoltre espresso dubbi in merito alla compatibilità della misura con il mercato comune ed in particolare con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 (7) (di seguito «gli orientamenti») per i motivi illustrati qui di seguito:

    a)

    la Commissione nutriva dubbi sul fatto che Javor Pivka fosse ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione ai sensi di detti orientamenti. La Commissione dubitava in particolare del fatto che l'impresa fosse in difficoltà ai sensi degli orientamenti, in quanto i risultati negativi del 2003 avrebbe potuto essere un evento eccezionale e non indicare una tendenza. Alla Commissione non era inoltre chiaro se Javor Pivka facesse parte di un gruppo commerciale più grande e se fosse in grado di ottenere i fondi necessari dai propri azionisti;

    b)

    non era chiaro in che modo l'impresa avrebbe ristabilito la propria redditività a lungo termine, in particolare in quanto alla Commissione non erano stati forniti dati sufficiente per valutare i risultati futuri in base al piano di ristrutturazione;

    c)

    non è stata presentata un'analisi di mercato per giustificare la mancanza di contropartite;

    d)

    la Commissione nutriva inoltre dubbi sul fatto che l'aiuto fosse limitato al minimo indispensabile, in quanto non era chiaro se Javor Pivka aveva fornito un significativo contributo ai costi di ristrutturazione, poiché non era chiaro da dove provenissero tali fondi propri;

    e)

    la Commissione ha infine richiesto informazioni su tutti gli altri aiuti concessi a Javor Pivka nel 2004 per assicurarsi che non avesse ricevuto in precedenza alcun aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione, nel qual caso la condizione una tantum di cui ai punti 48-51 degli orientamenti potrebbe impedirle di ricevere nuovamente un aiuto di questo tipo.

    IV.   OSSERVAZIONI DELLA SLOVENIA

    (26)

    Nel corso del procedimento formale, la Slovenia ha formulato le osservazioni indicate qui di seguito.

    1.   Nuovo aiuto o aiuto concesso prima dell'adesione

    (27)

    La Slovenia ha ribadito che la decisione di concedere l'aiuto, vincolante per lo Stato sloveno, era stata adottata sulla base del parere favorevole della commissione interdipartimentale. Poiché la decisione è stata adottata il 6 aprile 2004, ossia dell'adesione della Slovenia all'Unione europea, e poiché l'aiuto non era più di applicazione dopo l'adesione, la Slovenia ha ritenuto che si trattasse di un aiuto concesso prima dell'adesione, al quale non si applicano le disposizioni degli articoli 87 e 88, paragrafo 3 del trattato CE.

    2.   Ammissibilità

    2.1.   Il concetto di «impresa in difficoltà»

    (28)

    La Slovenia ha affermato, presentando tra l'altro gli indicatori di cui alla precedente tabella 1, che Javor Pivka mostrava diverse caratteristiche di un'impresa in difficoltà, e che non si trattava solo di un evento isolato nel 2003 ma di una tendenza che poteva essere osservata per oltre quattro anni (2000-2003).

    (29)

    A tale riguardo, la Slovenia ha precisato che Javor Pivka non è riuscita ad aumentare le proprie entrate nette provenienti dalle vendite durante il periodo in questione. Il risultato operativo era negativo durante l'intero periodo, tranne nel 2000, e le perdite sono aumentate tra il 2001 ed il 2003. Le perdite correnti rappresentavano nel 2003 quasi la metà del capitale sociale dell'impresa. Il rendimento su vendite, capitale proprio ed attivi era negativo ed è peggiorato tra il 2001 ed il 2003. Il cash flow operativo libero è sceso nel periodo in questione ed è stato negativo nel 2003. Questa tendenza negativa si è aggravata a tal punto che Javor Pivka ha rischiato il fallimento nel 2003.

