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Document 32008D0048
2008/48/EC: Commission Decision of 20 December 2007 amending Decision 2004/407/EC on transitional sanitary and certification rules under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards import from certain third countries of photographic gelatine (notified under document number C(2007) 6487)
2008/48/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007 , che modifica la decisione 2004/407/CE recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi [notificata con il numero C(2007) 6487]
2008/48/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007 , che modifica la decisione 2004/407/CE recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi [notificata con il numero C(2007) 6487]
GU L 11 del 15.1.2008, p. 17–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32011R0142
15.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2007
che modifica la decisione 2004/407/CE recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi
[notificata con il numero C(2007) 6487]
(I testi in lingua francese, inglese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(2008/48/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 vieta l’importazione e il transito nella Comunità di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati qualora non siano stati autorizzati a norma di tale regolamento. |
(2) |
La decisione 2004/407/CE della Commissione (2), in deroga a tale divieto ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in virtù della presente decisione, dispone che il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito siano autorizzati ad importare gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica («gelatina fotografica»), prodotta a partire da materiali contenenti la colonna vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del suddetto regolamento. |
(3) |
La Francia ha informato la Commissione del fatto che lo stabilimento della Kodak di Châlon-sur-Saône non importa più gelatina fotografica dal Giappone e dagli Stati Uniti d’America in conformità della decisione 2004/407/CE. |
(4) |
Inoltre, il formato del modello di certificato veterinario di cui alla decisione 2004/407/CE deve essere adattato al sistema informatico veterinario integrato (TRACES), introdotto dalla decisione 2004/292/CE (3) della Commissione. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 2004/407/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/407/CE della Commissione è modificata come segue:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in virtù della presente decisione, il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito autorizzano l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica (“gelatina fotografica”), prodotta a partire da materiali contenenti la colona vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del citato regolamento.»; |
2) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Rispetto della decisione da parte degli Stati membri interessati Gli Stati membri interessati adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»; |
3) |
gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 13).
(2) GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/311/CE (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 40).
(3) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).
ALLEGATO
Gli allegati I e III sono modificati come segue:
1) |
l’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I PAESI TERZI E IMPIANTI DI ORIGINE, STATI MEMBRI DI DESTINAZIONE, POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI DEL PRIMO PUNTO DI ENTRATA E STABILIMENTI FOTOGRAFICI RICONOSCIUTI
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2) |
l’allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III MODELLO DEI CERTIFICATI SANITARI PER L’IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI GELATINA PER USO TECNICO DA UTILIZZARE NELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA Osservazioni
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