    2.2.   Struttura proprietaria di Javor Pivka

    (30)

    La Slovenia ha chiarito la struttura proprietaria di Javor Pivka facendo riferimento alle particolarità del modello di privatizzazione applicato dalla Slovenia dopo la fine del regime comunista. La Slovenia ha applicato un modello particolare secondo il quale il capitale delle imprese non aveva alcun proprietario identificabile, né privato né pubblico, ma era un «capitale della società» che apparteneva ai cittadini in generale. Il processo di privatizzazione ha cercato di trasformare questo concetto astratto in strutture proprietarie più chiare mediante certificati di proprietà che sono stati distribuiti alla popolazione. Tali certificati potevano essere scambiati contro azioni delle imprese appartenenti in precedenza alla «società».

    (31)

    In tale processo, un ruolo importante è stato svolto dalle cosiddette società di investimento autorizzate (note con l'acronimo «PID») e dalle società di gestione («DZU»), che sono state costituite per permettere agli investitori privati di riunire i propri certificati. I certificati sono stati poi trasformati dalle PID in azioni di diverse imprese privatizzate, mentre i singoli investitori ricevevano in cambio azioni delle PID, anziché direttamente delle imprese privatizzate (le PID agiscono come specie di un fondo di investimento).

    (32)

    Le PID non avevano tuttavia fondi liberamente disponibili (la valuta dei loro investimenti erano infatti i certificati) né avevano le capacità professionali e l'esperienza per partecipare attivamente alla gestione delle imprese. Esse erano, di conseguenza, proprietari passivi che non intervenivano affatto nella gestione delle imprese che possedevano o lo facevano in maniera molto limitata.

    (33)

    Tali investitori passivi rappresentano una parte consistente della proprietà di Javor Pivka (circa il 44 % del capitale sociale) e non hanno alcun nuovo capitale da investire nell'impresa. Quando è stato elaborato il programma di ristrutturazione, tutti i proprietari istituzionali sono stati invitati a partecipare al rifinanziamento ma nessuno ha raccolto l'invito. Un altro 40 % del capitale sociale è suddiviso fra 1 255 piccoli azionisti; di conseguenza almeno l'80 % della proprietà di Javor Pivka non è gestito in maniera attiva.

    3.   Ripristino della redditività

    (34)

    A tale riguardo, la Slovenia ha chiarito che le proiezioni sui risultati di Javor Pivka in base al piano di ristrutturazione ed il relativo ripristino della redditività si basavano su analisi di mercato contenute nel piano di ristrutturazione, previsioni di vendita nei diversi segmenti dell'impresa e ricerche di mercato.

    (35)

    Per dimostrare l'affidabilità di tali previsioni, la Slovenia ha presentato altre informazioni supplementari. In particolare, la Slovenia ha comunicato le fonti dei dati sui quali si basavano le previsioni ed ha presentato le proiezioni di vendita per il periodo 2004-2006, suddivise per articoli specifici della gamma dei prodotti dell'impresa.

    4.   Contropartite

    (36)

    A tale riguardo, la Slovenia ha sostenuto che non era necessaria alcuna contropartita poiché, vista la quota di mercato trascurabile detenuta da Javor Pivka, non vi era un'indebita distorsione della concorrenza. La Slovenia ha inoltre sostenuto che si deve valutare la necessità di contropartite tenendo in debita considerazione il fatto che Javor Pivka è situata in una zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (cfr. punto 54 degli orientamenti).

    5.   Contributo proprio

    (37)

    La Slovenia ha precisato le fonti di contributi propri di Javor Pivka, come indicate alla tabella di cui al punto 18 della presente decisione. I fondi hanno la seguente provenienza: il disinvestimento di attivi (beni immobili e finanziari) doveva fornire 958 427 170 SIT; altri 900 000 000 SIT dovevano provenire da prestiti bancari ottenuti a condizioni di mercato, senza concessione di aiuti; il resto sarebbe provenuto dall'ammortamento di attivi (pari, secondo le previsioni, ad un totale di 1 111 786 000 SIT nel periodo 2004-2006).

    6.   Altri aiuti

    (38)

    A tale riguardo, infine, la Slovenia ha comunicato alla Commissione che Javor Pivka aveva ricevuto aiuti di Stato per misure di risparmio energetico. L'aiuto è stato concesso nell'ambito di un regime volto a promuovere le fonti rinnovabili d'energia, il consumo energetico efficace e la cogenerazione di calore ed elettricità. L'aiuto è stato concesso il 1o settembre 2003 e versato il 19 febbraio 2004. Tali informazioni sono state corredate dai relativi documenti.

    V.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

    1.   Esistenza di un aiuto di Stato

    (39)

    L'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, a meno che non possano essere giustificati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2 o dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE.

    (40)

    La Commissione sottolinea che l'aiuto è stato concesso mediante risorse statali ad una singola impresa. È inoltre soddisfatto il criterio che riguarda il favorire un'impresa individuale. Per quanto riguarda l'aiuto concesso sotto forma di sovvenzione, il vantaggio per il beneficiario è ovvio. Nel caso della garanzia, il vantaggio può sembrare meno evidente in quanto Javor Pivka ha fornito una copertura sotto forma di ipoteca in cambio della garanzia. Le autorità slovene hanno tuttavia accettato di fornire la garanzia con un'ipoteca con un rapporto 1:1 (ossia il valore dell'ipoteca era uguale all'importo coperto dalla garanzia). Coloro che concedono prestiti a condizioni commerciali non avrebbero invece concesso un prestito con un rapporto ipoteca/garanzia inferiore a 2,5:1. All'epoca Javor Pivka non sarebbe stata in grado di fornire un'ipoteca sufficiente per garantire lo stesso credito a condizioni commerciali. In effetti, l'ipoteca fornita per la garanzia corrispondeva all'epoca all'intero ammontare del patrimonio privo di oneri di Javor Pivka. La garanzia fornita dalle autorità slovene ha pertanto favorito Javor Pivka consentendo all'impresa di garantire un prestito di entità maggiore rispetto a quanto avrebbe potuto ottenere in cambio della garanzia che era in grado di fornire.

    (41)

    Poiché esistono scambi di prodotti in legno lavorato e di mobili tra la Slovenia ed altri Stati membri, la misura è atta a migliorare la posizione del beneficiario rispetto ai suoi concorrenti in Slovenia e nell'UE e dunque a falsare la concorrenza incidendo sugli scambi fra Stati membri.

    (42)

    Di conseguenza la Commissione ritiene che la garanzia e la sovvenzione a favore di Javor Pivka costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    2.   Esistenza di un nuovo aiuto

    (43)

    Le autorità slovene hanno messo in dubbio il fatto che la Commissione avesse la competenza per valutare l'aiuto ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, sostenendo che esso era stato concesso prima dell'adesione. Come chiarito dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, per determinare se è stata data esecuzione ad un aiuto prima o dopo l'adesione, l'evento rilevante è l'atto giuridicamente vincolante mediante il quale le autorità nazionali competenti si impegnano a concedere l'aiuto (8). In assenza di una tale decisione prima dell'adesione la misura costituisce un nuovo aiuto, anche se l'esposizione dello Stato era nota in precedenza.

    (44)

    Nel caso di specie la Commissione conclude che l'atto vincolante mediante il quale le autorità nazionali competenti si sono impegnate a concedere l'aiuto non è diventato esecutivo prima dell'adesione. Secondo le rilevanti disposizioni slovene, l'aiuto viene concesso mediante una decisione del governo sulla base di una proposta del ministero competente. Le decisioni preliminari del comitato di esperti interdipartimentale e del ministero responsabile sono in effetti necessarie ma non sufficienti per la concessione dell'aiuto. La decisione definitiva viene adottata dal governo. Nel caso di specie, la decisione del governo è stata emessa il 27 maggio 2004, mentre l'adesione della Slovenia all'Unione europea è avvenuta il 1o maggio 2004. Le misure costituiscono pertanto un nuovo aiuto e avrebbero dovuto essere notificate ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE e valutate ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

    3.   Compatibilità dell'aiuto

    (45)

    Poiché l'aiuto in questione è un aiuto alla ristrutturazione, è compatibile con il mercato comune se rispetta i relativi criteri stabiliti negli orientamenti.

    (46)

    In considerazione delle osservazioni della Slovenia e delle informazioni raccolte nel corso dell'indagine, la Commissione ha raggiunto le conclusioni illustrate di seguito sui punti che l'avevano indotta ad avviare il procedimento di indagine formale.

    3.1.   Ammissibilità

    (47)

    Viste le informazioni presentate dalla Slovenia, la Commissione ritiene che i risultati di Javor Pivka, come descritti alla sezione 2.1, dimostrino che si trattava effettivamente di un'impresa in difficoltà al momento della concessione dell'aiuto di Stato in questione. La Commissione nota in particolare che Javor Pivka ha registrato un aumento delle perdite, nonché una diminuzione del fatturato e del cash flow. La Commissione nota inoltre che le difficoltà erano parte di una tendenza registrata nel periodo 2000-2004 e non costituivano semplicemente un avvenimento eccezionale nel 2003.

    (48)

    La Commissione prende inoltre atto delle spiegazioni fornite dalla Slovenia in merito alla natura della struttura proprietaria di Javor Pivka. In considerazione della natura passiva e delle scarse risorse di capitale dei proprietari istituzionali di Javor Pivka e la frammentazione del restante azionariato, la Commissione ammette che l'impresa non avrebbe potuto ottenere i fondi necessari dai suoi azionisti. Per le stesse ragioni, e in considerazione del fatto che nessun singolo azionista detiene più del 15 % del capitale sociale di Javor Pivka, la Commissione ritiene inoltre che Javor Pivka non appartenga ad un gruppo di imprese di dimensioni maggiori.

    (49)

    La Commissione accetta di conseguenza il fatto che Javor Pivka fosse ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione.

    3.2.   Ripristino della redditività

    (50)

    La Commissione ha precisato nella decisione di avvio del procedimento che non era chiaro in che modo il piano di ristrutturazione avrebbe permesso a Javor Pivka di ripristinare la redditività a lungo termine. Ciò riguarda soprattutto le proiezioni quinquennali che indicavano la probabile evoluzione dell'impresa a seguito di misure di ristrutturazione. La Commissione ha rilevato che la Slovenia non aveva presentato i dati necessari per permetterle di valutare le ipotesi sui probabili risultati di Javor Pivka in base al piano di ristrutturazione.

    (51)

    Nel corso del procedimento, la Slovenia ha presentato le informazioni complementari menzionate alla sezione 4.3. Tali informazioni spiegano in modo adeguato i fondamenti su cui si basavano tali ipotesi. La Commissione nota che le previsioni di vendite per Javor Pivka potrebbero sembrare troppo ottimiste considerando il fatto che nel 2005 e nel 2006 il settore doveva affrontare la forte concorrenza delle imprese dell'Estremo Oriente che determinava un eccesso di offerta e una pressione per la riduzione dei prezzi. Non è tuttavia chiaro se tali informazioni fossero già note all'inizio del 2004. Inoltre, nel 2006 la Commissione stessa ha osservato che vi era stato negli ultimi anni un aumento significativo della produzione e del consumo di pannelli di compensato, con il conseguente sviluppo di un forte mercato di esportazione per determinate categorie (9). Poiché non ha ricevuto alcuna informazione contrastante che metta in dubbio le ipotesi avanzate dalle imprese e le proprie, la Commissione non ha alcun motivo per contestarle. La Commissione ritiene pertanto che le proiezioni per il 2004 non siano improbabili, il che permette di dissipare i dubbi espressi dalla Commissione su questo punto.

    3.3.   Contropartite

    (52)

    Ai sensi dei punti 35 e 36 degli orientamenti, è necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. Tali contropartite non sono tuttavia richieste qualora la quota del mercato rilevante detenuta dal beneficiario sia trascurabile. In tali casi, le contropartite non sono pertanto un presupposto per ritenere l'aiuto compatibile con il mercato comune.

    (53)

    La Commissione constata che, secondo le informazioni fornite dalle autorità slovene, Javor Pivka opera su diversi mercati del prodotto (pannelli di compensato, pannelli rivestiti, fogli da impiallacciatura e mobili; cfr. punto 22 della presente decisione). Per quanto riguarda i pannelli di compensato, la Commissione nota innanzi tutto che, in un caso di concentrazione, una ricerca di mercato ha in gran parte confermato che i diversi tipi di pannelli a base di legno come pannelli di compensato, pannelli rigidi, pannelli truciolari grezzi e rivestiti, laminati decorativi (HPL/CPL), e i componenti per pannelli a base di legno per l'industria dei mobili e dell'edilizia appartengono a mercati del prodotto distinti (10).

    (54)

    Ai fini della definizione del mercato rilevante la Slovenia ha fornito alla Commissione uno studio di mercato che indica le quote sul mercato del prodotto rilevante nell'UE-25. A tale riguardo, la Commissione non ha motivi per non attenersi a quanto presunto alla nota 20 degli orientamenti, ossia che il mercato rilevante sia il SEE. La Commissione ricorda che ha effettuato in precedenza alcune indagini di mercato nell'industria europea dei prodotti a base di legno (in particolare dei pannelli truciolari in legno) in un caso di concentrazione (11), concludendo che il mercato rilevante era più ampio rispetto al mercato nazionale e che era almeno regionale transfrontaliero. Questo era confermato dai considerevoli scambi commerciali transfrontalieri. Il fatto che simili scambi commerciali esistano anche nel caso dei pannelli di compensato è indicato dalle cifre fornite dalla Slovenia e confermato dagli esperti interni della Commissione (ed ulteriormente confermato dal fatto che le esportazioni intracomunitarie di Javor Pivka rappresentano la maggior parte del suo fatturato, ossia il 55 %). Si è inoltre constatato che il mercato regionale transfrontaliero interessa una distanza di circa 1 000 km; la distanza varia a seconda del valore aggiunto dei prodotti, ossia è maggiore per i prodotti rivestiti rispetto ai prodotti non rivestiti. Poiché i pannelli di compensato sono già di qualità superiore e le esportazioni riguardano soprattutto il compensato, i costi di trasporto sono inferiori rispetto a quelli per i pannelli truciolari (e ancora minori per sedie ed altri mobili in legno compensato). In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che il mercato rilevante per i prodotti fabbricati da Javor Pivka debba corrispondere, se non all'intero SEE o all'UE-25, almeno ad una buona parte dell'UE-25.

    (55)

    Poiché la quota di mercato di Javor Pivka nell'UE-25, come specificato sopra nella sezione 2.4, è pari allo 0,21 % (2003) e — in linea di principio — dovrebbe poco più che raddoppiare anche se il mercato geografico è dimezzato, la Commissione ritiene che la quota di mercato sia ancora ben inferiore all'1 %, il che, visto che il mercato comprende un gran numero di produttori piccoli e medi, può essere ritenuto trascurabile (12). Per questo motivo e poiché la presente decisione si basa sugli orientamenti del 1999, non sono necessarie contropartite per garantire che l'aiuto di Stato in questione sia compatibile con il mercato comune.

    3.4.   Aiuto limitato al minimo indispensabile

    (56)

    Ai sensi del punto 40 degli orientamenti, l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per consentire il ripristino della redditività e i beneficiari dell'aiuto devono contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione con fondi propri, «ivi compreso tramite la vendita di attivi, qualora non siano indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa, che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale».

    (57)

    Il contributo di Javor Pivka alla ristrutturazione è illustrato alla sezione 4.5. Va innanzi tutto sottolineato che la Commissione non può accettare l'ammortamento come effettivo contributo proprio (13) in quanto non fornisce all'impresa risorse disponibili e dipende anche da attività future che saranno il risultato dell'aiuto di Stato concesso (14). Eventuali risorse provenienti da questa fonte non possono pertanto essere prese in considerazione per calcolare il contributo proprio di Javor Pivka.

    (58)

    D'altro canto, gli attivi ceduti da Javor Pivka non sembrano essenziali per la sua sopravvivenza e gli introiti provenienti da tale vendita costituiscono dunque un contributo proprio valido. Lo stesso vale per i fondi raccolti attraverso i prestiti contratti con le banche a condizioni di mercato e privi di aiuto. Le risorse provenienti da tali fonti ammontano nel complesso a 2 119 650 000 SIT, che la Commissione considera come contributo proprio di Javor Pivka alla ristrutturazione.

    (59)

    Il contributo proprio rappresenta il 45,5 % dei costi di ristrutturazione totali, il che può essere considerato significativo ai sensi degli orientamenti (15). L'aiuto sembra inoltre essere limitato al necessario indispensabile, poiché fornisce soltanto i fondi aggiuntivi necessari per la ristrutturazione tecnologica e la ristrutturazione del personale e non conferisce alla società un eccesso di liquidità.

    3.5.   Altri aiuti

    (60)

    Secondo il principio dell'aiuto «una tantum», sancito ai punti da 48 a 51 degli orientamenti, la Commissione non può approvare aiuti alla ristrutturazione a favore di un'impresa che ha ricevuto in precedenza aiuti di tale tipo. La Commissione ritiene che, in base a detto principio, vadano presi in considerazione tutti gli aiuti alla ristrutturazione concessi nei 10 anni che precedono la concessione dell'aiuto in esame, indipendentemente dal fatto che il primo aiuto sia stato concesso o meno prima dell'adesione dello Stato membro all'UE. Gli aiuti di Stato che non siano aiuti alla ristrutturazione non sono rilevanti in tale contesto.

    (61)

    La Slovenia ha sostenuto che lo scopo dell'aiuto era promuovere il risparmio energetico a fini ambientali. La Commissione non ha motivo per dubitare di tali affermazioni. La Commissione accetta pertanto che l'aiuto in questione non sia stato concesso a fini di ristrutturazione e che ad esso non debba dunque essere applicato il principio dell'aiuto «una tantum».

    4.   Osservazioni aggiuntive

    (62)

    Nel corso del procedimento è emerso che l'esecuzione del piano di ristrutturazione è stata ritardata e che alcuni elementi della ristrutturazione tecnologica non sono stati realizzati secondo il programma. Non sembra che questi problemi del piano di ristrutturazione fossero evidenti al momento della concessione dell'aiuto ed essi non giustificano dunque che venga messa in dubbio la capacità del piano di ripristinare la redditività di Javor Pivka. La Commissione ricorda che l'approvazione dell'aiuto è subordinata all'attuazione completa del piano di ristrutturazione (punto 43 degli orientamenti) e che ne controllerà l'esecuzione (punto 45 degli orientamenti).

    (63)

    La Commissione prevede pertanto che la Slovenia presenti almeno due relazioni di controllo, conformemente al punto 46 degli orientamenti: una relativa al 2007 alla fine di gennaio 2008 ed una relativa al 2008 alla fine di gennaio 2009, contenenti anche informazioni dettagliate sui risultati finanziari dell'impresa e sugli investimenti effettuati. La Commissione sottolinea che, anche se sarà riuscita a ripristinare la redditività, l'impresa potrebbe dover rimborsare una parte degli aiuti di Stato se non effettuerà tutti gli investimenti previsti dal piano di ristrutturazione (16).

    VI.   CONCLUSIONE

    (64)

    In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che l'aiuto in questione sia un aiuto alla ristrutturazione che soddisfa le condizioni previste dagli orientamenti applicabili, ossia gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999. La Commissione constata pertanto che, malgrado la Slovenia abbia dato illegalmente esecuzione all'aiuto alla ristrutturazione a favore di Javor Pivka in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, l'aiuto di Stato in questione è compatibile con il mercato comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'aiuto di Stato a cui la Slovenia ha dato esecuzione a favore di Javor Pivka è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999.

    Articolo 2

    1.   Il piano di ristrutturazione verrà attuato integralmente. Verranno adottate tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.

    2.   L'attuazione del piano di ristrutturazione verrà controllata sulla base di relazioni annuali presentate dalla Slovenia alla Commissione. Una relazione dettagliata sulle attività del 2007 verrà presentata alla fine di gennaio 2008, mentre una relazione dettagliata sulle attività del 2008 verrà presentata alla fine di gennaio 2009. Le relazioni conterranno informazioni particolareggiate sui risultati finanziari dell'impresa e sugli investimenti effettuati.

    Articolo 3

    La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 26.

    (2)  I dettagli del procedimento sono descritti nella decisione di avvio del procedimento (cfr. nota 1 a pié di pagina) e sono pertinenti anche agli scopi della presente decisione.

    (3)  Cfr. nota 1 a pié di pagina.

    (4)  Dati aggiornati al 30 gennaio 2004.

    (5)  Tutte le conversioni degli importi da SIT in EUR sono a titolo puramente informativo e si basano sul tasso di cambio 1 EUR = 240 SIT.

    (6)  Nel corso del procedimento, la Slovenia ha dichiarato che i costi della ristrutturazione finanziaria erano «al di fuori del programma di ristrutturazione» e erano coperti mediante prestiti commerciali ottenuti da Javor Pivka senza aiuti di Stato. La Slovenia non ha stato incluso il relativo importo (400 000 000 SIT) nei costi di ristrutturazione. La Commissione ritiene tuttavia che la ristrutturazione finanziaria sia una parte integrante e necessaria del programma di ristrutturazione e che, di conseguenza, i relativi costi dovrebbero essere inclusi nei costi di ristrutturazione. Il suo finanziamento, nella misura in cui è coperto da prestiti ottenuti a condizioni di mercato e privi di aiuto, deve essere considerato come contributo proprio di Javor Pivka. Nella presente tabella, come nel resto della decisione, la Commissione ha incluso tali importi nei costi di ristrutturazione e nei «fondi propri».

    (7)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

    (8)  Cfr. la decisione di avvio del procedimento (citata alla nota 1), punti 19 e 20, e la decisione della Commissione nel caso C-3/2005, FSO, GU C 100 del 26.4.2005, pag. 2, punto 38 e segg.

    (9)  http://ec.europa.eu/enterprise/forest_based/tradeflows_en.html

    (10)  Decisione della Commissione del 28 giugno 2006, caso COMM/M.4165 — Sonae Industria/Hornitex, punto 11.

    (11)  Decisione della Commissione del 28 giugno 2006, caso COMM/M.4165 — Sonae Industria/Hornitex.

    (12)  Almeno per altri esempi previsti nell'ambito degli orientamenti del 1999, cfr. la decisione della Commissione nel caso C-3/2005, FSO, GU C 100 del 26.4.2005, pag. 2, punto 38 e segg.

    (13)  Decisione della Commissione del 22 febbraio 2006 nel caso N 464/05, AB Kauno, GU C 270 del 7.11.2006, pag. 5, punto 17.

    (14)  Questo è stato confermato, per quanto riguarda il cash flow, nella decisione della Commissione del 22 febbraio 2006 nel caso C-19/2000 TGI, GU L 62 del 5.3.2002, pag. 30, punto 106, e nel caso C-30/1998, Wildauer Kurbelwelle, GU L 287 del 14.11.2000, pag. 51, punto 52, e, per gli orientamenti, nel caso AB Kauno (cfr. nota 12).

    (15)  Cfr. la decisione della Commissione nel caso C-39/2000, Doppstadt, GU L 108 del 30.4.2003, pag. 8, considerando 74, e la decisione della Commissione nel caso C-33/1998, Babcock Wilcox, GU L 67 del 9.3.2002, pag. 50.

    (16)  Cfr. decisione della Commissione, del 13 settembre 2006, nel caso N 350/2006, MSO, GU C 280 del 18.11.2006.


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